IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; Visto l'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce, nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati e, nei commi 2-bis e 2-ter, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo, la quale e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente; Visto l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione; Visto il decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2011, che fissa nell'allegata tabella D, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette a decorrere dal 17 settembre 2011; Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel quarto trimestre dell'anno 2011, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, la classe di prezzo piu' richiesta e' risultata essere pari ad euro 150,00 per chilogrammo e che, pertanto, su tale classe di prezzo e su quelle superiori si applica l'aliquota di base di cui al comma 1 del citato art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 56 per cento, mentre sulle classi di prezzo inferiori si applica l'imposta di consumo nella misura del centonove per cento dell'imposta applicata sulla classe di prezzo piu' richiesta;
Decreta:
Art. 1
Nella tabella D allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 16 settembre 2011, e' fissata la ripartizione, per chilogrammo, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2011
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12, Economia e finanze, foglio n. 210 |