Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 dicembre 2011
Individuazione delle attivita' del personale appartenente al ruolo degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in particolare, l'art. 86 che articola in quattro qualifiche il ruolo degli operatori e demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle relative attivita';
Rilevato che il successivo art. 87 prevede che il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacita' di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalita' della struttura o dell'ufficio cui e' addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione;
Ritenuto di dover provvedere alla individuazione della tipologia delle predette attivita';

Decreta:

Art. 1
Definizione

1. Le attivita' di cui al presente decreto, svolte dal personale appartenente al ruolo degli operatori, sono fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso.
 
Art. 2
Attivita' del personale
con qualifica di operatore

1. L'operatore, nell'ambito di istruzioni dettagliate, svolge attivita' semplici di tipo amministrativo o tecnico-manuale, comprese quelle di conservazione, archiviazione, distribuzione, riproduzione o smistamento di atti e documenti, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari. Svolge attivita' necessarie al regolare funzionamento della struttura o dell'ufficio cui e' addetto, avvalendosi di strumenti o macchinari di uso semplice, di cui cura la manutenzione. Svolge altresi' attivita' di manutenzione di mezzi, compresi gli autoveicoli. Ha responsabilita' limitata alla puntuale esecuzione degli incarichi ricevuti.
 
Art. 3
Attivita' del personale con qualifica
di operatore tecnico

1. L'operatore tecnico, nell'ambito di istruzioni predeterminate, svolge attivita' amministrative o tecnico-manuali, che non richiedono conoscenze specialistiche o specializzate, il cui espletamento puo' prevedere l'uso e la manutenzione ordinaria di apparecchiature e di peculiari strumenti di lavoro. Necessita di una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica. L'autonomia operativa e la responsabilita' sono limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Puo' richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.
 
Art. 4
Attivita' del personale con qualifica
di operatore professionale

1. L'operatore professionale, nell'ambito di istruzioni predeterminate, svolge attivita' amministrativo-contabili o tecniche, con conoscenze specialistiche nel campo amministrativo o tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante apparecchiature complesse di uso semplice. L'attivita' puo' comportare rapporti diretti interni al servizio di appartenenza in considerazione dei caratteri peculiari di questioni o di pratiche di particolare importanza. Possiede autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate e risponde della corretta esecuzione del proprio lavoro. Puo' richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.
 
Art. 5
Attivita' del personale con qualifica
di operatore esperto

1. L'operatore esperto, nell'ambito di istruzioni predeterminate, svolge attivita' amministrativo-contabili o tecniche che richiedono conoscenze specialistiche che possono comportare, nell'ambito del relativo settore di attivita', in assenza di funzioni superiori, compiti di sovraordinazione e di controllo tecnico-pratico del personale appartenente allo stesso ruolo. Esercita attivita' professionale che richiede l'uso di procedure complesse per l'espletamento delle prestazioni lavorative nonche' preparazione tecnica e particolare conoscenza di metodologie e tecnologie di lavoro anche mediante l'impiego di apparecchiature complesse. Possiede autonomia operativa completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedimenti di carattere generale. La prestazione lavorativa e' caratterizzata da responsabilita' per l'attivita' direttamente svolta, anche nell'ambito delle eventuali attivita' di gruppo.
 
Art. 6
Modalita' di assunzione degli operatori

1. L'assunzione nella qualifica di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione per chiamata numerica dalle liste di collocamento, ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'amministrazione, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella richiesta di bando di offerta, indirizzata al centro per l'impiego, indica il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita' e determina le modalita' di svolgimento delle prove d'esame e i relativi programmi.
3. In relazione a particolari esigenze degli uffici territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel bando di offerta puo' essere chiesto il possesso, da parte dei cittadini iscritti nelle liste di collocamento, di specifiche qualifiche professionali, brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attivita' da svolgere.
4. L'accesso alla qualifica di operatore e di operatore tecnico e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 88, comma 1, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro: Cancellieri
 
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