Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 224
Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 97 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ed, in particolare, gli articoli 4, comma 6, lettere b) e c);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e n. 35 del 25 febbraio 2009 e n. 36 del 3 marzo 2009 recanti rispettivamente lo statuto, il regolamento di organizzazione ed il regolamento di gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con il quale e' stato individuato il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Principi generali

1. Il reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominato: "Agenzia", avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 165 del 2001".
2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e delle relative modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 97 della
Costituzione:
«Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono
strutture che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica."
«Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria). -
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz.
Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in
materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165), pubblicato nella gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004,
n. 267.
Il testo del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
(Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo
organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di
trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 26, nonche' alla disciplina delle competenze
degli organi di direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del
personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia
proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si
continuano ad applicare le disposizioni del comparto
Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8,
nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato
comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel
limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico
stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a) del
presente comma;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia
delle risorse umane, individuate mediante procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del relativo regolamento;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella
competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente
riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e
contabilita' ispirato ai principi della contabilita'
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:
«2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162, e nel limite del numero di unita' di personale
compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed
economico del personale dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse, fino
alla definizione del comparto di contrattazione collettiva
ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso
decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento
giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono
definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti
professionalita', i criteri di equiparazione fra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonche'
l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La
delibera e' approvata con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 28, 35, 36 e 38
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 7. (Gestione delle risorse umane). (Art. 7 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs. n. 387 del 1998) - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144."
«Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). (Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 470 del 1993,
poi dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto
legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della
legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
dall'art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene per concorso per
esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato
di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma
2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere
muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente
disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura
non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati
al personale di ciascuna amministrazione che indice i
concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti
al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30
giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero
dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro
il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano,
altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi
relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi
dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori
ruolo, aspettativa e mobilita', con indicazione della
decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono
comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica
a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento
nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2,
secondo le modalita' individuate con circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero."
«Art. 35. (Reclutamento del personale). (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n.
267 del 2000) - 1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti."
«Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione
di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto."
«Art. 38. (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea). (Art. 37 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 1998) -
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina..».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174:
«Art. 3. - 1. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso
ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della
titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.».



 
Art. 2
Avvio del procedimento di reclutamento

1. Il procedimento di reclutamento e' avviato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale ed alle effettive necessita' di assunzione di personale, secondo quanto indicato all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facolta' di assunzione previste dalla legislazione in materia.
 
Art. 3
Pubblicita' del procedimento di reclutamento

1. I bandi concorsuali relativi al reclutamento del personale sono pubblicati per intero, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Agenzia.
2. Qualora le procedure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato, l'Agenzia puo' dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e alle societa' e agli enti nazionali, internazionali ed esteri che per la loro attivita' specifica utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione alla procedura.
 
