Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 dicembre 2011
Autorizzazione ad operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all' Inail, in Roma.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformita';
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 27 febbraio 2001, concernente i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza acquisita in atti il 30 agosto 2011 al n. 0159916 con la quale l'ente INAIL, con sede legale in via IV Novembre, 144 - 00187 Roma, ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;
Ritenuto di non potere fare ricorso a Accredia per la fase dell'accreditamento, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione, nonostante la direttiva 97/23/CE sia stata oggetto di delega tramite Convenzione del 13.06.11 tra questo Ministero ed Accredia, in quanto INAIL e' tra i soci promotori dell'Ente unico;
Considerato che l'Istituto INAIL, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Esaminata la documentazione acquisita e ritenuta idonea a quanto prescritto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, nonche' al decreto del Ministero del 2001 ed alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 prima citati;
Visto l'esito positivo della visita ispettiva effettuata in data 29 e 30 novembre 2011 presso la sede operativa di via Alessandria, 220/E -00198 Roma e presso la sede di via Fontana Candida, 1 in Monteporzio Catone (RM) in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5.2 del Regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

Decreta:

Art. 1

1. L'INAIL, con sede legale in via IV Novembre, 144 - 00187 Roma, e' autorizzato, in conformita' all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:
Modulo Al- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;
Modulo B - esame CE del tipo;
Modulo B1 - esame CE della progettazione;
Modulo C1 - conformita' al tipo;
Modulo D - garanzia qualita' produzione;
Modulo D1 - garanzia qualita' produzione;
Modulo E - garanzia qualita' prodotti;
Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti;
Modulo F - verifica su prodotto;
Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;
Modulo H - garanzia qualita' totale;
Modulo H1 - garanzia qualita' totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.
2. L' INAIL, e' altresi' autorizzato:
a rilasciare l'approvazione europea dei materiali in conformita' dell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato I del decreto legislativo 93/2000 in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' INAIL, con sede legale in via IV Novembre, 144 - 00187 Roma; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento diobblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.
7. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' INAIL, con sede legale in via IV Novembre, 144 - 00187 Roma, per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e notificato alla Commissione europea.
Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
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