Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 13 dicembre 2011 |
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE degli organismi Certat S.r.l., in Terni, Triveneto S.r.l., in Covolo di Pederobba, E.C.M S.r.l., in Savignano sul Panaro. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999, ed in particolare l'art. 9 - organismi di certificazione; Visti i decreti di autorizzazione alla certificazione CE per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo B), VI (Esame finale) e X (Verifica di unico prodotto - Modulo G), ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore degli Organismi: Certat S.r.l., con sede legale in via Mentana, 50 - 05100 Terni, del 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2008; Triveneto S.r.l., con sede legale in via Erizzo, 56 - 31040 Covolo di Pederobba (TV), del 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2008; E.C.M S.r.l., con sede legale in via Mincio, 386 - 41056 Savignano s/P (MO), del 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 2008; Considerata la scadenza della validita' delle autorizzazioni rilasciate ai predetti Organismi; Viste le istanze di autorizzazione alla Certificazione CE presentate dai predetti Organismi ritenute ricevibili e acquisite in atti rispettivamente al n. 231354 del 5 dicembre 2011, 232206 e 232221 del 6 dicembre 2011; Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale di accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento Accredia; Acquisito che gli organismi citati hanno presentato ad Accredia domanda di accreditamento per gli allegati V - VI - X della direttiva citata; Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero in modo da non determinare soluzione di continuita' con le autorizzazioni scadute; Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 162/99 di recepimento della direttiva 95/16/CE che fissano i criteri per l'effettuazione delle verifiche periodiche sugli ascensori; Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento che stabilisce che possono effettuare le verifiche periodiche sugli ascensori gli organismi di certificazione notificati per le valutazioni di conformita' di cui agli allegati VI o X; Ritenuto opportuno consentire agli Organismi sopra richiamati di continuare l'attivita' e, al contempo, di adeguarsi alle prescrizioni della Convenzione ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento richiesto; Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Decreta:
Art. 1
1. Gli Organismi sopra richiamati sono autorizzati al proseguimento dell'esercizio delle attivita' di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati: Allegato VI: Esame finale; Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G). 2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla data del 30 giugno 2012 ed esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. 3. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio nazionale per gli allegati VI o X determina provvedimento di revoca da parte di questa Amministrazione. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario. Roma, 13 dicembre 2011
Il direttore generale: Vecchio |
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