Art. 4
Responsabile del procedimento

1. Il dirigente dell'ufficio competente in materia di reclutamento e formazione del personale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, con proprio provvedimento nomina il responsabile di ciascun procedimento concorsuale-selettivo, di norma, nell'ambito delle risorse umane assegnate al proprio ufficio. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando concorsuale o nell'avviso di selezione.
2. Il responsabile del procedimento ha il compito di garantire la regolarita' del procedimento medesimo nel rispetto della normativa di riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di avvio della selezione o nel bando di concorso. Il responsabile del procedimento cura, tra l'altro, l'esatto adempimento in ordine a:
a) pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con le altre forme di pubblicita' previste dall'articolo 3;
b) informatizzazione delle domande e suddivisione in elenchi dei partecipanti;
c) istruttoria delle domande finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, nonche' all'accertamento della regolarita' delle domande e della documentazione presentate dai candidati prima dell'inoltro della stessa alla commissione esaminatrice;
d) predisposizione dei decreti di esclusione dei candidati motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando;
e) notifica ai candidati del provvedimento di esclusione attraverso invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) predisposizione del decreto di nomina della commissione esaminatrice;
g) predisposizione, d'intesa con l'ufficio preposto al trattamento economico e giuridico, dei decreti di impegno relativi ai compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice, contestualmente all'adempimento di cui alla lettera f) ovvero qualora non possibile al termine della procedura selettiva;
h) adempimenti relativi all'insediamento della commissione esaminatrice, quali l'invio di copia del decreto di nomina ad ogni singolo componente, l'individuazione della sede di svolgimento delle attivita' della commissione, l'avvio dei contatti con il segretario della commissione in vista della futura trasmissione della documentazione afferente il concorso;
i) consegna formale al segretario della commissione esaminatrice della documentazione riguardante i candidati ammessi alla procedura selettiva;
l) approvazione, da parte della commissione esaminatrice, dei test relativi alla prova scritta sostitutivi dell'elaborato in forma scritta da somministrare in forma automatizzata;
m) custodia degli eventuali questionari o test relativi alla prova preselettiva o scritta ovvero di entrambe qualora la medesima custodia non risulti assegnata alla commissione esaminatrice ovvero alla impresa che ne cura la predisposizione in base al contratto di esternalizzazione;
n) organizzazione logistica dello svolgimento delle prove preliminari o delle prove scritte ovvero di entrambe;
o) comunicazione ai candidati del superamento della prova preliminare o della prova scritta ovvero di entrambe e della data fissata per le successive prove;
p) d'intesa con il segretario della commissione esaminatrice, organizzazione logistica delle sedute relative alle prove orali;
q) acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei titoli di precedenza e preferenza;
r) predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria finale di merito e della nomina dei vincitori a seguito della trasmissione dell'ultimo verbale da parte del segretario della commissione esaminatrice;
s) pubblicazione, anche mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito dell'Agenzia della graduatoria dei vincitori;
t) ricezione formale dal segretario della commissione esaminatrice della documentazione riguardante i candidati che ha formato oggetto dell'attivita' valutativa da parte della commissione stessa al termine delle operazioni concorsuali;
u) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla normativa concernente la tutela dei dati personali;
v) calcolo dei compensi spettanti ai componenti la commissione esaminatrice ed inoltro della documentazione relativa all'ufficio competente per la liquidazione degli stessi;
z) ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento dell'attivita' procedimentale.
3. Il responsabile del procedimento e', altresi', competente in materia di istanze di accesso agli atti.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35
(Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma
dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162), pubblicato nella Gazz.
Uff. 21 aprile 2009, n. 92, S.O.:
«Art. 3. (Settore amministrazione, affari legali e
finanza). - 1. Il settore amministrazione, affari legali e
finanza si compone di 5 uffici e svolge le funzioni di
competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attivita':
a) amministrazione, bilancio e controllo;
b) reclutamento e formazione del personale interno
dell'Agenzia;
c) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del
contenzioso del lavoro, affari giuridici e legali;
d) trattamento giuridico ed economico del personale;
interventi assistenziali e previdenziali;
e) servizi comuni e servizi tecnici; rilascio tessere
di servizio; supporto per le attivita' di prevenzione e
sicurezza del luogo di lavoro;
f) acquisizione di beni e servizi; contratti.».



 
Art. 5
Commissione esaminatrice

1. L'espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
2. La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell'Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La commissione puo' essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando di concorso e per l'accertamento di competenze informatiche.
3. Non possono fare parte della commissione esaminatrice il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 e coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilita', la commissione puo' essere costituita nel limite massimo di due terzi da componenti del medesimo sesso.
4. La segreteria della commissione esaminatrice e' affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell'Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attivita' certificative e verbalizzanti.
5. Il segretario della commissione esaminatrice provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione esaminatrice, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalita' di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l'accesso ai candidati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994:
«Art. 12.(Trasparenza amministrativa nei procedimenti
concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima
riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima
dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti
da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della
valutazione dei titoli deve essere reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
3. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto
di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , con le modalita' ivi
previste.».



