Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 gennaio 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Markovic Marija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007; Vista la domanda con la quale la sig.ra Markovic Marija, nata a Leskovac (Repubblica di Serbia) il giorno 29 agosto 1984, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Strukovna Medicinska Sestra» conseguito in Serbia nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dal richiedente; Preso atto che l'interessata ha superato nel 2007 l'esame che abilita all'esercizio della professione di infermiere nel Paese d'origine; Vista la determinazione della Conferenza dei servizi espressa nella seduta del 15 ottobre 2009, secondo la quale il riconoscimento del titolo della richiedente deve essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore; Vista la nota n. 1874-P in data 16 gennaio 2010 con la quale e' stato comunicato alla sig.ra Markovic Marija che il riconoscimento del titolo in questione e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore da svolgersi nell'arco di un semestre; Vista la nota in data 25 gennaio 2010 con la quale la sig.ra Markovic Marija ha accettato di svolgere la predetta misura compensativa; Vista la nota dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona datata 11 novembre 2011 nella quale si certifica che la sig.ra Markovic Marija ha concluso il tirocinio positivamente; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il provvedimento direttoriale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1
1. Il titolo di «Strukovna Medicinska Sestra» conseguito in Serbia nell'anno 2007 presso la Facolta' di medicina dell'Universita' degli studi di Nis (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Markovic Marija, nata a Leskovac (Repubblica di Serbia) il giorno 29 agosto 1984, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
1. La sig.ra Markovic Marija e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso di soggiorno o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 2012
p. Il direttore generale: Bisignani |
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