Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Halaburda Vira, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.


IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio
sanitario nazionale

Vista l'istanza, in data 7.3.2011, con la quale la sig.ra Halaburda Vira, nata a Leopoli (Ucraina) il 22.8.1977, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Magistra n. WFA-5250/137/04/05», rilasciato in data 4.7.2005, dalla «Univwersytet Jagiellonski» di Cracovia (Polonia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione esibita dall'interessata;
Tenuto conto che nella riunione del 1.12.2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si e' ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del titolo di farmacista in possesso dell'interessata, in quanto detto titolo soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo n. 206/2007;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in possesso dell'interessata;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Magistra n. WFA-5250/137/04/05» rilasciato in data 4.7.2005 dalla «Univwersytet Jagiellonski» di Cracovia (Polonia) alla sig.ra Halaburda Vira nata a Leopoli (Ucraina) il 22.8.1977, cittadina ucraina, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di farmacista.
2. La dott.ssa Halaburda Vira e' autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di farmacista, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei farmacisti che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2011

Il direttore generale: Leonardi
 
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