Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2012
Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto l'art. 16, paragrafo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati in esso previsti;
Visto l'art. 16, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che 1' accessibilita' ai registri elettronici nazionali e la loro interconnessione sia attuata entro il 31 dicembre 2012;
Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;
Considerato che i regolamenti n. 1071, 1072 e 1073/2009 si applicano a partire dalla data del 4 dicembre 2011;
Visto il regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione del 16 dicembre 2010 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa nonne comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio nazionale dei veicoli;
Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada;
Ritenuto di dover dettare misure di attuazione dei contenuti dei regolamenti sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Registro elettronico nazionale

1. Il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del, Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, e' tenuto, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, dalla Divisione 7 - Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione che agisce in base alle indicazioni amministrative fornite dalla direzione generale per il trasporto stradale e per l' intermodalita'.
2. Le funzioni di punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dalla direzione generale per il trasporto stradale - Divisione 4.
 
Art. 2

Registro elettronico nazionale - Sezione «Imprese e gestori»

1. Nella sezione «Imprese e gestori» del registro elettronico nazionale sono registrati i dati relativi a:
a) l'impresa di trasporto, la sede, il numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi qualora si tratti di impresa per il trasporto di merci, la partita I.V.A. e/o il codice fiscale, l'autorizzazione all'esercizio della professione, la licenza comunitaria, le copie certificate conformi ed il rappresentante legale dell'impresa;
b) il gestore dei trasporti, gli elementi identificativi dell'attestato di idoneita' professionale;
c) i requisiti di accesso alla professione ivi compresi gli altri soggetti rilevanti ai fini dell'onorabilita'.
 
Art. 3

Modalita' di caricamento dei dati - Sezione «Imprese e gestori»

1. Il registro elettronico nazionale nella sezione «Imprese e gestori» contiene i dati delle imprese di trasporto di merci su strada, aventi in disponibilita' veicoli adibiti al trasporto di merci conformemente alle disposizioni che regolano l'autorizzazione all'accesso al mercato e delle imprese di trasporto di persone su strada che hanno l'autorizzazione all'accesso al mercato, acquisiti:
dagli archivi del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici alla data del 4 dicembre 2011 e le successive modifiche ed integrazioni degli stessi;
dalle autorita', indicate al successivo art. 4, nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni, derivanti anche da documentazione, sotto forma di autocertificazione nei casi previsti, o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'impresa o il gestore dei trasporti presentano, al fine di attestare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla professione di trasportatore su strada o per l'accesso al mercato nazionale o internazionale del trasporto su strada e le successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
 
Art. 4
Accesso alla sezione «Imprese e gestori» del registro elettronico
nazionale

1. L'accesso ai dati contenuti nella sezione «imprese e gestori» del registro elettronico nazionale, ai fini dell'inserimento e della modifica, e' riservato alle autorita' competenti ad autorizzare l' accesso alla professione di trasportatore su strada e l' accesso al mercato internazionale del trasporto su strada nell'Unione europea, alle autorita' competenti al rilascio delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, alle amministrazioni provinciali o agli altri enti previsti dalla normativa vigente che provvedono alla tenuta degli albi provinciali dell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e al Punto di contatto nazionale di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto. Tali soggetti agiscono secondo le procedure e sulla base delle funzioni connesse alle loro competenze.
2. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono, a fini di consultazione, accessibili ai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, alle autorita' competenti ad autorizzare l'accesso al mercato nazionale del trasporto su strada e alle autorita' competenti all'accesso al mercato internazionale del trasporto su strada con i Paesi non aderenti all'Unione europea.
3. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono accessibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per gli adempimenti connessi all'espletamento delle proprie funzioni.
4. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalita' definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. Le operazioni di accesso di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono possibili per motivi strettamente connessi ai doveri di ufficio di coloro che effettuano tali operazioni, tramite rete telematica e previa abilitazione degli utenti da parte della direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7, in modo tale che sia garantita l'univoca identificazione degli stessi.
 
Art. 5

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esercizio delle funzioni del registro elettronico nazionale e' svolto nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.
 
Art. 6

Diritti dell'interessato

1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell' interessato previsti dal titolo H del decreto legislativo 30 giugno 2003 n, 196, relativamente ai dati contenuti nel registro di cui all'art. 1 del presente decreto, sono esercitati presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione 4, che valuta la richiesta d'intesa con la direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7.
2. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare, nei casi previsti dalla legge, in conseguenza dell'esercizio di tali diritti, sono disposti su richiesta dell'interessato dall'autorita' competente presso cui e' stato effettuato l'accesso di cui al comma 1 del presente articolo, d'intesa con la direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7 e con l'autorita' che ha caricato i dati, che, se del caso, vi provvede materialmente.
 
Art. 7

Utilizzazione dei dati per fini statistici e di studio

1. Le autorita' indicate all'art. 4 del presente decreto possono effettuare l'accesso ai dati contenuti nel registro elettronico nazionale, nei limiti delle rispettive competenze, per la loro utilizzazione, in forma aggregata o comunque resa anonima, a fini statistici e di studio.
 
Art. 8

Istruzioni tecnico-amministrative

1. Le istruzioni tecnico-amministrative relative agli adempimenti di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' e dalla direzione generale della motorizzazione.
 
Art. 9

Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2012

Il capo del dipartimento: Fumero
 
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