Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 dicembre 2011
Proroga dei prodotti fitosanitari autorizzati, contenenti le sostanze attive cloropicrina e acetochlor, inserite nell'allegato alla decisione 2008/934/CE della Commissione, per le quali non e' stato formalizzato, con la pubblicazione nella Gazzetta europea, l'esito della valutazione comunitaria.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e cheh, modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la decisione 2008/934/CE della Commissione e successiva proroga, che ha disposto la non iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui cloropicrina e acetochlor, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive entro il 31 dicembre 2011, stabilendo, al 31 dicembre 2012, il termine per lo smaltimento delle giacenze in commercio;
Visto il Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione che ha previsto, per gli interessati, la possibilita' di presentare, per le sostanze attive oggetto di una decisione comunitaria di non inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, una nuova domanda volta all'iscrizione in detto allegato I;
Considerato che per le sostanze attive cloropicrina ed acetochlor, oggetto della decisione 2008/934/CE della Commissione, i Notificanti hanno presentato una nuova domanda, secondo la procedura accelerata di valutazione, prevista dal suddetto Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione.
Considerato che l'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ha trasmesso i rapporti di valutazione di dette sostanze alla Commissione europea per essere esaminati insieme agli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;
Considerato altresi', che dalle valutazioni delle sostanze attive in questione sono emersi alcuni motivi di preoccupazione e per alcuni aspetti non e' stato possibile finalizzare la valutazione per mancanza di dati;
Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive, nelle condizioni di uso proposte, non risultano, pertanto, conformi ai requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che la Commissione europea non ha ancora pubblicato, nella Gazzetta europea, i regolamenti di esecuzione che dispongono la non approvazione delle sostanze attive cloropicrina ed acetochlor e la loro cancellazione dall'allegato della decisione 2008/934/CE;
Ritenuto di prorogare, al 30 giugno 2012, l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base di dette sostanze attive, con scadenza fissata entro il 31 dicembre 2011, in attesa della pubblicazione in Gazzetta europea, dei rispettivi regolamenti di esecuzione, concernenti la non approvazione, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che stabiliscono:
la data entro cui gli Stati membri devono revocare i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive;
il periodo di tolleranza concesso per smaltire le scorte dei prodotti fitosanitari;
la cancellazione delle voci relative alle suddette sostanze attive, dall'allegato alla decisione 2008/934/CE della Commissione che prevede la revoca dei prodotti fitosanitari entro il 31 dicembre 2011;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base delle sostanze attive cloropicrina e acetochlor, con scadenza fissata entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2012, in attesa della pubblicazione in Gazzetta europea, dei regolamenti di esecuzione concernenti la non approvazione, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che stabiliscono:
la data entro cui gli Stati membri devono revocare i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive;
il periodo di tolleranza concesso per smaltire le scorte dei prodotti fitosanitari;
la cancellazione delle voci relative alle suddette sostanze attive, dall'allegato alla decisione 2008/934/CE della commissione che prevede la revoca dei prodotti fitosanitari entro il 31 dicembre 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul portale (www.salute.gov.it) del Ministero della salute.
Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
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