IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ed in particolare, l'art. 39-octies, il quale stabilisce: nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; nel comma 2-quater, che per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera a) di peso inferiore a tre grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato e' fissata nella misura del cento per cento dell'accisa applicata su tale prezzo; nel comma 4, che l'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; nel comma 5, le modalita' di calcolo dell'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello della classe di prezzo piu' richiesta; Visti l'art. 39-bis, comma 4, l'art. 39-sexies e l'art. 39-septies del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali stabiliscono, rispettivamente, che: i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3, sono considerati sigaretti; sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, dai soggetti obbligati, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta; l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; Visto l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione; Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2011, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° ottobre 2011; Visto il decreto direttoriale 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2011, che fissa nell'allegata tabella C, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 26 ottobre 2011; Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sull'intero territorio nazionale: per le sigarette, nel quarto trimestre dell'anno 2011, la classe di prezzo piu' richiesta e' risultata pari ad euro 210,00 per chilogrammo convenzionale, e nell'anno 2011 il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, e' risultato pari a euro 214,00 il chilogrammo convenzionale; per i sigaretti, nel primo trimestre dell'anno 2011, il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, e' risultato pari a euro 94,00 il chilogrammo convenzionale;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella A - sigarette allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011, e' fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nella tabella C - sigaretti allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011, e' fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2012
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 181 |