IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione; Visti i decreti di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione per la direttiva 97/23/CE emanati a favore delle societa': Sidel Med SPA Considerata la scadenza della validita' dell'autorizzazione rilasciata al predetto Organismo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2008; Viste l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla Certificazione CE presentate dai predetti Organismi; Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale di accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento-Accredia-; Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione di apparecchi a pressione regolati dalla direttiva citata; Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero in modo da non determinare soluzione di continuita' con l'autorizzazione scaduta; Considerato che, nel periodo di vigenza della precedente autorizzazione, per il suddetto Organismo non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra richiamato di continuare l'attivita' e, al contempo, di adeguarsi alle prescrizioni della Convenzione ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento richiesto;
Decretano:
Art. 1
1. L'Organismo sopra richiamato e' autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attivita' di certificazione CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE, fino alla data del 30 giugno 2012. 2. La presente autorizzazione esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. Ogni sua utilizzazione fuori da tale ambito e' posto sotto l'esclusiva responsabilita' dell'Organismo autorizzato. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario. Roma, 22 dicembre 2011
Il direttore generale: Vecchio |