Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 dicembre 2011 |
Autorizzazione all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualita'" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» e il successivo regolamento (UE) n. 215 della Commissione del 1° marzo 2011 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli; Visto il decreto 30 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2011, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» e' stata designata quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n.1263 del 1° luglio 1996; Considerato che nel decreto sopra citato, all'art.5, e' previsto che l'autorizzazione alla «Agenzia Laore Sardegna» cessi qualora il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP, incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n.526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526; Considerato che il Consorzio sopra citato, con nota n. 47/CTPS del 7 novembre 2011, ha indicato l'«Istituto Nord Est Qualita'» con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n. 71, quale organismo di controllo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»; Considerato che l'«Istituto Nord Est Qualita'» ha predisposto, conformemente allo schema tipo di controllo, il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» e il relativo prospetto tariffario; Considerato che le decisioni concernenti le designazioni delle autorita' di controllo pubbliche di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n.526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 13 dicembre 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/99;
Decreta:
Art. 1
L'«Istituto Nord Est Qualita'» con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Nord Est Qualita'» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n.526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita'» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita'» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'Organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita'» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino Sardo» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06». |
| Art. 5
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Nord Est Qualita'» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Istituto Nord Est Qualita'" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita'» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita'» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
L'«Agenzia Laore Sardegna» dovra' rendere disponibile con immediatezza all'«Istituto Nord Est Qualita'» l'anagrafica dei soggetti immessi nel sistema di controllo e la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data del presente decreto. L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualita'» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Autonoma Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 28 dicembre 2011
Il direttore generale: La Torre |
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