Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2012 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 3 agosto 2011
Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Deliberazione n. 58/2011).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che all'art. 1 - come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e procedure attuative;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della legge n. 443/2001, e visto in particolare l'art. 15, comma 5, che demanda al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che abroga il decreto legislativo n. 190/2002, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e ne recepisce i contenuti nella parte II, titolo III, capo IV, e visti in particolare:
l'art. 161, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. rr) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, che, per consentire il monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, stabilisce che i soggetti responsabili, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, debbono procedere per i loro pagamenti con le procedure previste dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e debbono provvedere a far riportare anche il CUP sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori;
l'art. 176, comma 3, lett. e), come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. l) del citato decreto legislativo n. 113/2007, che demanda a questo Comitato di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, nonche' di prevenzione e repressione della criminalita' sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), istituito con decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006);
il citato art. 176, comma 20, in base al quale, per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione e repressione della criminalita' anche mafiosa, il bando di gara per la selezione del contraente generale o del concessionario deve includere un'aliquota forfetaria, non sottoposta a ribasso di gara e ragguagliata al costo dell'intervento, il cui ammontare e' incluso tra le somme a disposizione del quadro economico posto a base di gara;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e visti in particolare:
l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilita' dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonche' a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche;
gli articoli 4 e 5, che recano disposizioni per le verifiche nella fase di cantiere, in particolare prevedendo controlli sugli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri;
l'art. 6, che riporta le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, sanzionando, tra l'altro, la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento di cui al menzionato art. 3;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Viste le proprie delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003), e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 24/2004), con le quali, in attuazione all'art. 11 della legge n. 3/2003, si e' definito e regolamentato il funzionamento del CUP;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005);
Viste le proprie delibere 27 marzo 2008, n. 50 (G.U. n. 186/2008), 18 dicembre 2008, n. 107 (G.U. n. 61/2009), e 26 giugno 2009, n. 34, con le quali questo Comitato ha attivato una fase di sperimentazione del monitoraggio finanziario della filiera delle imprese e degli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture strategiche, previsto dall'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., definendo - tramite il ricorso a conti unici dedicati all'opera e bonifici SEPA on line - un sistema piu' stringente rispetto all'istituto della «tracciabilita'» poi introdotto della legge n. 136/2010, individuando quale oggetto della sperimentazione una parte della tratta T5 della Metro C di Roma e affidando il coordinamento di detta sperimentazione al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE);
Visto il protocollo operativo stipulato il 26 giugno 2009 tra il DIPE, il CCASGO, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI, il Consorzio CBI, Roma Metropolitane s.r.l., nella qualita' di soggetto aggiudicatore della Metro C di Roma, e Metro C S.p.A., nella qualita' di contraente generale per la realizzazione di detta opera; protocollo inteso a disciplinare - in conformita' ai criteri stabiliti con le menzionate delibere n. 50/2008, n. 107/2008 e n. 34/2009 - la sperimentazione del monitoraggio finanziario sulla parte della tratta T5 della citata metropolitana per la quale e' risultato aggiudicatore il Consorzio E.R.E.A.;
Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 4 (G.U. n. 215/2010), con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha previsto l'estensione della sperimentazione del monitoraggio finanziario alla «Variante di Cannitello», opera propedeutica alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ed il cui progetto definitivo e' stato approvato da questo Comitato con delibera 29 marzo 2006, n. 83 (G.U. n. 290/2006);
Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha preso atto - tra l'altro - degli esiti positivi della sperimentazione del monitoraggio finanziario esposti nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro istituito con il citato protocollo operativo del 26 giugno 2009 ed ha prorogato la sperimentazione stessa precisando che la medesima, dopo la stipula della relativa convenzione di cofinanziamento con la Commissione europea, proseguira' nell'ambito del «progetto CAPACI» («Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts»), predisposto in base alle attivita' svolte ed ai risultati ottenuti nel corso della sperimentazione in questione, e prevedendo che essa venga affiancata dalle attivita' di monitoraggio relative alla «Variante di Cannitello» (per la quale, per i motivi riportati nella delibera stessa, non era stato ancora stipulato apposito protocollo operativo) e che venga altresi' affiancata, se necessario, da altro intervento, da individuare successivamente;
Considerato che con nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, il Coordinatore del predetto CCASGO aveva esposto le linee guida «antimafia» varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004 e che sono state poi trasfuse in uno specifico allegato alle delibere approvative dei progetti definitivi delle infrastrutture strategiche, delibere che hanno posto a carico dei soggetti aggiudicatori l'obbligo di trasfondere dette linee guida in appositi «protocolli di legalita'», da sottoscrivere con la Prefettura competente e con il contrante generale o concessionario del realizzando intervento, o di prevedere, per le opere da realizzare tramite appalto, analoghi adempimenti nel relativo bando di gara;
