Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2012 (vai al sommario)
LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 14. (Decreti legislativi).
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi'
recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di recepimento indicato in ciascuna delle direttive
elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'
articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere."
"Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all' articolo 1 sono informati
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.".

 
Art. 2
Oneri relativi a prestazioni e controlli

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 9 della legge della legge 4
febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
37, cosi' recita:
"Art. 9. (Contenuti della legge comunitaria).
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'articolo 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per dare
attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari
nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate
ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.".

 
Art. 3

Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie

1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 1997, n. 63, S.O, cosi' recita:
"Art. 20.
1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita'
di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai
Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento,
entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la
semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire,
per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le
modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche
funzioni con particolare riguardo all'assetto delle
competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione
sullo stato di attuazione della semplificazione e del
riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi "64).
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.".
Il testo dell'articolo 117 della Costituzione cosi'
recita:
"Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali .
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".

 
Art. 4
Missioni connesse con gli impegni europei

1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge
11 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
S.O. convertito con legge 30 luglio 201, n. 122, pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O., cosi'
recita:
"Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi).
(Omissis).
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
(Omissis)."

 
Art. 5

Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a
distanza

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»;
b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole: «, nonche' ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato» sono soppresse;
c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»;
d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta giorni».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo degli articoli 67 quinquies, 67
duodecies, 67 terdecies, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
S.O., come modificati dalla presente legge::
"Art. 67-quinquies. (Informazioni relative al
fornitore).
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l'identita' del fornitore e la sua attivita'
principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e'
stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante
nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l'identita' del rappresentante del fornitore
stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e
l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra
consumatore rappresentante, quando tale rappresentante
esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un
professionista diverso dal fornitore, l'identita' del
professionista, la veste in cui agisce nei confronti del
consumatore, nonche' l'indirizzo geografico rilevante nei
rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e' iscritto in un registro
commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro
di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di
registrazione o un elemento equivalente per identificarlo
nel registro;
e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad
autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di
controllo."
"Art. 67-duodecies. (Diritto di recesso).
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici
giorni per recedere dal contratto senza penali e senza
dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i
contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni
sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le
operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici
individuali.
3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato
il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne
nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il
termine comincia a decorrere dal momento in cui al
consumatore e' comunicato che il contratto e' stato
concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le
condizioni contrattuali e le informazioni di cui
all'articolo 67-undecies, se tale data e' successiva a
quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di
investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine
previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di
gestione su base individuale di portafogli di investimento
se gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui
prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che
il fornitore non e' in grado di controllare e che possono
aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio
i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti
finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si
regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o
contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari
(equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento
previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti
equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in
particolare in questa categoria le opzioni su valute e su
tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o
alle analoghe polizze assicurative a breve termine di
durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le
parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima
che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate
dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il
pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono
garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma
1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore
invia, prima dello scadere del termine e secondo le
istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo
67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta
al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo
67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione
dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67,
comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un
determinato servizio finanziario e' aggiunto un altro
contratto a distanza riguardante servizi finanziari
prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un
accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto
aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora il
consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le
modalita' fissate dal presente articolo."
"Art. 67-ter decies. (Pagamento del servizio fornito
prima del recesso).
1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso
previsto dall'articolo 67-duodecies, comma 1, e' tenuto a
pagare solo l'importo del servizio finanziario
effettivamente prestato dal fornitore conformemente al
contratto a distanza. L'esecuzione del contratto puo'
iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei
contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione
di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto
effetto.
2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del
servizio gia' fornito in rapporto a tutte le prestazioni
previste dal contratto a distanza;
b) essere di entita' tale da poter costituire una
penale.
3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il
pagamento di un importo in base al comma 1 se non e' in
grado di provare che il consumatore e' stato debitamente
informato dell'importo dovuto, in conformita' all'articolo
67-septies, comma 1, lettera a). Egli non puo' tuttavia in
alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio
all'esecuzione del contratto prima della scadenza del
periodo di esercizio del diritto di recesso di cui
all'articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una
preventiva richiesta del consumatore.
4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore,
entro e non oltre trenta giorni, tutti gli importi da
questo versatigli in conformita' del contratto a distanza,
ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo
decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la
comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve
adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto,
concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha
avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di
cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo
che abbia ricevuto da quest'ultimo entro e non oltre trenta
giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono
ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente
corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a
permettere di acquistare o mantenere diritti di proprieta'
su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare
o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso e'
subordinata alla restituzione di cui al comma 5;

