Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011
Approvazione delle linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla lega nazionale professionisti serie B per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 680/11/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 12 dicembre 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2008;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» e, in particolare, l'art. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008;
Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' verifica, per i profili di sua competenza, la conformita' ai principi e alle disposizioni del citato decreto delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione ed, eventualmente, della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente, nel caso di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 9/2008, e approva le predette linee guida entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;
Vista la nota pervenuta in data 2 novembre 2011 (prot. n. 59829) con la quale la Lega nazionale professionisti serie B ha trasmesso le linee guida, approvate dalla competente assemblea della stessa Lega in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 9/2008, per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi al campionato di serie B organizzato dalla medesima Lega per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;
Vista la nota del 4 novembre 2011 (prot. n. 60507), con la quale la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' ha comunicato alla Lega nazionale professionisti serie B l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla approvazione da parte del consiglio dell'Autorita' delle predette linee guida, specificando nella stessa sede il termine di conclusione del procedimento previsto per il 1° gennaio 2012. In pari data, in ottemperanza al disposto dell'art. 4, comma 5, del regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, veniva pubblicato sul sito web dell'Autorita' un apposito comunicato di avvio di tale procedimento istruttorio, con espressa precisazione della facolta', per gli operatori della comunicazione aventi un interesse diretto, immediato e attuale nel procedimento istruttorio, di far pervenire informazioni, documenti e osservazioni scritte inerenti l'oggetto del procedimento stesso;
Rilevato che nel corso dell'istruttoria non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 308/08/CONS;
Vista la versione successiva delle linee guida trasmesse dalla Lega nazionale professionisti serie B, pervenuta in data 24 novembre 2011 (prot. n. 65874), nella quale si assicura la fruibilita' delle trasmissioni in altro territorio mediante dispositivi leciti in conformita' a quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2011 (Cause riunite C-403/08 e C-429/08);
Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione deve metterle a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e che ai sensi del successivo art. 5, comma 6, la messa a disposizione degli operatori della comunicazione di estratti di immagini salienti e correlate deve avvenire previo rimborso dei soli costi tecnici, l'Autorita', in virtu' della specifica competenza attribuitale dagli articoli 4, comma 7, e 5, comma 7, si riserva di verificare l'effettiva applicazione di tali condizioni;
Ritenuto di poter approvare le linee guida nella versione definitiva acquisite in data 24 novembre 2011 e riportate in allegato alla presente delibera, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovra' tenere conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:
che per tutte le fasi della procedura di assegnazione siano rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equita', trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione tra i partecipanti;
che le modalita' di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole societa' sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse;
che eventuali modifiche al contenuto dei pacchetti posti in commercializzazione a seguito della necessita' di avviare nuove procedure competitive non siano lesive del valore dei diritti esclusivi gia' assegnati;
che il vincolo del possesso del titolo abilitativo per le piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi sia inteso solo laddove espressamente previsto dalla normativa di settore, e non escluda pertanto le attivita' il cui esercizio e' libero, quali a titolo esemplificativo le attivita' libere su internet e le applicazioni che forniscono informazioni al pubblico, integrando contenuti editoriali e contenuti digitali;
che con riferimento ai pacchetti internazionali per gli Stati membri dell'Unione europea, i sistemi di protezione territoriale dei diritti non ostino a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 ottobre 2011 nelle Cause riunite C-403/08 e C-429/08;
che in caso di modifiche al testo successive alla presente approvazione delle linee guida, la Lega ne dia tempestiva comunicazione all'Autorita' per gli eventuali adempimenti di competenza;
Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'.

Delibera:
Articolo unico

1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega nazionale professionisti serie B per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 nella versione definitiva come acquisita in data 24 novembre 2011 (prot. n. 65874) e riportata all'allegato A della presente delibera.
2. L'Autorita' di riserva di verificare le condizioni di accesso alle immagini degli eventi secondo quanto previsto dagli articoli 4, comma 7, e 5, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
La presente delibera e' notificata alla Lega nazionale professionisti serie B e pubblicata sul sito web dell'Autorita' e, priva di allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2011

Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Lauria - Martusciello
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone