Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2012 |
Iscrizione della denominazione «Vulture» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare, la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con Regolamento UE n. 21 della Commissione dell'11 gennaio 2012, la denominazione «Vulture» riferita alla categoria Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) e' iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Vulture», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Vulture», registrata in sede comunitaria con Regolamento UE n. 21 della Commissione dell'11 gennaio 2012. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Vulture», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 17 gennaio 2012
Il direttore generale: Sanna |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VULTURE" A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
Art. 1 Denominazione La denominazione di origine protetta "Vulture" e' riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.
Art.2 Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo L'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP e' ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varieta': per almeno il 70% cultivar "Ogliarola del Vulture "; possono concorrere altresi' le seguenti varieta': "Coratina", "Cima di Melfi", "Palmarola", "Provenzale", "Leccino", "Frantoio", "Cannellino", "Rotondella ", in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente. Le caratteristiche dell'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti: Caratteristiche fisico-chimiche a) Acidita' espressa in acido oleico: < = 0,5 %; b) Indice di perossidi (mEq di O2/Kg): < = 11; c) Polifenoli totali (mg/l): = > 150; d) K232:< = 2,0. Valutazioni organolettiche 1 Colore: giallo ambrato con riflessi verdi; 2 Odore/flavour Fruttato: mediana 4 - 6 e note d'erba falciata moderato; - pomodoro mediana 4 - 6. Amaro debole/moderato mediana 2 - 4; Piccante debole/moderato mediana 2 - 4.
Art. 3 Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP devono essere prodotte e trasformate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Esonero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa
Art. 4 Origine L'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP possiede singolari qualita' organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione. La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori e l'organismo di controllo terra' un registro degli olivicoltori, uno dei frantoiani ed uno degli imbottigliatori. Gli olivicoltori, i frantoiani e gli imbottigliatori devono preventivamente aderire al sistema di controllo per la produzione di olio DOP "VULTURE", presentando richiesta all'organismo di controllo e fornendo tutti i dati necessari per individuare l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento, l'organismo di controllo, effettuato gli accertamenti, se sono rispettati i requisiti previsti dal presente disciplinare e dal dispositivo di controllo iscrive l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento negli appositi registri. Le olive, raccolte dagli oliveti preventivamente iscritti nell'apposito registro, per la produzione della DOP vengono identificate nei contenitori, trasportate, ricevute e stoccate separatamente dal frantoio in attesa della molitura. Annualmente l'olivicoltore comunica all'organismo di controllo la quantita' di olive prodotte ed il frantoio presso il quale sono state conferite. Il frantoio riceve le olive, rilascia apposita ricevuta di conferimento all'olivicoltore con indicazione della quantita' e dell'oliveto di provenienza, verificando che lo stesso oliveto sia iscritto nell'apposito registro. Le olive, in attesa della molitura, vengono immagazzinate identificandole con appositi cartelli: dopo la molitura vengono costituiti lotti omogenei di olio con specifico riferimento alle ricevute di conferimento delle olive rilasciate agli olivicoltori. Annualmente il frantoio comunica all'organismo di controllo la produzione di olio con i relativi lotti, i produttori di olive e le quantita' di olive conferite che hanno generato i lotti. Per ogni lotto di olio viene tenuta traccia durante i trasferimenti commerciali e di confezionamento, riportando il numero del lotto su ogni bolletta di trasferimento e/o di imbottigliamento.
Art. 5 Coltivazione La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all'olio le specifiche, caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione. Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i seguenti: 5 x 5; 5 x 6; 6 x 6; 6 x 7; 7 x 7, mentre sara' conservata la tipica forma di allevamento a vaso basso. La potatura sara' manuale con la possibilita' di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le operazioni. La difesa fitosanitaria consentita contro la mosca delle olive "Dacus oleae" e la tignola "Prais oleae" e' attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della Regione Basilicata. La lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed e' vietato l'uso del diserbo chimico. La produzione massima di olive non puo' superare le otto tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura, fino al 31 di dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta Tuttavia e vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti E' vietato altresi' l'uso di cascolanti. Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a Kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive), per permettere la circolazione dell'aria ed evitare danni alle drupe La fase di conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il piu' possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire m modo da garantire l'aereazione delle olive.
