Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2012 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR).


La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
Visto il comma 3 del predetto art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma;
Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;
Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, e' stato rinviato;
Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;
Considerato che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, e' stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;
Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali e' stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;
Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;
Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;
Vista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale e' stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;
Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;
Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, e' stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;
Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;
Vista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione e' stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;
Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualita' di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;
Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Roma, 21 dicembre 2011

Il Presidente: Gnudi
Il Segretario: Siniscalchi
 
Allegato A
Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi
dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalita' di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).
Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalita' di organizzazione del lavoro e delle attivita' lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell'intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. Precisazione:
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresi', autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l'Universita' e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l'INAIL;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.
NOTA:
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivita' formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
2. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento cosi' come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che puo' essere anche il docente;
b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che puo' essere anche il docente;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralita' del discente nel percorso di apprendimento.
A tali fini e' necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalita' e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e' consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.
5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, cosi' come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).
I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa;
la «responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni, anche prive di responsabilita' giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
il sistema istituzionale della prevenzione;
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita';
il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalita' di accadimento degli stessi;
la considerazione delle risultanze delle attivita' di partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificita' e metodologie);
i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
il rischio da stress lavoro-correlato;
i rischi ricollegabili al genere, all'eta' e alla provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
l'informazione, la formazione e l'addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalita' di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, e' somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L'elaborazione delle prove e' competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sara' compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalita' di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
Denominazione del soggetto formatore
Normativa di riferimento
Dati anagrafici del corsista
Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
Periodo di svolgimento del corso
Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale puo' essere anche il docente.
In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.
7. AGGIORNAMENTO
L'aggiornamento che ha periodicita' quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento e' individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualita' ed effettivita' delle attivita' svolte:
utilizzo della modalita' di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I;
possibilita' da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.
8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI
Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di valutare l'andamento e la qualita' delle attivita' formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.
9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, cosi' come indicato al comma 3 dell'articolo 34, e' previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalita' indicate al punto 7 del presente accordo.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero e' ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si e' svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attivita' di datore di lavoro.
Lo svolgimento di attivita' formative per classi di rischio piu' elevate e' comprensivo dell'attivita' formativa per classi di rischio piu' basse.
10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA'
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attivita' il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attivita'.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalita' di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino e alla introduzione delle modalita' di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al punto 5, coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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