 
Art. 6
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in
materia di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di
fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di
moneta elettronica

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una societa' di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una societa' di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;
c) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle societa' di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;
d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder;
f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;
g) ridefinire con opportune modifiche, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;
h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;
i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle societa' di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
l) in coerenza con quanto previsto alla lettera i), apportare alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione dei criteri applicativi e delle relative procedure, efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonche' l'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, a tal fine prevedendo:
1) in presenza di mutamenti della disciplina applicabile, l'estensione del principio del favor rei;
2) la generalizzazione della responsabilita' delle persone fisiche responsabili che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per le violazioni previste dal citato testo unico, con responsabilita' solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime;
3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di altri strumenti deflativi del contenzioso, nonche' l'introduzione, con gli opportuni adattamenti, della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito della disciplina degli intermediari e dei mercati;
4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita' e adeguatezza previsti dalla normativa dell'Unione europea;
5) una nuova disciplina relativa alla pubblicita' dei procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;
m) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
n) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una societa' di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attivita' del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita' previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 6:
La direttiva 2009/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
novembre 2009, n. L 302.
La direttiva 2009/109/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 2
ottobre 2009, n. L 259.
La direttiva 2009/110/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
10 ottobre 2009, n. L 267.
Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 96
del 2010, si veda nelle note all'articolo 1.
Il testo degli articoli 5, 6 e 187 octies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n.
52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
71, S.O., cosi' recita:
"Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza).
1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla
presente parte ha per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema
finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema
finanziario;
d) la competitivita' del sistema finanziario;
e) l'osservanza delle disposizioni in materia
finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il
contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la
sana e prudente gestione degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, la Consob e' competente per quanto riguarda la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna
vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e
3.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di
coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti
abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad
oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro
svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento
alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le
modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento
di cui all'articolo 6, comma 2-bis."
"Art. 6. (Vigilanza regolamentare).
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i
seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio
del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva
2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei
regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla
direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali
obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi
specifici per la protezione degli investitori o
l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente
considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti,
considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per
materia.
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di
modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti
finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attivita' di investimento,
avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni
di OICR;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi
all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli,
alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti
di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei
clienti detenuti dall'impresa;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni
piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti
o percepiti incentivi.
2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano
congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento,
nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) requisiti generali di organizzazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa
l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi di
investimento e delle attivita' di investimento nonche'
della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente
pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la
percezione o corresponsione di incentivi
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie
di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle
lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d),
e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli
aspetti previsti dalla lettera k).
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di
negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
assicurazioni, gli OICR, le SGR, le societa' di gestione
armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e
113 del testo unico bancario, le societa' di cui
all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di
moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi
nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli
organismi pubblici incaricati di gestire il debito
pubblico, le banche centrali e le organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attivita' principale consista nel
negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari
derivati su merci;
3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel
negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti
finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei
mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri
che aderiscono all'organismo di compensazione di tali
mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei
contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che
aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati individuati
con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel
rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e
alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri
precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta."
"Art. 187-octies. (Poteri della CONSOB).
1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni
di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni
emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti
dal presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa
essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi
forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d) procedere al sequestro dei beni che possono formare
oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati
relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
c) richiedere la comunicazione di dati personali anche
in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo
le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b),
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche'
acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita connessione
telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi
della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
91 del 20 aprile 1994;
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al
comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e'
necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei
confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai
soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente
decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo,
la CONSOB puo' in via cautelare ordinare di porre termine
alle relative condotte.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e
f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle
informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del
comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre
opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli
aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata
applicata entro il termine di due anni dall'accertamento
della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e
4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la
sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base
alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli
enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita
un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge
la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.".
Il testo dell'articolo 14 ter della legge 10 ottobre
1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1990, n. 240, cosi' recita:
"Art. 14-ter. (Impegni).
1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di
un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli
articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o
82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni
tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali
oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita'
di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento
comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere
il procedimento senza accertare l'infrazione.
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli
impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 puo' irrogare
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento
se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un
elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni
assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse
dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.".
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di procedure di
conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo
di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in
attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della L. 28
dicembre 2005, n. 262), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 30 ottobre 2007, n. 253, cosi' recita:
"Art. 8. (Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli
investitori).
1. E' istituito il Fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27,
comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito
denominato: «Fondo», destinato all'indennizzo, nei limiti
delle disponibilita' del Fondo medesimo, dei danni
patrimoniali causati dalla violazione, accertata con
sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non
piu' impugnabile, delle norme che disciplinano le attivita'
di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
2. La gestione del Fondo e' attribuita alla Consob.
3. Possono accedere al Fondo gli investitori come
definiti all'articolo 1 del presente decreto. Il Fondo e'
surrogato nei diritti del soggetto danneggiato,
limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e puo'
rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario
responsabile.
4. La Consob e' legittimata ad agire in giudizio, in
rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e
l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al comma
precedente; a tale fine la Consob ha facolta' di farsi
rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri
funzionari.
5. Il Fondo e' finanziato esclusivamente con il
versamento della meta' degli importi delle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle
norme di cui al comma 1.
6. La Consob con regolamento:
a) definisce i criteri di determinazione
dell'indennizzo, fissandone anche la misura massima;
dall'indennizzo cosi' determinato sono detratte tutte le
somme percepite per la medesima violazione dal soggetto
danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero
l'indennizzo di cui all'articolo 3;
b) disciplina le modalita' e le condizioni di accesso
al Fondo;
c) emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del
presente articolo.".

