Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 29 novembre 2011, n. 223
Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", ed in particolare l'articolo 1, comma 01;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126, ed in particolare l'articolo 3, commi 12 e 13;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 22 febbraio 2011, n. 9, ed in particolare l'articolo 3, comma 7-bis;
Considerato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha necessita' di avvalersi di un organo tecnico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di cooperazione;
Ritenuto opportuno disciplinare la situazione degli esperti gia' in servizio, rinviando ad un successivo provvedimento i presupposti e le procedure di reclutamento, nonche' la disciplina di stato del personale di futura assunzione;
Udito il parere del Comitato Direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 247791 del 13 settembre 2011 effettuata ai sensi dell'articolo l7, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente Regolamento

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai contratti di diritto privato, stipulati con gli esperti di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibile, all'ordinamento di stato giuridico del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri.



NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di
sviluppo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1988, n. 177 (Regolamento di esecuzione della legge 26
febbraio 1987, n. 49), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1988, n. 129, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ».
- Si riporta l'articolo 1, comma 01, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001,
n. 235:
«Art. 1. Apposizione del termine.
01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato di
regola a tempo indeterminato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 12 e 13,
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 (Proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia), convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156:
«Art. 3. Regime degli interventi
(Omissis).
12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16,
comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n.
49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di
dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente. In ogni caso non si procede alla
proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del
67° anno di eta'.
13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al
comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si
provvede con uno o piu' decreti del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di
cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.».
Il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 228 (Proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle forze armate e di polizia),
convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2011,
n. 9, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2010, n. 304.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis, del
citato decreto legge n. 228 del 2010:
«Art. 3. Regime degli interventi
(Omissis).
7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla
cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare
l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la
flessibilita' e la funzionalita' del personale impiegato,
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le
parole: «centoventi unita'» sono inserite le seguenti: «,
da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera e),»;
b) all'articolo 13:
1) al comma 2, le parole: «esecutivo ed ausiliario»
sono soppresse;
2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unita' tecnica
centrale di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed
e),". »
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 12, comma 3, e 16,
comma 1, lettera e), della citata legge n. 49 del 1987:
«Art. 12. Unita' tecnica centrale.
(Omissis).
3. L'organico dell'Unita' tecnica centrale e'
costituito da esperti assunti con contratto di diritto
privato a termine entro un contingente massimo di
centoventi unita', da esperti tratti dalla categoria di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera e), e da personale di
supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero
degli affari esteri. All'Unita' tecnica centrale e'
preposto un funzionario della carriera diplomatica.»
«Art. 16. Personale addetto alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo.
1. Il personale addetto alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e' costituito da:
(Omissis).
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).».



 
Art. 2
Stipula

1. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e' autorizzata a stipulare contratti individuali di diritto privato a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001, esclusivamente con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che abbiano gia' superato i limiti di rinnovabilita' contrattuale previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 368/2001 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La stipula del contratto di cui al comma 1 avviene, a domanda degli interessati, dopo la valutazione del curriculum di servizio e il superamento di un colloquio da parte di una Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
3. I contratti individuali sono stipulati a pena di nullita' con atto scritto tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l'esperto.
4. Dopo la stipula del contratto di cui al comma 1, gli esperti sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi.



Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 1, comma 01, del citato
decreto legislativo n. 368 del 2001, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 368 del 2001:
«Art. 4. Disciplina della proroga. - 1. Il termine del
contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso
del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale
del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la
proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia
richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa
attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato
stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a
tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine
non potra' essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza
delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del
termine stesso e' a carico del datore di lavoro.».



