Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 novembre 2011 |
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2011. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 che stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994 n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996 n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti; Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Visto il decreto del Ministro della salute 12 gennaio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 del 1° marzo 2011 concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2010; Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso; Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2011 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la nota n. 7003 del 28 marzo 2011 che definisce gli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2011;
Decreta:
Art. 1
1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 428,66. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 786,19. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 452,18. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 828,67. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. 7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011. |
| Art. 2
1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2010 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 84,57 a capo per i capi non iscritti, rimane confermata in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre e' prevista un'indennita' di € 82,89 a capo per i capi non iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2010 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane invariata con decorrenza dal 1° gennaio 2011 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2011. |
| Art. 3
1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. 2. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 3 novembre 2011
Il Ministro della salute Fazio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Romano Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. salute e Min. del lavoro, registro n. 15, foglio n. 146 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|