Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2012 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2011 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8 luglio 2011 con le R.S.U. aziendali e le Segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL (Pos. 1650/11). (Deliberazione n. 11/725). |
|
|
LA COMMISSIONE
Premesso: che la Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo (Varese) e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico anche nelle provincie di Milano e Monza/Brianza; che, in data 8 luglio 2011, la Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo (Varese), le R.S.U. aziendali e le segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - in applicazione di quanto previsto dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 8 luglio 2011, il testo del predetto accordo e' stato inviato alla commissione di garanzia per la valutazione di idoneita'; che, in data 4 ottobre 2011, prot. n. 13422, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo; Considerato: 1) che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 2) che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera b), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; 3) che l'art. 10, lettera a), della predetta regolamentazione provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, individuate nell'accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 6,00 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 16,30; Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo (Varese), - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8 luglio 2011 con le R.S.U. aziendali e le segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL; Dispone la comunicazione della presente delibera all'azienda Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo (Varese), alle R.S.U. aziendali, alle segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL, nonche', per opportuna conoscenza, al prefetto di Milano, al prefetto di Monza/Brianza, nonche' l'inserimento sul sito internet della commissione; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2011
Il Presidente: Alesse |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|