 
Art. 3
Funzioni

1. Gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1 sono collocati in tre livelli funzionali e retributivi, a seconda dell'esperienza maturata e del livello di responsabilita'.
2. Per il primo livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 20 contratti. Per il secondo livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 50 contratti. I restanti contratti, fino alla concorrenza dei contingenti massimi previsti dalla legge n. 49/1987, sono stipulati al terzo livello funzionale e retributivo.
3. Gli esperti del terzo livello possono accedere al secondo livello funzionale e retributivo dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni nel terzo livello, previa valutazione positiva sul servizio prestato da parte di una Commissione istituita dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, previa delibera del Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
4. Dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto di secondo livello o dopo almeno 16 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto, di cui almeno 4 al secondo livello, gli esperti possono accedere al primo livello funzionale e retributivo, con la medesima procedura di cui al comma precedente.
5. Per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo puo' incaricare del coordinamento di una Sezione distaccata di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 persone che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto un incarico di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche qualora la cessazione dall'incarico stesso sia avvenuta ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del presente regolamento. Restano fermi i compiti attribuiti dall'articolo 13, comma 4 della legge n. 49/1987 al Direttore dell'Unita' Tecnica Locale da cui la Sezione distaccata dipende.
6. L'incarico di cui al precedente comma e' conferito per un periodo di 1 anno ed e' rinnovabile per una o piu' volte fino al massimo complessivo di 3 anni. L'incarico e' in qualsiasi momento revocabile, previa delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo. Si applicano gli articoli 142, 143 e 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo17, comma 1, lettera
c), della citata legge n. 49 del 1987:
«Art. 17. Invio in missione. - 1. Il personale inviato
in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi
in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo e'
tratto dalle seguenti categorie:
(Omissis).
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri
con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla
base di criteri fissati dal Comitato direzionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988:
«Art. 4. Unita' tecniche di cooperazione.- 1. Le unita'
tecniche di cooperazione di cui all'art. 13 della legge
provvedono ai compiti di cui al predetto articolo nel
quadro dell'attivita' di indirizzo e di coordinamento
propria alle rappresentanze diplomatiche competenti, per il
cui tramite vengono inviate le relazioni di cui ai punti a)
e b) del comma 3.
2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere
attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede
la rappresentanza diplomatica presso la quale sono
istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali
altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate
dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu'
di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla
competente rappresentanza diplomatica.
3. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale, ove necessario, di locali idonei come sede degli
uffici; sono altresi' dotate di veicoli, arredi d'ufficio
ed attrezzature professionali, secondo le esigenze tecniche
di servizio, anche in relazione alle esigenze del personale
inviato in missione all'estero per compiti di cooperazione.
I relativi acquisti possono essere effettuati anche nel
Paese d'impiego o in altri Paesi.".
- Si riporta l'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),
della citata legge n. 49 del 1987:
«Art. 16. Personale addetto alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo. - 1. Il personale addetto
alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
e' costituito da:
(Omisssis).
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 12
(Omissis).
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, della
citata legge n. 49 del 1987:
«Art. 13.Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo.
(Omissis).
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) ed e), che
risponde, al capo della rappresentanza diplomatica
competente per territorio.».
- Si riporta il testo degli articoli 142, 143 e 148 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n.
44, S.O.:
«Art. 142. Comportamento del personale.- Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri e' tenuto a
comportarsi con particolare discrezione e riservatezza.
Inoltre il personale in servizio all'estero deve
ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che
in ufficio e in pubblico ai piu' rigorosi principi di
disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori
doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o
dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e
degli usi locali.»
«Art. 143. Congedi e permessi al personale all'estero.-
1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del
personale in servizio all'estero e' aumentata, per le
necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione
al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e
in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo
144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie
stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato
secondo il disposto del primo comma, sono aumentati,
rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili
e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata
compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere
interrotti per motivi di servizio su disposizione del
Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie
comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo
possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi
.».
«Art. 148. Pubblicazioni e conferenze. - I dipendenti
dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che
svolgono attivita' nell'ambito dell'Amministrazione stessa
sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni
di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del
Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati,
effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o
diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi,
su argomenti di carattere politico connessi con l'attivita'
dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con
le relazioni internazionali.».



 
Art. 4
Trattamento economico

1. La retribuzione annua lorda e' stabilita in euro 44.636,67 per il terzo livello, 60.087,17 per il secondo livello, 73.340,02 per il primo livello.
2. Fatte salve le indennita' eventualmente spettanti a titolo di trattamento di missione ed oneri sociali connessi, la retribuzione per ciascuna delle tre fasce e' onnicomprensiva e include la tredicesima mensilita'.
3. Il pagamento dei compensi e' corrisposto mensilmente in via posticipata in ragione di un tredicesimo della retribuzione annua. La residua tredicesima mensilita' e' corrisposta entro il mese di dicembre.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede con cadenza triennale all'adeguamento del trattamento economico, tenuto conto dell'andamento medio delle retribuzioni del personale di livello non dirigenziale del Comparto Ministeri.
 