Art. 6 Metodo di ottenimento Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; e' vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco, non e' consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovra' essere effettuata alla temperatura massima di 27°C per una durata di 40 minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18° C e non deve scendere al di sotto di 10° C. La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacita' non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto puo' essere confezionato in bustine monodose. Tutte le operazioni, ossia la produzione e la trasformazione delle olive, la conservazione dell'olio, riguardanti il prodotto "Vulture" DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione. Il condizionamento puo' avvenire nella zona di produzione e fuori della stessa: in ogni caso deve essere garantito il controllo e la tracciabilita' riportando sempre sulle bolle di trasferimento il lotto dell'olio ed il frantoio di produzione. E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine "Vulture" DOP con metodo biologico
Art. 7 Legame L'area geografica delimitata e' caratterizzata e conosciuta con il nome del monte "Vulture", un vulcano spento situato nell'area centrale dell'Appennino meridionale a circa 60 km dal mare. I terreni coltivati ad oliveto per la produzione dell'olio "Vulture" sono situati sulle pendici del Vulture esposte ad est - sud/est, poiche' il monte influenza il microclima e protegge gli oliveti dai venti freddi invernali. I territorio delimitato si estende fra un'altitudine s.l.m. tra i 400 e i 700 metri ed ha un microclima particolare caratterizzato da una situazione di tipo continentale con inverni in genere lunghi e freddi, ed estati brevi e spesso secche. Le precipitazioni medie raggiungono i 750 mm per anno con punte fino a 1000 mm nelle zone piu' interne. Sono per lo piu' concentrate nel periodo autunno invernale, con una buona presenza all'inizio della primavera; ma non mancano precipitazioni anche nella primavera inoltrata ed in estate. La temperatura media annua oscilla fra i 14 ed i 15°C ed i mesi piu' freddi sono gennaio e febbraio con temperature medie di 4 - 6°C e che spesso scendono anche sotto lo zero: trattasi di condizioni climatiche al limite della sopravvivenza dell'olivo le cui coltivazioni confinano, nella parte piu' alta, con il castagno. Il clima piuttosto freddo della zona di produzione determina, come dimostrato da numerosi autori, un maggior contenuto di polifenoli nell'olio. I terreni di origine vulcanica sono particolarmente fertili per la derivazione da tufi vulcanici leucitiferi, ben forniti di anidride fosforica, potassa e calce, a cui va aggiunta una buona dotazione di sostanza organica di circa il 6%. Secondo ricerche condotte dall'Universita' della Basilicata, da Metapontum Agrobios e dalla stessa Regione Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale i terreni del Vulture sono ricchi di potassio scambiabile (mediamente superiore a 450 ppm), di calcio scambiabile (mediamente superiore a 3.000 ppm), di magnesio scambiabile (mediamente superiore a 170 ppm). Il potassio nella pianta si trova principalmente nelle cavita' cellulari in forma ionica ed interviene nella formazione dei glucidi e protiti, nei processi di assimilazione, di respirazione e di movimento dell'acqua nella pianta. Ulteriore elemento che caratterizza il territorio e la denominazione e' la presenza della varieta' "Ogliarola del Vulture", varieta' autoctona che nei secoli naturalmente e con l'aiuto degli olivicoltori si e' selezionata occupando l'area geografica delimitata: la varieta' non ha potuto espandersi a piu' elevate altitudini per i rigori dell'inverno e nelle zone piu' calde data la presenza di varieta' piu' produttive con piante di maggiore vigoria e piu' resistenti alle alte temperature. Infatti e' stato dimostrato da diversi autori che esiste una correlazione tra l'origine della varieta' e la tolleranza alle temperature: le varieta' native di localita' piu' fredde mostrano una minore tolleranza alle alte temperature, mentre le varieta' native di localita' piu' calde sono piu' tolleranti e viceversa. Di conseguenza l'Ogliarola del Vulture occupa solo il territorio di produzione dell'olio Vulture DOP. Nel Vulture, l'olivo non e' solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica ed ambientale del territorio, proteggendo lo stesso territorio dalle calamita' atmosferiche da cui spesso, purtroppo questo territorio e' colpito. Occupando le pendici esposte ad est- sud del Monte Vulture, di fatto l'olivo occupa terreni in pendenza e l'azione di protezione del suolo da parte di questo albero e' importante quanto quella del bosco in montagna. Un'azione a difesa della stabilita' idrogeologica del territorio e degli insediamenti umani occupando terreni che a causa della loro pendenza non sarebbero utilizzabili per altre coltivazioni. La coltivazione su terreni in pendenza, il numero di piante per ettaro da 270 a 300, l'allevamento a vaso a due o piu' branche, la raccolta a mano con l'ausilio di agevolatrici, il trasporto delle olive in contenitori fessurati, la coltivazione superficiale del terreno, l'eliminazione delle erbe infestanti con la coltivazione del terreno e senza l'uso di diserbanti, la potatura praticata ogni anno o al massimo ad anni alterni sono elementi specifici dell'olivicoltura del Vulture. Nell'area del Vulture l'olivo e' presente dall'antichita' come emerge dai diversi documenti storici reperibili presso l'Archivio di Stato di Potenza dove sono conservate diverse statistiche e relazioni storiche che descrivono il territorio e la coltivazione dell'olivo. Da questa documentazione si rileva la presenza da epoca remota dell'olivo e della produzione dell'olio nell'area del Vulture, nonche' l'evolversi di questa produzione che, progressivamente, ha acquisito una sempre maggiore importanza nel contesto economico del territorio.
Art. 8 Controlli L'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP sara' controllato da una struttura, conformemente all'Art 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006.
Art. 9 Etichettatura e logotipo Sulle etichette devono essere chiaramente indicati: - il nome "Vulture", mentre al rigo sottostante "olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta", oppure "olio extravergine di oliva DOP", - il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento; - la quantita' di olio contenuta nel recipiente; - la dicitura "Olio imbottigliato dal produttore all'origine", oppure "olio imbottigliato nella zona di produzione", nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi; - la campagna olearia di produzione; - la data di scadenza; - lotto di produzione. E' vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista. E' possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto ai caratteri della denominazione "Vulture". E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall' Organismo di controllo. La denominazione "Vulture" dovra' essere realizzata con le seguenti caratteristiche: - carattere: Korinna regular; - corpo caratteri esterni: 24,3; - colore carattere in primo piano: oro 872 U; - corpo caratteri interni: 17,9; - colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv; - cornice colore: pantone 8580 cv - Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori. Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato SCHEDA RIEPILOGATIVA REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari "VULTURE" CE N.: IT-PDO-0005-0452-09.03.2005 DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare. 1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO: Nome: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Indirizzo: Via XX Settembre n.20 - 00187 ROMA Tel.: 06 - 46655104 Fax: 06 - 46655306 e-mail: saco7@politicheagricole.it 2. ASSOCIAZIONE: Nome: Soc. coop. Rapolla Fiorente Indirizzo: Via Piano di Chiesa - 85027 Rapolla (PZ) Tel.: 39 0972 760200 Fax: 39 0972 761535 e-mail: - Composizione: Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) 3. TIPO DI PRODOTTO: Classe 1.5 - Materie grasse - olio extravergine di oliva 4. DISCIPLINARE: (sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006) 4.1. Nome: "Vulture" 4.2. Descrizione: l'olio extravergine di oliva "Vulture" al momento del confezionamento presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:
acidita' espressa in acido oleico = < 0,5%; indice di perossidi (mEq di O2/Kg): < = 11; polifenoli totali: = >150 K232: < = 2,0 colore: giallo ambrato con riflessi verdi; odore/ flavour Fruttato: mediana 4 - 6 e note d'erba falciata moderato; - pomodoro mediana 4 - 6. Amaro debole/moderato mediana 2 - 4; Piccante debole/moderato mediana 2 - 4. 4.3. Zona geografica: La zona di produzione e di trasformazione della denominazione di origine protetta "Vulture" interessa l'intero territorio amministrativo dei comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa. 4.4. Prova dell'origine: La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di adempimenti a cui si devono sottoporre i produttori; l'organismo di controllo incaricato terra' un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori al fine di garantire la tracciabilita' e l'origine del prodotto DOP. Gli olivicoltori, i frantoiani e gli imbottigliatori devono preventivamente aderire al sistema di controllo per la produzione di olio DOP "VULTURE", presentando richiesta all'organismo di controllo e fornendo tutti i dati necessari per individuare l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento, l'organismo di controllo, effettuato gli accertamenti, se sono rispettati i requisiti previsti dal presente disciplinare e dal dispositivo di controllo iscrive l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento negli appositi registri. Le olive, raccolte dagli oliveti preventivamente iscritti nell'apposito registro, per la produzione della DOP vengono identificate nei contenitori, trasportate, ricevute e stoccate separatamente dal frantoio in attesa della molitura. Annualmente l'olivicoltore comunica all'organismo di controllo la quantita' di olive prodotte ed il frantoio presso il quale sono state conferite. Il frantoio riceve le olive, rilascia apposita ricevuta di conferimento all'olivicoltore con indicazione della quantita' e dell'oliveto di provenienza, verificando che lo stesso oliveto sia iscritto nell'apposito registro. Le olive, in attesa della molitura, vengono immagazzinate identificandole con appositi cartelli: dopo la molitura vengono costituiti lotti omogenei di olio con specifico riferimento alle ricevute di conferimento delle olive rilasciate agli olivicoltori. Annualmente il frantoio comunica all'organismo di controllo la produzione di olio con i relativi lotti, i produttori di olive e le quantita' di olive conferite che hanno generato i lotti. Per ogni lotto di olio viene tenuta traccia durante i trasferimenti commerciali e di confezionamento, riportando il numero del lotto su ogni bolletta di trasferimento e/o di imbottigliamento. 4.5. Metodo di ottenimento: L'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP e' ottenuto dalla frangitura delle seguenti varieta' di olivo presenti negli oliveti: per almeno il 70% cultivar "Ogliarola del Vulture" ; possono concorrere altresi' le seguenti varieta': "Coratina", "Cima di Melfi", "Palmarola", "Provenzale", "Leccino", "Frantoio", "Cannellino", e "Rotondella", presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente. La coltivazione degli oliveti nell'area geografica del "Vulture", in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento, assumono caratteri tradizionali nella zona di produzione. La potatura deve essere manuale con la possibilita' di utilizzare attrezzi pneumatici. La produzione massima di olive non puo' superare le 8 tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta e' effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre. E' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato anche l'uso di cascolanti. Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive). La conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il piu' possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l'aereazione delle olive. Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio e' vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco; non e' consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione. La gramolatura deve essere effettuata alla temperatura massima di 27°C per al massimo 40 minuti. L'olio deve essere conservato in zona d'origine, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18°C e non deve scendere al disotto di 10°C. Tutte le operazioni, ossia la produzione e la trasformazione delle olive, la conservazione dell'olio, riguardanti il prodotto "Vulture" DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione. Il condizionamento puo' avvenire nella zona di produzione e fuori della stessa: in ogni caso deve essere garantito il controllo e la tracciabilita' riportando sempre sulle bolle di trasferimento il lotto dell'olio ed il frantoio di produzione. E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine "Vulture" DOP con metodo biologico. 4.6. Legame: L'area geografica delimitata e' caratterizzata e conosciuta con il nome del monte "Vulture", un vulcano spento situato nell'area centrale dell'Appennino meridionale a circa 60 km dal mare. I terreni coltivati ad oliveto per la produzione dell'olio "Vulture" sono situati sulle pendici del Vulture esposte ad est - sud/est, poiche' il monte influenza il microclima e protegge gli oliveti dai venti freddi invernali. I territorio delimitato si estende fra un'altitudine s.l.m. tra i 400 e i 700 metri ed ha un microclima particolare caratterizzato da una situazione di tipo continentale con inverni in genere lunghi e freddi, ed estati brevi e spesso secche. Le precipitazioni medie raggiungono i 750 mm per anno con punte fino a 1000 mm nelle zone piu' interne. Sono per lo piu' concentrate nel periodo autunno invernale, con una buona presenza all'inizio della primavera; ma non mancano precipitazioni anche nella primavera inoltrata ed in estate. La temperatura media annua oscilla fra i 14 ed i 15°C ed i mesi piu' freddi sono gennaio e febbraio con temperature medie di 4 - 6°C e che spesso scendono anche sotto lo zero: trattasi di condizioni climatiche al limite della sopravvivenza dell'olivo le cui coltivazioni confinano, nella parte piu' alta, con il castagno. Il clima piuttosto freddo della zona di produzione determina, come dimostrato da numerosi autori, un maggior contenuto di polifenoli nell'olio. I terreni di origine vulcanica sono particolarmente fertili per la derivazione da tufi vulcanici leucitiferi, ben forniti di anidride fosforica, potassa e calce, a cui va aggiunta una buona dotazione di sostanza organica di circa il 6%. Secondo ricerche condotte dall'Universita' della Basilicata, da Metapontum Agrobios e dalla stessa Regione Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale i terreni del Vulture sono ricchi di potassio scambiabile (mediamente superiore a 450 ppm), di calcio scambiabile (mediamente superiore a 3.000 ppm), di magnesio scambiabile (mediamente superiore a 170 ppm). Il potassio nella pianta si trova principalmente nelle cavita' cellulari in forma ionica ed interviene nella formazione dei glucidi e protiti, nei processi di assimilazione, di respirazione e di movimento dell'acqua nella pianta. Ulteriore elemento che caratterizza il territorio e la denominazione e' la presenza della varieta' "Ogliarola del Vulture", varieta' autoctona che nei secoli naturalmente e con l'aiuto degli olivicoltori si e' selezionata occupando l'area geografica delimitata: la varieta' non ha potuto espandersi a piu' elevate altitudini per i rigori dell'inverno e nelle zone piu' calde data la presenza di varieta' piu' produttive con piante di maggiore vigoria e piu' resistenti alle alte temperature. Infatti e' stato dimostrato da diversi autori che esiste una correlazione tra l'origine della varieta' e la tolleranza alle temperature: le varieta' native di localita' piu' fredde mostrano una minore tolleranza alle alte temperature, mentre le varieta' native di localita' piu' calde sono piu' tolleranti e viceversa. Di conseguenza l'Ogliarola del Vulture occupa solo il territorio di produzione dell'olio Vulture DOP. Nel Vulture, l'olivo non e' solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica ed ambientale del territorio, proteggendo lo stesso territorio dalle calamita' atmosferiche da cui spesso, purtroppo questo territorio e' colpito. Occupando le pendici esposte ad est- sud del Monte Vulture, di fatto l'olivo occupa terreni in pendenza e l'azione di protezione del suolo da parte di questo albero e' importante quanto quella del bosco in montagna. Un'azione a difesa della stabilita' idrogeologica del territorio e degli insediamenti umani occupando terreni che a causa della loro pendenza non sarebbero utilizzabili per altre coltivazioni. Nell'area del Vulture l'olivo e' presente dall'antichita' come emerge dai diversi documenti storici reperibili presso l'Archivio di Stato di Potenza dove sono conservate diverse statistiche e relazioni storiche che descrivono il territorio e la coltivazione dell'olivo. Da questa documentazione si rileva la presenza da epoca remota dell'olivo e della produzione dell'olio nell'area del Vulture, nonche' l'evolversi di questa produzione che, progressivamente, ha acquisito una sempre maggiore importanza nel contesto economico del territorio. 4.7. Organismo di controllo: Nome: C.C.I.A.A. di Potenza Indirizzo: Corso XVIII Agosto n.34 - 85100 Potenza Tel.: - Fax: - e-mail: - 4.8. Etichettatura: L'olio "Vulture" DOP deve essere commercializzato in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacita' non superiore a cinque litri. Inoltre il prodotto puo' essere confezionato in bustine monodose. Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:
- il nome "Vulture", mentre al rigo sottostante "olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta", oppure "olio extravergine di oliva DOP"; - il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento; - la quantita' di olio contenuta nel recipiente; - la dicitura "olio imbottigliato dal produttore all'origine", oppure "olio imbottigliato nella zona di produzione", nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi; - la campagna olearia di produzione; - la data di scadenza; - lotto di produzione. E' vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista. E' possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto ai caratteri della denominazioni "Vulture". E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. La denominazione "Vulture" dovra' essere realizzata con le seguenti caratteristiche: - carattere: Korinna regular; - corpo caratteri esterni: 24,3; - colore carattere in primo piano: oro 872 U; - corpo caratteri interni: 17,9; - colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv; - cornice colore: pantone 8580 cv. Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori. Parte di provvedimento in formato grafico
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