Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2011 |
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3991). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3975 del 7 novembre 2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3982 del 23 novembre 2011; Visto l'accordo tra il Ministro del'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile 2011; Vista la nota del 19 ottobre 2011 del Soggetto attuatore per la regione Umbria; Vista la nota n. 0109199 del 2 novembre 2011 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; Viste le richieste del 28 novembre e del 13 dicembre 2011 del Ministero dell'interno; Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attivita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 luglio 2011, si provvede nel limite di euro 8.005.240,32 a carico delle risorse di cui all'art. 4, da assegnare al Ministero dell'interno. |
| Art. 2
1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile 2011, si provvede nel limite di euro 101.005.000,00 a carico delle risorse di cui all'art. 4, da assegnare al Ministero dell'interno. |
| Art. 3
1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle attivita' del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 15 aprile 2011, fino al 31 dicembre 2011, e' autorizzata la spesa di euro 129.449.624,00. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 4, che verranno trasferite al Fondo della protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilita' ordinaria. |
| Art. 4
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, quantificati complessivamente in euro 238.459.864,32, si fa fronte a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 5
1. Al comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2011, n. 3955, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2012». |
| Art. 6
1. Ai commi 5, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3956 del 26 luglio 2011 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a garantire il trattamento dei dati personali nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa» i termini del 31 dicembre 2011 sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. |
| Art. 7
1. I Soggetti attuatori provvedono a rimborsare gli oneri per l'assistenza ai migranti e profughi sostenuti dalle Regioni in attuazione dell'Accordo del 6 aprile 2011 anche prima della loro nomina a valere sulle contabilita' speciali ai medesimi intestate. |
| Art. 8
1. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011 e' sostituito dal seguente: «I Soggetti attuatori che effettuano in via esclusiva gli interventi di cui alla presente ordinanza nel territorio delle Province di Trento e Bolzano, sono le stesse Province Autonome che agiscono nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione ed operano secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Le risorse necessarie per la realizzazione delle attivita' loro affidate sono trasferite sulle contabilita' speciali di tesoreria unica intestate alle stesse Province. Tali risorse sono strettamente vincolate alla realizzazione delle attivita' specificatamente individuate e sono assoggettate alla rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.». |
| Art. 9
1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle attivita' del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 15 aprile 2011, fino al 31 dicembre 2011 e' autorizzata la spesa di euro 68.000.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilita' ordinaria. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2011
Il Presidente: Monti |
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