Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2012 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Dauno» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Reg. CE n. 2325 del 24 novembre 1997. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento CE n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Dauno»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che, con Regolamento (UE) n 23 della Commissione dell'11 gennaio 2012, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente , a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Dauno», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Dauno», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 23 dell'11 gennaio 2012. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Dauno», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 17 gennaio 2012
Il direttore generale: Sanna |
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SCHEDA RIEPILOGATIVA
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine "Dauno"
N° CE:
D.O.P. ( X ) I.G.P. ( )
La presente scheda riepilogativa presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare. 1. Servizio competente dello Stato membro Nome: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Indirizzo: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma Tel: 06 - 46655104 Fax: 06 - 46655306 E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it 2. Associazione Nome: "Daunia Verde" - Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Dauno". Indirizzo: Via Dante, 27 - 71100 FOGGIA Tel 0881 707742 Fax: 0881 707742 E-mail: dauniaverde@tin.it Composizione: Produttori/Trasformatori ( x ) Altro ( ). 3. Tipo di prodotto: Olio Extra Vergine di Oliva - Classe 1.5. 4. Disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art.4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006) 4.1 Nome: "Dauno". 4.2 Descrizione: L'olio extra vergine di oliva "Dauno", all'atto dell'immissione al consumo, deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:
- acidita' max 0,6%; - numero di perossidi <= 12 Meq O2 /Kg; - polifenoli totali > = 100 ppm; - colore dal verde al giallo; - odore fruttato; - sapore fruttato con eventuale leggera sensazione di piccante e amaro.
I suddetti valori variano, ma sempre entro limiti piu' restrittivi, per ognuna delle menzioni geografiche ammesse. Gli altri parametri chimico-fisici sono conformi all'attuale normativa U.E. 4.3 Zona geografica: La zona di produzione dell'olio "Dauno" e' situata nella provincia di Foggia. 4.4 Prova dell'origine: Ogni operatore della filiera (olivicoltore, frantoiano e confezionatore), ciascuno per la fase del processo produttivo in cui e' coinvolto, effettua una serie di controlli finalizzati a verificare la tracciabilita' del prodotto. In particolare: l'olivicoltore al momento della consegna delle olive al frantoio si accerta di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccolta, di conferire le olive a frantoiani iscritti alla DOP dandone evidenza attraverso la documentazione di trasporto o documentazione sostitutiva. Il frantoiano, in accettazione, verifica la provenienza del prodotto, la corretta identificazione delle olive, il rispetto delle date di raccolta, l'adeguatezza, la completezza e la corrispondenza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto o documentazione similare e provvede a stoccare il prodotto in aree appositamente identificate in funzione della sottozona di appartenenza. Durante il processo di molitura, provvede a registrare i dati relativi alle attivita' di molitura, che mostrino la rintracciabilita' della partita di olio a partire dalle partite di olive molite. L'olio ottenuto viene appositamente identificato e separato in funzione della sottozona e delle varieta' previste dal disciplinare. Viene, infine, stoccato in appositi tank identificati con la dicitura: "olio dop dauno- varieta' delle olive, menzione geografica". Tutte le informazioni relative alla data di molitura, varieta' delle olive, menzione geografica, resa in olio, ecc. sono registrate dal frantoiano su apposita documentazione e scrupolosamente conservata. Il confezionatore in fase di accettazione verifica che la partita di olio atto a divenire DOP "Dauno" sia ottenuto da olive di olivicoltori iscritti alla DOP e molite presso frantoiani iscritti alla DOP e sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilita' (documentazione di trasporto ed opportune registrazioni delle attivita' di stoccaggio e movimentazione delle partite di olio) e provvede a registrare i dati relativi alle attivita' di confezionamento che mostrino la rintracciabilita' della partita di olio. 4.5 Metodo di ottenimento: L'olio extra vergine di oliva"Dauno" e' prodotto da olive sane, raccolte entro il 30 gennaio. La produzione di olive per ettaro non puo' essere superiore ai 10.000 Kg./per ettaro negli oliveti specializzati con una resa in olio massima del 25%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari ed originarie del frutto. 4.6 Legame: La coltivazione dell'olivo in provincia di Foggia risale certamente a epoca molto lontana. Una testimonianza di cio' e' data dai frammenti di macerie, simili al trapetum di epoca romana, conservato nell'anfratto monastico di Santa Maria di Pulsano, a Monte S. Angelo (Gargano), in una valle che scende al golfo di Manfredonia, conosciuta con la dizione di "Valle del Campanile". Nel XVIII secolo una normativa per l'ammasso e il traffico di olio venne emanata da una bolla papale rogata a Monte S. Angelo. Nel corso dei secoli l'olivo ha avuto in questa zona una diffusione ed uno sviluppo molto rilevanti fino ad assumere una importanza fondamentale per l'economia della zona. Daunia e' l'antico nome geografico con il quale veniva designato il territorio in provincia di Foggia. I Dauni erano infatti gli antichi abitatori di tale zona. L'olivicoltura rappresenta uno dei principali comparti produttivi della zona. La coltivazione dell'olivo iniziata nel Gargano si e' via via estesa al resto del territorio della provincia. La maggiore diffusione si e' avuta nel secolo XVII, quando si potevano contare gia' migliaia di ettari, tutti in coltura specializzata. Il commercio dell'olio fu molto intenso, specialmente per via mare. Verso la fine del XVIII e in tutto il XIX secolo la coltura dell'olivo si estese rapidamente nelle piu' diverse zone della Daunia. Il sistema di espansione della coltura nella provincia di Foggia, in considerazione della conformazione del territorio, ha portato alla formazione di individualita' geografiche di produzione che, pur presentando una matrice produttiva comune, evidenziano delle peculiarita' di immagine qualitativa dovute sia alla differente composizione percentuale delle varieta' che entrano nella produzione dell'olio "Dauno", sia alla particolare conformazione orografica dei quattro areali di coltivazione corrispondenti alle quattro menzioni geografiche aggiuntive che figurano nel disciplinare di produzione. Esse sono: "Dauno Alto Tavoliere", "Dauno Basso Tavoliere", "Dauno Gargano", "Dauno Sub-Appennino". L'inserimento delle predette menzioni nella denominazione principale e' finalizzato soprattutto a precisare e preservare nell'immagine geografica relativa all'origine della produzione dell'olio "Dauno" le differenti realta' territoriali produttive della provincia di Foggia che nel corso degli anni hanno acquisito un rilevante valore paesaggistico con forte richiamo turistico. 