 
Art. 7
Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE
recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato

1. Il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa secondo quanto previsto dal citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilita' sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva;
c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni occorrenti perche', in armonia con le disposizioni europee applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi e degli altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze esistenti tra i vari mercati e delle specificita' degli strumenti finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei titoli diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare questi ultimi nella competizione internazionale, nonche' in maniera da considerare l'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie obbligazioni sui predetti mercati.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 7:
La direttiva 2010/73/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
dicembre 2010, n. L 327.
Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 96
del 2010, si veda nelle note all'articolo 1.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 58
del 1998, si veda nelle note all'articolo 6.

 
Art. 8
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE
sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonche' di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso;
2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «Trattato istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) all'articolo 7-bis, comma 3:
1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'» sono sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo»;
d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati»;
e) all'articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» e dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;
4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituite dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo»;
5) alla lettera e):
5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;
5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico»;
f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;
g) all'articolo 17, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni»;
h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)»;
i) all'articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica europea» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorita' doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione»;
l) all'articolo 68, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:
«g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. - (Operazioni non imponibili). - 1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto»;
n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato;
o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o alla «Comunita' economica europea» ovvero alle «Comunita' europee» devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al «Trattato istitutivo della Comunita' europea» devono intendersi riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»;
2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 8:
La direttiva 2010/24/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
marzo 2010, n. L 84.
La direttiva 2009/69/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 4
luglio 2009, n. L 175.
La direttiva 2009/162/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 gennaio 2010, n. L 10.
Il testo degli articoli 6, 7, 7-bis, 7-septies, 8-bis,
13, 17, 38-bis, 67 e 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.,
come modificati dalla presente legge, cosi recita:
"Art. 6. (Effettuazione delle operazioni).
1 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
momento della stipulazione se riguardano beni immobili e
nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni
mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o
costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle
indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e
comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un
anno dalla consegna o spedizione.
2 In deroga al precedente comma l'operazione si
considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica
autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di
beni in esecuzione di contratti di somministrazione,
all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di
cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni
da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare
dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2,
all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di
abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a
proprieta' divisa, alla data del rogito notarile ) ;
d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di
abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, alla data della delibera di
assegnazione definitiva.
3 Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano
effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di
carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a
quello in cui sono rese.
4 Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento.
5 L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4,
nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, agli istituti universitari, alle unita'
sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli
di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma,
quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese
successivo a quello della loro effettuazione.
6. In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni
di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto
passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un
soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi
diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e
7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e`
ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui
sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o
continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel
primo periodo e' pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, la prestazione di servizi si intende
effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del
pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo
continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e
se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo
periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun
anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni
medesime.".
"Art. 7. (Territorialita' dell'imposta - Definizioni).
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque
italiane del Lago di Lugano;
b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si
intende il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata
nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di
Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole Anglo-Normanne;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di
sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si
intendono compresi nel territorio rispettivamente della
Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;
d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel
territorio dello Stato o ivi residente che non abbia
stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto
domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle
operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi
dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in
cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si
trova la sede effettiva;
