Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 21 dicembre 2011 |
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «CARAMBA», registrato al n. 14101, a nome dell'Impresa BASF Italia Srl. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 4 ottobre 2007 presentata dall'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Milano) via Marconato 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Caramba contenente la sostanza attiva metconazolo; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Universita' di Pisa per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredate di documentazione tecnica conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del 22 marzo 2007, di attuazione della direttiva 2006/74/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva metconazolo fino al 31 maggio 2017, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva; Vista la valutazione dell'Universita' sopracitata in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 28 novembre 2011 con la quale e' stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; Vista la nota pervenuta in data 2 dicembre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio; Ritenuto di autorizzare il prodotto Caramba fino al 31 maggio 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metconazolo a norma del regolamento (CE) 1107/2009; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
L'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Milano) via Marconato 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Caramba con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metconazolo a norma del regolamento (CE) 1107/2009. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: BASF SE, Ludwigshafen (Germania); BASF Agri-Production S.A.S., Genay (Francia). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14101. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2011
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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