Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 dicembre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Luminita Mirela Chereches, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda della sig.ra Luminita Mirela Chereches, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del certificato di qualifica professionale per barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure conseguito presso il Patronato nazionale Romeno - Filiale di Botosani (Romania), della durata di 6 mesi circa per 720 ore, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in qualita' di lavoratrice dipendente per complessivi 11 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, poiche' il corso di formazione ha avuto una «durata molto inferiore» rispetto agli analoghi percorsi italiani e tale brevita' non risulta compensata dall'esperienza professionale, anch'essa di breve durata,per consentire l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita'; Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla conferenza di servizi sopra indicata; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 210422 dell'8 novembre 2011 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che la richiedente, avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative, ma ha comunicato con nota n. 224583 del 25 novembre 2011 di voler sostenere quale misura compensativa la prova attitudinale;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Luminita Mirela Chereches, cittadina rumena, nata a Sarmasu (Romania) in data 5 marzo 1969, e' riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una prova attitudinale di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 21 dicembre 2011
Il direttore generale: Vecchio |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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