Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011
Modifiche e integrazioni al regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi. (Deliberazione n. 682/11/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n° 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 28 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"e, in particolare, l'art. 7, comma 5, ai sensi del quale "l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dalla presente legge";
VISTO il regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi approvato con delibera n. 417/04/CONS e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale l'Autorita' accerta i comportamenti delle imprese di cui all'art. 7, comma 1, della legge 215 del 2004 che, in violazione delle leggi n. 223/90, n. 249/97, n. 28/2000 e n. 112/2004, forniscano un sostengo privilegiato al titolare di cariche di governo;
CONSIDERATO che nei procedimenti avviati per l'accertamento della condotta diretta a fornire il sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo a seguito dell'accertata violazione, da parte delle imprese di cui all'art. 7, comma 1, della legge 215 del 2004 , delle disposizioni della legge n. 28 del 2000 e della legge 249/97 intervenute durante il periodo di svolgimento delle campagne elettorali e referendarie, i termini procedimentali stabiliti dal predetto regolamento possono risultare non compatibili con l'esigenza di concludere il procedimento relativo al sostegno privilegiato entro il predetto periodo di campagna elettorale , con la conseguenza di rendere improbabile - limitatamente a tali fattispecie - l'esercizio del potere sanzionatorio attribuito all'Autorita' in materia di risoluzione di conflitti di interessi;
CONSIDERATA, pertanto, l'opportunita' di modificare appropriatamente i termini procedimentali stabiliti dal citato regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi limitatamente ai casi riguardanti le fattispecie di cui sopra;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

DELIBERA

Articolo 1
(Modifiche e integrazioni al Regolamento per la risoluzione dei
conflitti di interessi)

1. Al Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi allegato alla delibera n. 329/05/CONS e' aggiunto il seguente articolo 7-bis:
"Articolo 7-bis - Termini del procedimento per l'accertamento del sostegno privilegiato durante lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie.
1. In caso di accertate violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della legge 31 luglio 1997, n. 249 intervenute durante lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie disciplinate dalla medesima legge 28/2000, il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al successivo articolo 12 e' di 15 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione d'avvio del procedimento, comprensivi delle eventuali attivita' istruttorie per le quali non si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 8, comma 3. Tale termine e' prorogato di 5 giorni in caso di ulteriori approfondimenti istruttori disposti dal Consiglio ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, il termine per la presentazione di memorie e scritti difensivi da parte dei soggetti nei cui confronti si procede e' ridotto, in deroga all'articolo 10, a 5 giorni entro i quali deve essere svolta anche l'audizione eventualmente richiesta dalla parte.
3. Per i procedimenti avviati a seguito di accertate violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della legge 31 luglio 1997, n. 249 che intervengano nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, compresi i turni di ballottaggio, i termini del procedimento si conformano, in via d'urgenza, a quelli previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000."
 
Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche e integrazioni al Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi di cui all'articolo 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente delibera e' pubblicata nel sito web dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro'
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria
Per attestazione di conformita' a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
 
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