4.7 Organismo di controllo: Nome: Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Foggia Indirizzo:Via Dante n.27 - 71100 FOGGIA Tel.: 0881 797279 Fax: 0881 726046 E-mail: eufrasia.spagnoli@fg.camcom.it 4.8 Etichettatura: Ogni menzione geografica deve essere riportata in etichetta con dimensioni non superiori a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta "Dauno" accompagnato da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Alto Tavoliere", "Basso Tavoliere", "Gargano", "Sub Appennino". E' consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta. |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA <DAUNO>.
Art.1 Denominazione La denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche; <Alto Tavoliere>, <Basso Tavoliere>, <Gargano>, <Sub-Appennino> e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2 Varieta' di olivo 1. La denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Alto Tavoliere>, e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Peranzana o Provenzale presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 20%. 2. La denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Basso Tavoliere>, e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%. 3. La denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Gargano>, e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo Ogliarola Garganica presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%. 4. La denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Sub-Appennino>, e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
Art. 3 Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia i territori olivati della medesima provincia atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Alto Tavoliere>, comprende, in provincia di Foggia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castelnuovo della Daunia, Chieuti, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati ad esclusione del comune di Castelnuovo della Daunia il cui territorio olivato interessato e delimitato geograficamente dalla contrada Monachelle, che presenta caratteristiche orografiche e pedoclimatiche simili a quelle dei terreni del comune di Torremaggiore. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Basso Tavoliere>, comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Carapelle, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ordona, Ortanova, Rignano Garganico, San Ferdinando di Puglia e San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato e sito ad ovest e a sud della strada provinciale n. 28 fino all^innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n, 89 fino alla citta' di Manfredonia. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Gargano>, comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Poggjo Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e delimitata dai confini amministrativi dei comuni predetti, ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato e sito ad est e a nord dalla strada provinciale n. 28 fino all^innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla citta' di Manfredonia La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Sub^ Appennino>, comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietra Montecorvino, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, S. Marco la Catola, S. Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e delimitata dai confini amministrativi dei predetti comuni ad esclusione del territorio amministrativo del comune Castelnuovo della Daunia relativo alla contrada Monachelle, che risulta inserito nella menzione geografica aggiuntiva <Alto Tavoliere>.
Art. 4 Prova dell'origine Ogni operatore della filiera (olivicoltore, frantoiano e confezionatore), ciascuno per la fase del processo produttivo in cui e' coinvolto, effettua una serie di controlli finalizzati a verificare la tracciabilita' del prodotto. In particolare: l'olivicoltore, al momento della consegna delle olive al frantoio, si accerta di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccolta, di conferire le olive a frantoiani iscritti alla DOP dandone evidenza attraverso la documentazione di trasporto o documentazione sostitutiva. Il frantoiano, in accettazione, verifica la provenienza del prodotto, la corretta identificazione delle olive, il rispetto delle date di raccolta, l'adeguatezza, la completezza e la corrispondenza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto o documentazione similare e provvede a stoccare il prodotto in aree appositamente identificate in funzione della sottozona di appartenenza. Durante il processo di molitura, provvede a registrare i dati relativi alle attivita' di molitura, che mostrino la rintracciabilita' della partita di olio a partire dalle partite di olive molite. L'olio ottenuto viene appositamente identificato e separato in funzione della sottozona e delle varieta' previste dal disciplinare. Viene, infine, stoccato in appositi tank identificati con la dicitura: "olio dop dauno-varieta' delle olive, menzione geografica". Tutte le informazioni relative alla data di molitura, varieta' delle olive, menzione geografica, resa in olio, ecc. sono registrate dal frantoiano su apposita documentazione e scrupolosamente conservata. Il confezionatore in fase di accettazione verifica che la partita di olio atto a divenire DOP "Dauno" sia ottenuto da olive di olivicoltori iscritti alla DOP e molite presso frantoiani iscritti alla DOP e sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilita' (documentazione di trasporto ed opportune registrazioni delle attivita' di stoccaggio e movimentazione delle partite di olio) e provvede a registrare i dati relativi alle attivita' di confezionamento che mostrino la rintracciabilita' della partita di olio.