Considerato che, con nota 23 giugno 2011, prot. n. 123 CCASGO/2011, il coordinatore del CCASGO - in esito a richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore dell'interporto di Termini Imerese, il cui progetto preliminare e' stato approvato con delibera 26 giugno 2009, n. 41 (G.U. n. 14/2010) - ha trasmesso una stesura aggiornata delle citate linee guida;
Considerato che, con altra nota in pari data, il suddetto coordinatore, richiamando gli esiti della riunione del Comitato tenutasi l'8 giugno 2011, ha fatto presente che la menzionata stesura aggiornata delle linee guida potra' costituire documento generale di indirizzo, da richiamare nelle delibere relative alle singole infrastrutture strategiche fin dall'approvazione del progetto preliminare, in sostituzione delle linee guida di cui alla menzionata nota del 5 novembre 2004;
Considerato che, con nota 11 luglio 2011, prot. n. 144 CCASGO/2011, e' stata chiesta l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato;
Considerato che la richiesta di sottoposizione delle citate linee guida a questo Comitato e' chiaramente formulata con riferimento all'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006, che concerne le opere realizzate tramite contraente generale e le cui disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, ai casi di affidamento mediante concessione;
Considerato che a regime la realizzazione delle infrastrutture strategiche puo' avvenire solo con le citate modalita' della concessione di costruzione e gestione o di affidamento unitario a contraente generale;
Considerato che resta comunque nella competenza del CCASGO valutare se procedere all'aggiornamento delle linee guida anche con riferimento alla fattispecie residuale degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice o integrato, in presenza delle condizioni previste dalle «norme transitorie» di cui al menzionato decreto legislativo n. 163/2006, effettuando gli opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure dei contraenti generali e dei concessionari, ispirate a criteri di forte managerialita' e che debbono quindi costituire parte attiva anche del processo di verifica antimafia;
Ritenuto di condividere i contenuti delle suddette linee guida, che tengono conto dell'evoluzione del quadro normativo ed anche delle esperienze maturate in sede di predisposizione delle linee guida per la ricostruzione post sisma dell'Abruzzo e per l'Expo 2015 varate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 17 dicembre 2009, n. 166;
Ritenuto altresi' di condividere la proposta di anticipare la formulazione delle prescrizioni antimafia al momento dell'approvazione del progetto preliminare, tenendo conto che la gara per la scelta del concessionario e' effettuata sul progetto preliminare, mentre quella per la selezione del contraente generale puo' avvenire sulla base del progetto preliminare o di quello definitivo;
Rilevata l'opportunita', per quanto concerne in particolare le verifiche sui movimenti finanziari, di adottare una formulazione che meglio evidenzi l'attivita' sinora svolta in attuazione del disposto dell'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e che ribadisca l'obbligo, da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera, di adeguarsi alle direttive che questo Comitato formulera' per la fase a regime;
Rilevata altresi' l'opportunita' di disciplinare anche le ipotesi di intervenuta approvazione del progetto preliminare e di presentazione di progetto definitivo ex art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;
Preso atto che, in sede di riunione preliminare all'odierna seduta, il Ministero dell'interno ha fatto propria la proposta in questione;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, sono approvate le linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', e trasmesse con la nota 23 giugno 2011 del Coordinatore del suddetto Comitato, meglio specificata in premessa: le linee guida sono riportate nell'allegato alla presente delibera, della quale l'allegato stesso forma parte integrante.
2. La delibera con la quale questo Comitato procede all'approvazione del progetto preliminare di un'infrastruttura strategica da realizzare in regime di concessione o tramite contraente generale dovra' contenere una clausola che ponga a carico del soggetto aggiudicatore l'obbligo di stipulare apposito protocollo con la Prefettura competente UTG e il concessionario o contraente generale inteso a recepire le linee guida di cui al precedente punto 1.
Il quadro economico delle opere specificate al comma precedente, per le quali debba essere ancora espletata la gara per la selezione del concessionario o del contraente generale, dovra' indicare un'aliquota forfetaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione di idonee misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa: detta aliquota sara' fissata dal soggetto aggiudicatore sulla base di valutazione che esporra' nella relazione illustrativa al progetto preliminare stesso e dovra' essere ricompresa entro i limiti percentuali indicati all'art. 16, comma 4, lett. g) dell'allegato XXI al citato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. L'aliquota in questione verra' riportata nel bando di gara, non sara' soggetta a ribassi d'asta e includera' anche gli oneri per il monitoraggio finanziario per il quale questo Comitato si riserva di emanare, anche in esito alla sperimentazione in corso, apposite direttive. Il progetto definitivo dell'opera sara' corredato da una relazione che riporti l'articolazione delle suddette misure, fermo restando che - come precisato al citato art. 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163/2006 - variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte nel corso di realizzazione dell'opera, non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.
3. Qualora questo Comitato abbia gia' proceduto all'approvazione del progetto preliminare ovvero venga sottoposto alla sua approvazione direttamente il progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la clausola che impegna il soggetto aggiudicatore a stipulare il protocollo di legalita' di cui al precedente punto 2 sara' contenuta nella delibera approvativa del progetto definitivo.
Nell'ipotesi che si tratti di opera da realizzare tramite contraente generale e non sia stata ancora effettuata la relativa gara, il quadro economico dell'opera dovra' includere l'aliquota forfetaria di cui al secondo comma del precedente punto 2 ed il progetto dovra' essere corredato dalla relazione recante l'articolazione delle misure previste per la prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, mentre la relazione generale al progetto dovra' esporre i criteri con cui e' stata effettuata la stima dei relativi costi.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11,Economia e finanze, foglio n. 252
 
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