Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2012 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218
Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile

1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta'» sono soppresse.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 645 del codice di procedura
civile, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 645
Opposizione
L'opposizione si propone davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei
luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente
l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso
dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito.".



 
Art. 2
Disposizione transitoria

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2011

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2380):
Presentato dal sen. Caruso ed altri il 14 ottobre 2010.
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 ottobre 2010 con parere della 1ª Commissione.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente il 9, 10 e 23 novembre 2010; il 25 gennaio 2011.
Assegnato nuovamente alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 12 aprile 2011 con parere della 1ª Commissione.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, ed approvato il 13 aprile 2011. Camera dei deputati (atto n. 4305):
Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 aprile 2011 con parere della I Commissione.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 31 maggio 2011; il 22 e 30 giugno 2011.
Esaminato in aula il 5 dicembre 2011 ed approvato il 6 dicembre 2011.



Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 165 del codice di procedura
civile e' il seguente:
"Art. 165
Costituzione dell'attore
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della
citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso
di abbreviazione di termini a norma del secondo comma
dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo
del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla
legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a
ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della
citazione, la procura e i documenti offerti in
comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve
dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove
ha sede il tribunale.
Se la citazione e' notificata a piu' persone,
l'originale della citazione deve essere inserito nel
fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.";
Il testo dell'articolo 163-bis del codice di procedura
civile e' il seguente:
"Art. 163-bis
Termini per comparire
Tra il giorno della notificazione della citazione e
quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere
termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo
della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta
giorni se si trova all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il
presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto
motivato in calce dell'atto originale e delle copie della
citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati
dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".



 
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