Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato in favore rispettivamente della Corte dei conti ed altre amministrazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turnover delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Reclutamento del personale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'articolo 62 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-bis secondo cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Visto il predetto articolo 35, comma 4 e 4-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo stesso articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui l'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36;
Visto l'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone che le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 e che possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica ed in particolare l'articolo 9, commi 25, 26 e 27;
Visto l'articolo 9, comma 28 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale;
Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilita' del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;
Visto l'articolo 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ed in particolare il comma 2-bis secondo cui «Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area .funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio»;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale anche temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
Considerato che il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica anche agli enti di ricerca che non possono creare posizioni soprannumerarie nell'ambito dei contingenti relativi ai profili professionali, nonche' nell'ambito dei singoli livelli economici e che la relativa dotazione organica deve essere adottata per livelli;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Visto l'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 17 settembre 2011; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data;
Visto l'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione Pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali negli anni 2011, 2012 e 2013 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, trasmesse da alcune amministrazioni, secondo la tabella allegata al presente decreto, per le quali si tiene in considerazione la disciplina derogatoria di cui alla citata normativa in materia di riduzione delle dotazioni organiche;
Considerato che le procedure a bandire concorsi pubblici per dirigenti di prima fascia non sono soggette ad autorizzazione, cosi' come le relative assunzioni;
Visto il regime assunzionale vigente e ferma restando, anche dopo l'autorizzazione a bandire, la necessita' della preventiva autorizzazione ad assumere a conclusione delle procedure concorsuali autorizzate;
Tenuto conto che la compatibilita' delle richieste pervenute e' stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti, senza considerare gli effetti delle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal citato decreto-legge n. 138 del 2011;
Considerato che le risorse finanziarie previste dalla normativa vigente sono gia' impegnate per le procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento, nonche' con quelle autorizzate per gli anni 2009 e 2010;
Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni a bandire concesse per l'anno 2008, nonche' per gli anni antecedenti al 2008, che non siano state ancora bandite alla data del presente provvedimento;
Ritenuto di poter autorizzare a bandire le procedure concorsuali, come da richieste pervenute, fermo restando che i bandi possono essere indetti solo ove i posti siano effettivamente disponibili, anche al momento della pubblicazione del bando, nell'ambito della relativa posizione economica dell'area di riferimento e, per gli enti di ricerca, nell'ambito del livello economico del profilo professionale interessato e fermo restando, altresi', che le amministrazioni devono avere la presunta disponibilita' finanziaria per le successive assunzioni da autorizzare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico nell'ambito delle aree, e ai singoli livelli, nell'ambito dei profili professionali, alla data di emanazione del relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura. I dirigenti rispondono per danno erariale in caso di mancata individuazione delle eccedenze delle unita' di personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Sono revocate le autorizzazioni a bandire concesse per l'anno 2008, nonche' per gli anni antecedenti al 2008 che non siano state bandite alla data del presente provvedimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 62
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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