 
Art. 6
Adempimenti preliminari
della commissione esaminatrice

1. I membri, anche aggregati, della commissione esaminatrice nella loro prima riunione e in ogni caso prima dell'inizio delle prove sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilita' tra i singoli componenti e i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, a seguito della presa visione dell'elenco nominativo degli stessi.
2. Successivamente alla verifica delle eventuali incompatibilita', la commissione esaminatrice procede alla:
a) definizione, prima dell'inizio delle prove, del termine del procedimento di reclutamento in considerazione del numero dei candidati e del tipo di procedura, dandone comunicazione al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. In assenza dell'individuazione del predetto termine si applica il termine stabilito dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) definizione, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, dei criteri e delle modalita' di valutazione delle prove e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei titoli e alle articolazioni degli stessi eventualmente individuate, nonche' dei punteggi attribuiti alle singole prove, differenziate in relazione alla specificita' dei profili messi a concorso e delle modalita' di assunzione che puo' essere con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di formazione e lavoro.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del Codice
di procedura civile:
«Art. 51. (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore."
«Art. 52. (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui
e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle
parti puo' proporre la ricusazione mediante ricorso
contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,
deve essere depositato in cancelleria due giorni prima
dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici
che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel
caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994:
«5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro
sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o,
se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima
convocazione. L'inosservanza di tale termine dovra' essere
giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice
con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto
all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al
Dipartimento della funzione pubblica.».



 
Art. 7
Criteri generali per il reclutamento e la valutazione dei candidati

1. Le prove della procedura di reclutamento e le relative modalita' di valutazione devono essere rapportate alla tipologia dei profili richiesti e possono essere differenziate con riferimento al tipo di contratto a tempo indeterminato o determinato.
2. Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto delle aree e dei profili cui si riferiscono.
3. I concorsi per esame ed i concorsi per titoli ed esami consistono in almeno due prove scritte ed in una prova orale; ove previsto, si provvede inoltre alla valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, in relazione alla specificita' dei profili messi a concorso.
4. Per le categorie per le quali non e' richiesto il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, il bando di concorso relativo puo' stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare le capacita' dei candidati con riferimento alle attivita' che i medesimi sono chiamati a svolgere.
5. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice nelle diverse fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano l'esclusione dalle successive fasi previste dal bando.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
citato decreto del Presidente della n. 487 del 1994:
«1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni
pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per
titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per
selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalita' richiesta dal
profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi
anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del
lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto
dalla normativa vigente al momento della pubblicazione
dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle
apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie
protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto salvo
quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.».



 
Art. 8
Prove preselettive

1. La procedura di reclutamento, nel caso in cui il numero delle domande pervenute dovesse risultare elevato e per espressa disposizione del bando, puo' essere preceduta da forme di preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da imprese specializzate attraverso la stipula di uno specifico contratto, individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non e' considerato ai fini del calcolo del punteggio finale al termine della procedura.
3. I quiz da sottoporre ai candidati predisposti dall'azienda specializzata prescelta sono approvati dalla commissione esaminatrice, la quale partecipa alle operazioni connesse allo svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle stesse.
4. I contratti aventi ad oggetto la predisposizione dei quiz, la somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la vigilanza durante lo svolgimento delle prove, l'affitto della sede delle prove, sono stipulati dal competente ufficio dell'Agenzia, a seguito di motivata richiesta del responsabile dell'ufficio addetto al reclutamento del personale.
 
Art. 9
Titoli

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato ed indeterminato, sono valutabili soltanto i titoli che non costituiscono requisito di ammissione previsto dal bando. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di cultura;
b) titoli professionali;
c) titoli vari.
2. Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura di reclutamento purche' coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione eventualmente valutabile unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti titoli, i diplomi di laurea e le lauree specialistiche, i dottorati di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o riconosciuti dallo Stato o conseguiti all'estero, purche' riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.
3. Rientrano tra i predetti titoli di cultura, con un livello inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma 2, gli attestati di frequenza a corsi e master di perfezionamento universitari, le borse di studio rilasciate da universita' o amministrazioni pubbliche, i corsi di aggiornamento, qualificazione o similari, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le abilitazioni all'insegnamento e alle professioni, l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali, nonche' societa' od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17; il servizio prestato a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali, nonche' societa' od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, e' titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo svolgimento di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico conferitogli dall'ente di appartenenza o da altre pubbliche amministrazioni purche' riguardanti il profilo cui il medesimo candidato concorre; i riconoscimenti speciali quali encomi; l'anzianita' rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello posto a concorso ed anzianita' complessiva di servizio, anche nelle societa' od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, tali categorie di titoli possono o meno essere considerate alternative. La valutazione e' differenziata a seconda che si tratti di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi a concorso; e' consentita una limitazione del periodo massimo valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi ripetuti nel tempo.
5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri oggettivi di qualita' relativamente a lavori originali, comunicazioni a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attivita' collegabili purche' attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, brevetti ed invenzioni.
6. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, e comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.
7. Ferma restando l'eventuale diversa valutazione in ordine alla specificita' delle aree professionali in relazione alle quali la procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una influenza determinante rispetto alle altre due.
8. Nelle selezioni per titoli ed esami non puo' essere assegnato ai titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio complessivo.
9. In tutti i casi in cui la commissione esaminatrice non valuti un titolo devono essere specificate le ragioni della mancata valutazione.
 
