IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge n. 146/1990, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge n. 146/1990, con esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera prefettizia o diplomatica, dei professori e ricercatori universitari, dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' del personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta: Articolo unico
A decorrere dalla data del presente decreto, l'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, e' delegato, per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera prefettizia o diplomatica, dei professori e ricercatori universitari, dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' del personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al:
Ministro dell'interno;
Ministro della giustizia;
Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Ministro della salute.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2011
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 382 |