Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 dicembre 2011 |
Sperimentazione di nuovi moltiplicatori per le sorti del gioco del lotto. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'atto di concessione alla lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 452 convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 16 con il quale sono state adeguate all'auto le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del lotto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383/2001 nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni in materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto; Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311 ed in particolare l'art. 1 comma 491 con il quale sono stati modificati i premi del gioco del lotto e l'importo massimo della vincita conseguibile con ogni scontrino di gioco; Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l'art. 24, comma 39, con il quale si dispone che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisca con propri provvedimenti le innovazioni da apportare al gioco del lotto; Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici ed in particolare l'art. 2 comma 3; Visto il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 di attuazione delle disposizioni contenute nel succitato decreto legge 138/2011; Vista la nota n. LLM-30-00494/11 del 16 dicembre 2011 con la quale la Societa' lottomatica s.p.a. propone di introdurre, in via sperimentale, nuovi moltiplicatori sulle sorti del gioco del lotto, limitatamente alle giocate effettuate sulla ruota Tutte e per un importo non inferiore a 5 euro; Ritenuta opportuna tale forma di sperimentazione al fine di dare successiva concreta attuazione al succitato decreto direttoriale 12 ottobre 2011:
Decreta:
Art. 1
Per tutti i concorsi del gioco del lotto del mese di febbraio 2012 - in via sperimentale - alle sole giocate effettuate sulla ruota Tutte, con una posta di gioco non inferiore a 5 euro, sono applicati, diversamente da quanto stabilito dal comma 491 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, i premi di seguito elencati al lordo della ritenuta di legge: a) Estratto semplice: 12 volte la posta; b) Estratto determinato: 60 volte la posta; c) Ambo: 280 volte la posta; d) Temo: 6.000 volte la posta; e) Quaterna: 200.000 volte la posta; f) Cinquina: 10.000.000 volte la posta. |
| Art. 2
La vincita massima per ogni scontrino di gioco, conseguita applicando i premi di cui al precedente art. 1, non puo' eccedere la somma di 10 milioni di euro comunque sia ripartita la posta di gioco tra le sorti. |
| Art. 3
L'iniziativa di cui al precedente art. 1, potra' essere prolungata o riproposta anche su altre ruote con uno o piu' provvedimenti del Direttore per i giochi. |
| Art. 4
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del lotto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2011
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 15. |
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