Art. 10
Accertamento della regolarita' degli atti
e designazione dei vincitori

1. La commissione esaminatrice, esaurita l'attivita' di valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento.
2. L'ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all'atto della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore affinche' quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
3. Il provvedimento di proclamazione dei vincitori e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione della graduatoria, ovvero con le modalita' stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.
4. La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito.
 
Art. 11
Tutela dei dati personali

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento, nonche' i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l'archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell'Agenzia.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.
 
Art. 12
Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' il personale di cui all'articolo 17 inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, munito di diploma di laurea o laurea specialistica, che abbia compiuto almeno cinque anni complessivi di servizio presso l'Agenzia compreso il periodo di utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea sulla base della tabella di equiparazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalita' indicate all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Qualora la procedura preveda anche la valutazione di titoli, questa viene effettuata ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.
4. Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato al personale dipendente dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni alla qualifica per la quale e' previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purche' in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservata al personale dell'Agenzia comunque appartenente alla qualifica per la quale e' previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purche' in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa l'anzianita' di servizio di almeno cinque anni di cui al comma 2.
5. I vincitori del concorso sono assunti dall'Agenzia e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ove non abbiano gia' maturato un'esperienza dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto all'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi da 1 a 5 sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi.
7. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e' stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalita' posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale applicabili al personale dell'Agenzia.



Note all'art. 12:
Per il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 8, del
citato decreto legislativo n. 162 del 2007:
«8. In sede di prima applicazione del presente decreto,
e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6
del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia e'
assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di
duecentocinque unita' di personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli
del Ministero dei trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente
di provenienza fino all'attuazione dell'articolo 26, con
personale tecnico, avente riconosciute capacita' e
competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A.
e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato, con
procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che
non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A.,
dall'Agenzia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004:
«Art. 5.(Modalita' di svolgimento delle selezioni). -
1. Il concorso pubblico per esami consiste nello
svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel
caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica
l'amministrazione puo' prevedere una terza prova scritta
obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla
verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici
compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica
inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve
essere preposto.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte
sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra
prova, a contenuto pratico, e' diretta ad accertare
l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto
il profilo della legittimita', della convenienza e della
efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni
connesse con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione
che ha indetto il concorso.
3. La prova orale consiste in un colloquio sulle
materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare
la preparazione e la professionalita' del candidato,
nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni
dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di
valutare la conoscenza, da parte del candidato, della
lingua straniera ad un livello avanzato, e' prevista la
lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una
lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate
nel bando. Nel corso della prova orale e' accertata la
conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal
computer e dei software applicativi piu' diffusi da
realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la
conoscenza da parte del candidato delle problematiche e
delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al
miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare
la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento
concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i
punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione,
prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale,
determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti
a ciascun candidato con estrazione a sorte.
5. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende
superata con un punteggio non inferiore a settanta
centesimi. Il punteggio complessivo e' determinato sommando
i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto
riportato nella prova orale.».



 
Art. 13
Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facolta' di rinnovo.
3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali degli uffici sono conferiti dal direttore, sentito il dirigente di vertice del settore interessato.
4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica quanto previsto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed a tempo determinato anche ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata di detti incarichi e' stabilita dal decreto legislativo medesimo.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 21 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art.
19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998) - 1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati
nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto
nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso
superare la percentuale del diciotto per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
«Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale). (Art. 21,
commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998) - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco../AppData/Local/Temp/Impostazioni locali/Temporary
Internet Files/Content.IE5/WDX3P24X/DLGS165-01.htm - 65.».



