Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 dicembre 2011
Riconoscimento, alla prof.ssa Svitlana Shvets, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, l'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in paese non comunitario dalla prof.ssa Svitlana Shvets, ai fini dell'insegnamento in Italia della lingua straniera «Russo» nelle scuole d'istruzione secondaria italiane di primo e secondo grado;
Considerato che l'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37, sopra citato, per le scuole secondarie di primo grado, prevede solo l'insegnamento di lingue straniere comunitarie;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;
Visto l'art. 7, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale contempla che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Vista la laurea magistrale in «Scienze pedagogiche e della progettazione educativa indirizzo statuario» conseguita dall'interessata in data 23 marzo 2011 presso l'Universita' degli studi di Foggia;
Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81 e' esentata dalla presentazione dell'attestato sulla competenza linguistica necessaria in quanto in possesso della laurea sopraindicata conseguita in Italia, utile per l'accesso all'insegnamento;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al gia' citato decreto legislativo n. 206/2007 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi delle disposizioni di cui alla direttiva comunitaria di riferimento;
Accertato, inoltre, che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Dyplom BH n. 10544806» rilasciato il 30 giugno 1998 dall'Universita' statale pedagogica «Mykhaylo Kotsiubynskyy» di Vinnytsya (Ucraina) di insegnante di lingua e letteratura russa e di lingua e letteratura ucraina, posseduta dalla prof.ssa Svitlana Shvets, cittadina ucraina nata a Vinnitsa (Ucraina) il 9 agosto 1975, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe di concorso: 46/A - Lingue e civilta' straniere - Russo.
2. L'esercizio, in Italia, della professione docente, di cui al presente riconoscimento, e' subordinato alle modalita', condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente.
3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: Palumbo
 
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