Art 5 Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Alto Tavoliere>) sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi per la maggior parte nel Pliocene, derivano da un substrato denominato <Sabbie di Serracapriola>; sabbie giallastre a grana piu' o meno grossa, piu' o meno cementata con tessitura che va dal sabbioso al sabbioso'limoso e sabbioso'argilloso, con percentuali a volte preponderanti dell'una rispetto all'altra. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Basso Tavoliere>, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Pliocene, derivano da un substrato costituito da sabbie straterellate giallastre con intercalazioni argillose ciottolose e concrezioni calcaree (Cerignola - Ortanova); ciottolame incoerente, localmente cementato con ciottoli di medie e piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose giallastre (Stornara e Stornarella), con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcareo al sabbioso-calcareo, con presenza di ciottolame di varie dimensioni. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Gargano>, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Cretaceo inferiore, derivano da un substrato costituito da calcari compatti, bianchi o grigiastri, ora dolomitici ora con intercalazioni di straterelli marnosi o con noduli e lenti selciose nella parte piu' orientale del Promontorio; nel Cretaceo superiore, con calcario piu' o meno compatti, talvolta alquanto dolomitici, bianco grigiastri o bianco giallastri nella parte occidentale e centrale con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcario all'argilloso-calcareo, con presenza, anche rilevante, di scheletro calcareo. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Sub-Appenino>, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Miocene nella fascia comprendente la media e bassa collina, vanno sotto il nome di <Formazione delta Daunia> e derivano da un substrato molto vario,comprendente, fra l'altro, brecce e breccione calcareo-organogeno, argille e marne siltose, calcari compatti o farinoso biancastri, Le altre zone, formatesi nel Pliocene e nel quaternario, presentano anch'esse una notevole variabilita' di substrato. I terreni hanno una tessitura che va dall'argilloso al sabbioso con presenza piu' o meno elevata di scheletro di calcare; negli areali dove l'argilla e preponderante, si verificano frequenti movimenti e smottamenti dei pendii. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Alto Tavoliere>, deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Alto Tavoliere>, non puo' superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Alto Tavoliere>, deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>y accompagnata dalla menzione geografica <Basso Tavoliere>, non puo' superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 24%. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Gargano>i deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Gargano>, non puo' superare kg 9.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Sub' Appennino>, deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Sub-Appennino>, non puo' superare kg 8.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 22%. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Art. 6 Modalita di oleificazione La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno> comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia. La raccolta delle olive, destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art 1, deve avvenire direttamente dalla pianta. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive.
Art. 7 Caratteristiche al consumo All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Alto Tavoliere>, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: • colore: dal verde al giallo; • odore: di fruttato medio con sensazione di frutta fresca e mandorlato dolce; • sapore: fruttato; • acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; • punteggio al Panel test; >= 6,5; • numero perossidi: <=12 MeqO2/kg; • polifenoli totali: >= 100 ppm. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Basso Tavoliere>, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; • odore: di fruttato; • sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro; • acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; • punteggio al Panel test: >= 6,5; • numero perossidi: <=12 MeqO2/kg; • polifenoli totali: >= 100 ppm. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Gargano>y deve rispondere alle seguenti caratteristiche: • colore: dal verde al giallo; • odore: di fruttato medio con sensazione erbacea; • sapore: fruttato con retrogusto sensazione mandorlato; • acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; • punteggio al Panel test: >= 6,5; • numero perossidi: <=12 MeqO2/kg; • polifenoli totali: >= 100 ppm. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Sub-Appennino>, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: • colore: dal verde al giallo; • odore: di fruttato medio con sentori di irutta fresca; • sapore: fruttato; • acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; • punteggio al Panel test: >= 6,5; • numero perossidi: <=12 MeqO2/kg; • polifenoli totali: >= 100 ppm. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U. E.
Art. 8 Designazione e presentazione Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: <fine>, <scelto>, <selezionato>t<superiore>. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e consentito solo se il prodotto e stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, devono avvenire nell'ambito della provincia di Foggia. Ogni menzione geografica, <Alto Tavoliere>, <Basso Tavoliere>, <Gargano>, <Sub'Appennino> autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta <Dauno>. L'uso di altre indicazioni geografiche, riferito a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art.1. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. L'olio extravergine di oliva di cui all'art 1, deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. |
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