 
Art. 14
Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Per il reclutamento del personale si provvede nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo' avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 36, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le regole delle procedure di selezione di cui al comma 1 sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
 
Art. 15
Formazione

1. Le attivita' di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
b) assicurare la continuita' operativa dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti e della progressione di carriera.
 
Art. 16
Tutela legale e copertura assicurativa

1. L'Agenzia garantisce la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti, sempre che tali fatti non siano imputabili a dolo o colpa grave.
2. La garanzia di cui al comma 1 e' sospesa nel caso di dolo o colpa grave del dipendente accertato con sentenza ancorche' non passata in giudicato.
3. L'Agenzia garantisce con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto dell'Agenzia siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali e al rischio di responsabilita' civile in generale, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
4. L'Agenzia garantisce le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso.
5. L'Agenzia stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto. Detta polizza e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
 
Art. 17

Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre societa' ed
enti

1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico dell'Agenzia, il personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del citato decreto legislativo, a domanda, puo' essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 1 e' inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. Al personale che accede al ruolo dell'Agenzia secondo la procedura di cui al presente articolo e' riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia. A tale personale e' garantito comunque, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile.
4. Al personale di cui al presente articolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile ed anche tramite specifici accordi, la facolta' di mantenere dette iscrizioni e le relative prestazioni.
5. Il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982, maturato dai singoli lavoratori presso le societa' del Gruppo F.S. s.p.a., comprensivo delle rivalutazioni di legge, alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, e' trasferito, su richiesta dell'interessato, alla predetta Agenzia e si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Le quote eventualmente accantonate presso il Fondo di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permangono presso il predetto Fondo.
6. Per effetto del trasferimento delle somme di cui al comma 5, il Gruppo F.S. s.p.a. e' liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.
7. A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 162 del 2007:
«Art. 26.(Risorse dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria). - 1. Al
funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si
provvede nei limiti delle seguenti risorse:
a) istituzione di un apposito fondo che viene
alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro
annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto
trasferimento da parte dello Stato e destinate
all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto
attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.
Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo
stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia
e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo
1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro;
b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai
proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette
di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16,
paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli
introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia.
Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con
destinazione all'implementazione delle attivita' e delle
dotazioni istituzionali;
c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla
rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a
RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene
incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza
delle ferrovie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2120 del Codice
civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297
del 1982:
«Art. 2120. (Disciplina del trattamento di fine
rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo
2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per
la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione
di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al
precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da patti individuali. I
contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di
priorita' per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 755, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2007),
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299,
S.O.:
«755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il
«Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalita' di
finanziamento rispondono al principio della ripartizione,
ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un
apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello
Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori
dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al
comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile
medesimo.».



 
Art. 18

Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in numero non superiore a dodici unita', il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a domanda puo' essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa.
2. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale non dirigente interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per il personale dirigente proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con incarico a tempo determinato presso l'Agenzia, collocato in aspettativa senza assegni secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la domanda di trasferimento presso l'Agenzia deve essere presentata dal dirigente interessato entro sessanta giorni prima della scadenza dell'incarico.
4. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui ai commi 1, 2 e 3 e' inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
5. Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia e' riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 12, del
citato decreto legislativo n. 162 del 2007:
«12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva
diversa disposizione recata del presente decreto
legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale
di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della
normativa vigente in materia; tale personale puo' essere
assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove
dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in
aspettativa senza assegni.».



 
Art. 19
Trattamento giuridico ed economico

1. Al personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia si applica, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, il trattamento giuridico ed economico individuato dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
 
Art. 20
Ulteriori disposizioni

1. In considerazione di quanto disposto all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'Agenzia si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 36, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica),.
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125,
S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122:
«36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali
eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A
tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
da sottoporre all'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e
delle finanze.».



 
Art. 21
Disposizioni finali

1. Fermi restando i vincoli previsti per le nuove assunzioni dall'articolo 20, all'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le diposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 novembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 16, foglio n. 74
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone