Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 221 |
Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, concernente l'Ordine della «Stella d'Italia». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifica al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'istituzione dell'Ordine della «Stella d'Italia»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Udito il parere n. 3854/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2011; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Classi dell'Ordine della Stella d'Italia
1. L'Ordine della «Stella d'Italia» si compone di cinque classi che conferiscono i titoli di Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cavaliere. 2. E' inoltre prevista la classe speciale di Gran Croce d'Onore.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla leggi.". Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 13, pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2011, n. 49, recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarieta' italiana, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 1948, n. 152, e' il seguente: "3. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. E' istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attivita' di alto valore umanitario all'estero. 2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di revoca nonche' le caratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia.".
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| Art. 2 Definizione dell'insegna
1. L'insegna della «Stella d'Italia» consiste in una croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante un'altra croce stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse, esse croci a loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco reca al centro uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante una raffigurazione in oro dell'emblema della Repubblica; all'interno della bordatura, in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nell'area superiore la parola STELLA, in quella inferiore la parola D'ITALIA. 2. La Stella di Cavaliere di Gran Croce (1ª Classe) consiste nell'insegna gia' descritta, della misura di mm 50, appesa ad una fascia di seta da indossare dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm 101 di altezza e' di rosso, bordato alle estremita' da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di bianco; e da una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa, costituita da otto gruppi di raggi d'oro, intagliati a punta di diamante e caricata al centro dallo scudetto circolare dell'insegna dell'Ordine. Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di Cavaliere di Gran Croce per le signore, con l'unica differenza che la fascia e' di 82 mm di altezza. 3. La Stella di Grande Ufficiale (2ª classe) consiste nell'insegna gia' descritta appesa ad un nastro da collo di 50 mm di altezza e dalla stessa placca con i raggi argentati anziche' dorati. Le signore appunteranno la Stella di Grande Ufficiale sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco. 4. La Stella di Commendatore (3ª classe) consiste in una insegna identica nella foggia e nell'uso a quella gia' descritta, ma senza la placca. Per le signore, la Stella di Commendatore si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco. 5. La Stella di Ufficiale (4ª classe) consiste in un'insegna identica nella foggia a quella gia' descritta, ma della misura di mm 40, appesa ad un nastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37 di larghezza, da appuntare al petto. Sul nastro della decorazione e' appuntata una coccarda di mm 24 di diametro. Per le signore, la Stella di Ufficiale si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco e con al centro una coroncina argentata. 6. La stella di Cavaliere (5ª classe) consiste in un'insegna identica nella foggia a quella di 4ª classe, ma senza la coccarda sul nastro. Per le signore, la Stella di Cavaliere si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco. 7. La classe speciale della Gran Croce d'Onore consiste della sola placca gia' descritta per la 1ª classe, recando pero' quest'ultima una ghirlanda di alloro di verde intorno al medaglione centrale. |
| Art. 3 Validita' dei conferimenti antecedenti
1. I conferimenti dell'Ordine della Stella della Solidarieta' Italiana effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro piena validita'. L'uso da parte degli insigniti delle relative decorazioni e' consentito senza limitazione alcuna. |
| Art. 4 Destinatari dei conferimenti
1. Il conferimento della «Stella d'Italia» e' riservato ai cittadini italiani e stranieri che, all'estero, abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e il Paese in cui operano, e nella promozione dei legami con l'Italia. 2. Le proposte di conferimento devono pervenire da parte dei Rappresentanti diplomatici italiani all'estero - ivi incluse quelle formulate dai Capi degli Uffici Consolari - al Ministero degli Affari Esteri - Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - che le sottopone al Consiglio dell'Ordine. 3. Ciascuna proposta dovra' contenere, oltre alle indicazioni delle generalita' e dei titoli del candidato, anche una precisa esposizione delle motivazioni che sottendono la proposta medesima. |
| Art. 5 Proposte di conferimento
1. Il Consiglio da' il proprio parere, in base alle benemerenze indicate dal Rappresentante Diplomatico italiano all'estero, anche sulla classe della «Stella d'Italia» da conferirsi ai candidati segnalati, tenendo conto delle disponibilita' delle diverse classi per l'anno in corso stabilite dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812.
Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 812 del 1948 e' il seguente: "Art. 4. Il numero delle nomine e' disposto per decreto del Presidente della Repubblica.".
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| Art. 6 Firma dei decreti di conferimento da parte del Presidente della Repubblica
1. In base al parere del Consiglio su ogni singola proposta, il Ministro degli Affari Esteri presenta alla firma del Presidente della Repubblica i relativi decreti. 2. I conferimenti dell'Ordine avvengono due volte l'anno in date stabilite dal Consiglio. 3. Il Consiglio provvede inoltre a dare notizia delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 7 Assegnazioni dei gradi e promozioni
1. Fatta eccezione per benemerenze di segnalato rilievo o per ragioni di cortesia internazionale, per le quali il Consiglio puo' decidere l'assegnazione di una classe superiore, a nessuno puo' essere per la prima volta conferita un'onorificenza di grado superiore a Cavaliere. 2. Le promozioni ad una classe superiore richiedono l'acquisizione da parte dell'insignito di nuovi titoli e nuove benemerenze verso l'Italia, e possono essere proposte solo dopo una permanenza di tre anni nel grado inferiore. |
| Art. 8 Classe speciale di Gran Croce
1. La classe speciale della Gran Croce d'Onore viene conferita ai cittadini italiani che abbiano perso la vita ovvero abbiano subito un'invalidita' superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa in conseguenza dello svolgimento all'estero di attivita' di alto valore umanitario. 2. Nel caso di conferimento alla memoria, la Gran Croce d'Onore e' attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti indicati, al Comune di residenza dell'insignito. |
| Art. 9 Conferimento all'estero delle insegne
1. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, cui e' affidata la Segreteria dell'Ordine, provvede a far rimettere ai Rappresentanti diplomatici italiani all'estero le insegne e i diplomi della Stella d'Italia. |
| Art. 10 Tenuta degli schedari
1. I precedenti e lo schedario relativi agli insigniti della «Stella d'Italia» sono conservati nell'archivio del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. |
| Art. 11 Rinuncia all'onorificenza
1. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il Consiglio dell'Ordine non da' corso alla registrazione del decreto di concessione informandone la Presidenza della Repubblica; se la registrazione e' gia' avvenuta, il Ministro degli Affari Esteri propone al Presidente della Repubblica la revoca del decreto di concessione. |
| Art. 12 Procedimento di revoca dell'onorificenza
1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. 2. L'iter per l'eventuale revoca puo' essere avviato dalla Rappresentanza diplomatica a diverso titolo competente a fornire valutazioni sull'insignito oppure dal Consiglio dell'Ordine. 3. Il Consiglio dell'Ordine comunica all'interessato la proposta di revoca, stabilendo un termine, non inferiore a giorni trenta, per presentare per iscritto le proprie difese che sono valutate dal Consiglio stesso. La comunicazione della proposta di revoca e' fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il Consiglio esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni. 4. La revoca e' disposta, previo parere del Consiglio dell'Ordine e su proposta del Ministro degli affari esteri, con decreto del Presidente della Repubblica. |
| Art. 13 Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 21
Note all'art. 13: Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61 (Norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'istituzione dell'Ordine della «Stella della solidarieta' italiana»), abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1949, n. 63.
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