Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 dicembre 2011
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE agli organismi Controlli Collaudi & Certificazioni S.r.l., in Catania, S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l., in Sora, Overtec S.r.l., in Roma, Tecnoprove S.r.l., in Ostumi, Ecosim S.r.l., in Prato, EQM S.r.l., in Grottaglie, Reggio Controlli S.r.l., in Reggio Emilia, ICIM S.p.a., in Sesto S. Giovanni.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999, ed in particolare l'art. 9, organismi di certificazione;
Visti i decreti di autorizzazione alla certificazione CE per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo B), VI (Esame finale) e X (Verifica di unico prodotto - Modulo G) ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore degli organismi:
Controlli Collaudi & Certificazioni S.r.l., con sede legale in via Tezzano, 37, Catania, del 15 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2008;
S.T.I. Sviluppo tecnologie industriali S.r.l., con sede legale in via Tofaro, 42/b - Sora (Frosinone), del 15 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008;
Overtec S.r.l., con sede legale in via Magnagrecia, 117, Roma, del 15 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008;
Tecnoprove S.r.l., con sede legale in via dell'Industria s.n.c., Ostuni (Brescia), del 15 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2008;
Ecosim S.r.l., con sede legale in via Trav. Fiorentina, 10b, Prato, del 15 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008;
EQM S.r.l., con sede legale in via Calo', 63, Grottaglie (Bari), del 1° agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 2008;
Reggio Controlli S.r.l., con sede legale in via Luigi Capuana, 5 - 42123 Reggio Emilia, del 1° agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 2008;
Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato all'organismo notificato ICIM S.p.a., con sede legale in Piazza Don Enrico Mappelli, 75, Sesto S. Giovanni (Milano), del 1° agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2008, per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo B), VI (Esame finale), VIII (Garanzia qualita' prodotti - Modulo E), IX (Garanzia qualita' totale componenti - Modulo H), X (Verifica di unico prodotto - Modulo G), XII (Garanzia qualita' prodotti per gli ascensori - Modulo E), XIII (Garanzia qualita' totale - Modulo H) e XIV (Garanzia qualita' produzione - Modulo D);
Visti i decreti direttoriali del 9 agosto 2011 e 19 settembre 2011 con i quali gli organismi notificati sopra indicati, sono stati autorizzati al proseguimento dell'esercizio dell'attivita' di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, fino alla data del 31 dicembre 2011;
Considerata la scadenza della validita' delle autorizzazioni rilasciate ai predetti organismi;
Viste le istanze di autorizzazione di proroga alla Certificazione CE presentate dai predetti organismi ritenute ricevibili e acquisite in atti rispettivamente ai numeri 230421 del 2 dicembre 2011, 232283-232267-232299 del 6 dicembre 2011, 236590-236781 del 12 dicembre 2011, 237572 del 13 dicembre 2011 e 245107 del 19 dicembre 2011;
Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale di accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;
Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Organismo nazionale italiano di Accreditamento - Accredia;
Acquisito che gli organismi citati hanno presentato ad Accredia domanda di accreditamento;
Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero in modo da non determinare soluzione di continuita' con le autorizzazioni scadute;
Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 di recepimento della Direttiva 95/16/CE che fissano i criteri per l'effettuazione delle verifiche periodiche sugli ascensori;
Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento che stabilisce che possono effettuare le verifiche periodiche sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformita' di cui agli allegati VI o X;
Ritenuto opportuno consentire agli organismi sopra richiamati di continuare l'attivita' e, al contempo, di adeguarsi alle prescrizioni della convenzione ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento richiesto;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1

1. Gli organismi sopra richiamati sono autorizzati al proseguimento dell'esercizio delle attivita' di certificazione CE ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 e della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati:
Allegato VI: Esame finale;
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).
2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla data del 30 giugno 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.
3. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per gli allegati VI o X determina provvedimento di revoca da parte di questa amministrazione
Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 30 dicembre 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
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