IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1364 della Commissione del 19 dicembre 2011, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente , a seguito della registrazione della modifica richiesta, della IGP «Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1364 della Commissione del 19 dicembre 2011. I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 9 gennaio 2012
Il direttore generale: Sanna |