IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sui mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visti i regolamenti di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 delle sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto e la conseguente cancellazione delle medesime dagli allegati alle decisioni 2008/934/CE, 2008/941/CE della Commissione europea; Visto il comunicato «Indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009», del Dipartimento della Sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, pubblicato nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2011; Viste le specifiche indicazioni operative, relative ai regolamenti di approvazione delle sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto disponibili sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari («Regolamenti di approvazione e non delle sostanze attive a norma del Reg. (CE) n. 1107/2009»); Considerato che le imprese titolari dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto, devono ottemperare entro il 31 dicembre 2011 a quanto previsto dal regolamento di approvazione di ciascuna delle sostanze attive interessate pena la revoca dei prodotti non conformi; Considerato che, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, l'Amministrazione dovra' provvedere alle verifiche tecnico-amministrative previste, entro il 30 giugno 2012; Considerato altresi', che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto, risultano attualmente autorizzati fino al 31 dicembre 2011; Ritenuto di prorogare, al 30 giugno 2012, l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive di cui trattasi, al fine di provvedere alle necessarie verifiche tecnico-amministrative, previste in adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive medesime;
Decreta:
Sono prorogate, al 30 giugno 2012, fatti salvi gli esiti delle verifiche di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari con scadenza fissata al 31 dicembre 2011 contenenti le sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto. IL presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari. Roma, 29 dicembre 2011
Il direttore generale: Borrello |