Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 ottobre 2011
Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto l'articolo 20 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale la prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro;
Visto l'articolo 80 del predetto decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonche' le nuove procedure di iscrizione;
Visto l'articolo 25, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale le domande per l'avvio dell'attivita', se contestuali alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate all'ufficio del registro delle imprese;
Visto l'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Ritenuto di procedere all'attuazione del disposto di cui al predetto articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 con l'emanazione di distinti decreti per ciascuna delle attivita' professionali di cui agli articoli 73, 74, 75, 76, al fine di mantenere l'indipendenza ed autonomia del quadro normativo di riferimento;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, recante regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 59 del 2010, ai sensi del quale le disposizioni del decreto medesimo non si applicano alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettivita' pubbliche;
Ritenuto che la disposizione in ultimo richiamata implica la sopravvivenza della sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 478.

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «legge», la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) «SUAP», lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38 della legge n. 133 del 2008;
e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;
f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
g) «apposita sezione del REA», la sezione prevista dall'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
h) «Camera di commercio», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
i) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;
l) «attivita'», l'attivita' regolamentata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478;
m) «ruolo interprovinciale», il soppresso ruolo dei mediatori marittimi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 12 marzo 1968, n. 478;
n) «modelli», il modello «MEDIATORI MARITTIMI» e il modello intercalare «REQUISITI», da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'articolo11, comma 1, dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati «A» e «B».
 
Art. 2
Presentazione della SCIA

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di mediazione marittima presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attivita' apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'articolo 23 della legge, compilando la sezione SCIA del modello «MEDIATORI MARITTIMI», sottoscritto digitalmente dal titolare dell' impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria.
2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.
 
Art. 3
Dichiarazione di possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di idoneita' previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attivita' e' attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «MEDIATORI MARITTIMI».
2. Sono tenuti alla presentazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attivita' per conto dell'impresa.
3. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare «REQUISITI».
 
Art. 4
Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali

1. L'impresa che esercita l'attivita' in piu' sedi o unita' locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.

2. Presso ogni sede o unita' locale in cui si svolge l'attivita' l'impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneita' allo svolgimento dell'attivita', certificati secondo le modalita' definite all'articolo 3.
 
Art. 5
Accertamento e certificazione dei requisiti

1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di mediatore marittimo, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e' certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.
3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato «C» del presente decreto.
 
Art. 6
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

1. L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attivita', nonche' di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attivita' per suo conto.
2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attivita' e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.
3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attivita', adottato ai sensi del comma 2, e' iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attivita' medesima.
 
Art. 7
Cessazione dell'attivita'

1. Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell'attivita', l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all'articolo 23 della legge, compilando il riquadro «svincolo della cauzione» della sezione «MODIFICHE» del modello «MEDIATORI MARITTIMI».

2. La cessazione dell'attivita' e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.
3. Il deposito dei libri contabili di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 e' effettuato presso l'ufficio del registro delle imprese.
 
Art. 8
Iscrizione nell'apposita sezione

1. I soggetti che cessano di svolgere l'attivita' all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione «ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)» del modello «MEDIATORI MARITTIMI». Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione REA dell'impresa.
2. I soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attivita', compilando la sezione «REQUISITI» del modello «MEDIATORI MARITTIMI», ovvero il modello intercalare «REQUISITI».
3. Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni due anni dalla data dell'iscrizione.
 
Art. 9
Provvedimenti sanzionatori

1. Le sanzioni previste dall'articolo 18 della legge, che a norma dell'articolo 75, comma 6, del decreto legislativo consistono in un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell'attivita', sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1, nonche' degli articoli 5 e 6, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'articolo 75, comma 6, del decreto legislativo e dell'articolo 22 della legge.
 
Art. 10
Modifiche

1. Le modifiche inerenti l'attivita' o i soggetti di cui all'articolo 3, sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione «MODIFICHE» del modello «MEDIATORI MARITTIMI», sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.
 
Art. 11
Norme transitorie

1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale, alla data di acquisizione d'efficacia del presente decreto, compilano la sezione «AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA» del modello «MEDIATORI MARITTIMI» per ciascuna sede o unita' locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia in cui esercitano l'attivita', pena l'inibizione alla continuazione dell'attivita' mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
2. L'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attivita', secondo le modalita' previste dall'articolo 2.
3. L'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione di cui al comma 1 richiede, alla Camera di commercio presso il cui ruolo interprovinciale erano iscritti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.
 
Art. 12
Diritto di stabilimento

1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attivita' e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita' medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.
2. Nei casi di cui al comma 1 il requisito di cui all'art. 23 della legge si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui e' gia' stabilito, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo.
 
Art. 13
Libera prestazione di servizi

1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attivita' e' consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attivita', se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.
2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attivita' oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio italiano.
 
Art. 14
Esami

1. Gli esami di cui all'articolo 9 della legge continuano ad aver luogo presso le Camere di commercio nelle quali era istituito il ruolo interprovinciale.
 
Art. 15
Efficacia del provvedimento

1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2011

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 290
 
Allegato A
(DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. "N")
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
(DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. "N")
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
(DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone