Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225 |
Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe; Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza; Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, adottato di concerto con il Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Tenuto conto che si concludono entro il termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i procedimenti non regolamentati dal presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai procedimenti con termini superiori ai novanta giorni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Tenuto, altresi', conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 giugno 2011; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definitivamente abrogati i seguenti decreti: decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543; decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765; decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594; decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454. 3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 11 novembre 2011
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 16, foglio n. 82
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S. O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2009, n. 3. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1994, n. 220. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1995, n. 50, S.O. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1994, n. 252, S.O. - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524 (Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1998, n. 194. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilita' del procedimento amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2001, n. 87. - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S. O: «Art. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1: 1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialita'"; 2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e"; b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale"; c) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni"; d) il comma 5 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente: "5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis". 2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' riportato nelle note alle premesse.
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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