Art. 5
Termine del contratto

1. Con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67° anno di eta' dell'esperto, il contratto individuale cessa in ogni caso di avere effetto.
2. L'esperto puo' recedere dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, all'esperto e' corrisposto il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
 
Art. 6
Previdenza ed Assicurazione Infortuni

1. Gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento sono iscritti al regime previdenziale INPS.
2. Si applica l'articolo 144, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 144, comma 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967:
«Art. 144. Residenze disagiate. - Il servizio prestato
nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e'
computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un
aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei
limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel
servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da
una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di
ferie.».



 
Art. 7
Distacco presso organizzazioni internazionali

1. Con il consenso dell'interessato e previa intesa con l'ente di destinazione, la Direzione Generale puo' distaccare l'esperto a prestare temporaneamente servizio presso un'organizzazione internazionale operante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'organizzazione internazionale ne assume ogni onere finanziario, esclusi gli oneri previdenziali che, calcolati sul trattamento metropolitano, restano a carico dell'Amministrazione.
2. Il periodo di distacco non puo' eccedere un anno, rinnovabile al massimo per un ulteriore anno. Per esigenze di servizio, nel corso del periodo suddetto, la Direzione Generale puo' disporre il rientro dell'esperto distaccato presso l'Amministrazione centrale con un preavviso di 90 giorni.
3. E' fatta salva la disciplina degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea.
 
Art. 8
Ferie

1. L'esperto ha diritto a ferie retribuite nella misura annua di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di cui alla legge n. 937/1977.
2. Si applica l'articolo 143 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.



Note all'art. 8:
La legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di
giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1977, n. 355.
Per il testo dell'articolo 143 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si veda
nelle note all'art. 3.



 
Art. 9
Doveri

1. L'esperto deve comportarsi in maniera irreprensibile e professionale nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni contrattuali, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. L'esperto deve attenersi agli articoli 142 e 148 del DPR n. 18/1967.
3. E' obbligo dell'esperto prestare la propria opera anche all'estero quando la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L'esperto non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altri soggetti pubblici o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono erogazioni dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
 
Art. 10
Tempo di lavoro

1. Gli esperti articolano la propria prestazione lavorativa in relazione all'esigenza di assicurare il buon andamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo loro affidate, sulla base delle esigenze di servizio determinate dal superiore gerarchico diretto. In caso di svolgimento di attivita' lavorative in ore serali o notturne o in giorni festivi, viene garantito l'adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.
2. Nessun compenso e' dovuto a titolo di straordinario.
3. Non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
 
Art. 11
Valutazioni sul servizio prestato

1. La prestazione lavorativa degli esperti e' soggetta ad una valutazione annuale, redatta con le modalita' previste da un decreto di natura regolamentare del Ministro degli affari esteri, tenuto anche conto del sistema di valutazione della performance individuale adottato per il personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri.
 
Art. 12
Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. In sede di prima applicazione, le procedure di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 sono avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino ad allora gli esperti di cui all'articolo 1, comma 1 resteranno inquadrati nei livelli ad essi attribuiti all'atto del reclutamento, con la stipula, previa valutazione del curriculum di servizio e il superamento di un colloquio innanzi ad una Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di contratti individuali a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001.
3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il collocamento degli esperti in un livello funzionale e retributivo superiore eventualmente disposto negli anni 2011, 2012 e 2013, ha effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Alle retribuzioni del personale di cui al presente regolamento si applicano le limitazioni degli adeguamenti automatici retributivi previsti dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
4. E' abrogato il regolamento di cui al Decreto Interministeriale 209/4566/1 del 27/7/1987 e successive integrazioni.
Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2011

Il Ministro degli affari esteri:
Terzi di Sant'Agata
Il Ministro dell'economia e delle finanze:
Monti
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione:
Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012 Affari esteri, registro n. 1, foglio n. 83



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 21, del
decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2010, n. 125, S.O. :
«Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
(Omissis).
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli
anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni le progressioni di
carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni,
ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici.».



 
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