Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2011
Autorizzazione alla societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." a svolgere le attivita' di controllo per la DOCG «Offida» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2001 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Offida» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Offida» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Vista la nota del 19 settembre 2011 presentata dal Consorzio di tutela dei vini Piceni relativa all'individuazione della societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Offida»;
Vista la nota prot. 0754123 del 16 dicembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Marche con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. per la denominazione di origine controllata e garantita «Offida»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l., con nota prot. 2222/11 del 9 dicembre 2011, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l., con sede in Roma, via Piave, 24, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Offida» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2

1. La societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilita', un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata ed atte a divenire a denominazione di origine controllata detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.
 
Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.
 
Art. 4

1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 comma 1 del decreto ministeriale 15 giugno 2011, i quantitativi di vino a DOC «Offida», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 23 maggio 2001, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione della DOCG «Offida» trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Offida» a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.
Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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