IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1361 della Commissione del 19 dicembre 2011, la denominazione «Terre Aurunche» riferita alle categorie Materie Oli e grassi (burro, margarina, oli, ecc.), e' iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Terre Aurunche», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1361 del 19 dicembre 2011. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Terre Aurunche», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 9 gennaio 2012
Il direttore generale: Sanna |