Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 2012
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3992).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Considerata la necessita' di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali gia' adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuita' l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;
Viste le note del Commissario delegato prot. n. 20239/AG del 19 ottobre 2011 e prot. n. 23299 del 3 dicembre 2011, nonche' la nota del Sindaco dell'Aquila prot. n. 3839 del 9 dicembre 2011, concernenti in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate per la gestione dell'emergenza;
Viste le note del Commissario delegato prot. n. 20513/AG del 25 ottobre 2011, prot. n. 21525 del 10 novembre 2011 e prot. n. 23487/AG del 6 dicembre 2011;
Visti gli esiti della riunione tenutasi a Palazzo Chigi il 28 dicembre 2011, a cui hanno partecipato le amministrazioni interessate;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis nei limiti del contingente assegnato a legislazione vigente, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di spesa di euro 1.450.000,00.
2. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attivita' di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo di ricostruzione del territorio, il Presidente della provincia dell'Aquila, e' autorizzato a stipulare o prorogare i contratti di lavoro di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con durata fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 204.000,00.
3. Al fine di continuare ad assicurare il tempestivo adempimento delle attivita' di controllo delle asseverazioni del nesso di causalita' rilasciate dai professionisti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, delle valutazioni dell'esito di agibilita' effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del vice-commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilita' sismica degli edifici, nonche' per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila e' autorizzata a prorogare fino al 31 marzo 2012 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, nel limite massimo di euro 200.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 1.854.000,00, si provvede a carico dell'art. 8.
 
Art. 2

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita' il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con particolare riferimento alle unita' immobiliari con esito E ed il conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune dell'Aquila e' autorizzato a prorogare i 30 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di trenta unita', di cui all'art. 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di spesa di euro 225.000,00.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi all'assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con cui si autorizza il sindaco del comune dell'Aquila a stipulare non piu' di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, e' prorogato sino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 792.500,00.
3. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici, il sindaco del comune dell'Aquila e' autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2012 i 12 contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nonche' a porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, fino al 31 marzo 2012, i costi per 6 unita' di personale assunto ai sensi del medesimo articolo dell'ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di euro 144.000,00. Il previsto utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti, puo' riguardare anche le graduatorie ancora valide del comune di L'Aquila.
4. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attivita' di emergenza e di ricostruzione, in particolare dei centri storici, il personale del comune dell'Aquila, puo' essere autorizzato ad effettuare, fino al 31 marzo 2012, fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario, effettivamente reso, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 200.000,00.
5. Al fine di assicurare la continuita' della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, il sindaco del comune dell'Aquila e' autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2012 gli otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, nel limite massimo di euro 67.500,00.
6. Al fine di continuare a garantire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo e' autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 30 ore e complessivo di 210 ore, sino al 31 marzo 2012, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo e' effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate, nei limiti dell'importo massimo di euro 15.000,00.
7. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle attivita' amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il comune dell'Aquila e' autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 31 marzo 2012, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 950.000,00.
8. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita' la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attivita' ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, nonche' quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per i lavori di riparazione e ricostruzione delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 6 aprile 2009, il sindaco di L'Aquila e il vice commissario vicario sono autorizzati a prorogare la convenzione stipulata con la societa' Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. ai sensi dell'art. 23, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 200.000,00.
9. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicita' le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto emergenziale in rassegna, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad uffici del predetto ente gravemente danneggiate dal sisma, il commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato ad assegnare al medesimo comune le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici, fino al 31 marzo 2012, nel limite massimo di euro 212.500,00.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 2.806.500,00 euro, si provvede a carico dell'art. 8.
 
Art. 3

1. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' emergenziali il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo e' autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite di sessantanove unita' di personale fino al 31 marzo 2012.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il commissario delegato puo' essere riconosciuto, fino al 31 marzo 2012, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 550.000,00 si provvede a carico dell'art. 9.
 
Art. 4

1. Per la prosecuzione delle attivita' volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato a garantire il necessario supporto operativo, fino al 31 marzo 2012, assicurando una struttura operativa di 74 unita' di personale, con turni da 12 ore anche a supporto dell'attivita' di ricostruzione nei territori colpiti.
2. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attivita' di cui al comma 1 e' corrisposta, fino al 31 marzo 2012, una indennita' mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, e' altresi' corrisposto il trattamento di missione.
3. Agli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti, comprensivi anche delle spese di missione e di funzionamento dei mezzi, quantificati in massimo euro 2.063.298,00, si provvede a carico dell'art. 8.
 
Art. 5

1. Al fine di continuare ad assicurare l'assolvimento delle attivita' di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, il personale del Provveditorato, nei limiti di 47 unita', puo' essere autorizzato ad effettuare fino al 31 marzo 2012, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite di straordinario, effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti dell'importo di euro 42.500,00.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i rapporti di lavoro posti in essere ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 18 giugno 2010, possono essere prorogati fino al 31 marzo 2012, nei limiti dell'importo di euro 28.736,25.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 71.236,25 si provvede a carico dell'art. 8.
 
Art. 6

1. Il termine del 31 gennaio 2012, previsto all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, e' prorogato al 31 marzo 2012.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 400.000,00, si provvede a carico dell'art. 8.
 
Art. 7

1. Il termine del 31 gennaio 2012, previsto all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, e' prorogato al 31 marzo 2012.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 100.000,00, si provvede a carico dell'art. 8.
 
Art. 8

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 7.845.034,25 si provvede a carico delle risorse per l'anno 2012 di cui all'art. 14, comma 5, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2012

Il Presidente: Monti
 
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