e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata
all'interno della Comunita'", si intende la parte di
trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunita'
tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto
passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri"
e' il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella
Comunita', eventualmente dopo uno scalo fuori della
Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri" e'
l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunita', per
passeggeri imbarcati nella Comunita', eventualmente prima
di uno scalo fuori della Comunita'; per il trasporto andata
e ritorno, il percorso di ritorno e' considerato come un
trasporto distinto;
f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende
il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui
luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati
membri diversi. "Luogo di partenza" e' il luogo in cui
inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener
conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si
trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il luogo in cui il
trasporto dei beni si conclude effettivamente;
g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende
il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per
un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta
giorni per i natanti."
"Art.7-bis. (Territorialita' - Cessioni di beni).
1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai
commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili
nazionali, comunitari o vincolati al regime della
temporanea importazione, esistenti nel territorio dello
stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro
installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato
dal fornitore o per suo conto.
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo
o di un treno nel corso della parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all'interno della Comunita', si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se il
luogo di partenza del trasporto e' ivi situato.
3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas
naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete
connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e
le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di
riscaldamento o di raffreddamento:
a) quando il cessionario e' un soggetto
passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato.
Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto
passivo la cui principale attivita' in relazione
all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di
freddo e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il
cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal
rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel
territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni
non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente
alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette
si considerano comunque effettuate nel territorio dello
Stato quando sono poste in essere nei confronti di
soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio
di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio
dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio
dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di
stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono
effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o
residenti in Italia."
"Art. 7-septies. (Territorialita' - Disposizioni
relative a talune prestazioni di servizi rese a non
soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita').
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter,
comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi,
quando sono rese a committenti non soggetti passivi
domiciliati e residenti fuori della Comunita':
a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3,
secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o
legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e
simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,
comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le
locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell'accesso ai un sistemia di gas
naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete
connessa a tale sistema, al sistema dell'energia elettrica,
alle reti di riscaldamento o di raffredamento, il servizio
di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o
reti e la prestazione di altri servizi direttamente
collegati;
h) i servizi di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel
territorio dello Stato ancorche' resi da soggetti che non
siano ivi stabiliti;
i) i servizi prestati per via elettronica;
l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di
non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un
diritto di cui alle lettere precedenti."
"Art. 8-bis. (Operazioni assimilate alle cessioni
all'esportazione).
1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se
non comprese nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto
mare e destinate all'esercizio di attivita' commerciali o
della pesca nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca
costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto
di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e
243, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad
organi dello Stato ancorche' dotati di personalita'
giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di
navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti
internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli
aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di
beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture
destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese
le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed
escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini
di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione,
riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio,
allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi
e degli aeromobili di cui alle lettere a), a bis), b) e c),
degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle
dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi
relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere
a), a-bis e b);
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di
cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai
bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lette a),
a bis) e c), del loro carico;
2. Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art.
8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo
dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
dell'attivita' propria dell'impresa."
"Art. 13. (Base imponibile).
1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare
complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli
oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri
oneri verso terzi accollati al cessionario o al
committente, aumentato delle integrazioni direttamente
connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono
costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
dipendenti da atto della pubblica autorita',
dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al
commissionario o dal commissionario al committente, di cui
al numero 3) del secondo comma dell' articolo 2,
rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo
di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della
provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute
dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo
del terzo comma dell' articolo 3, rispettivamente dal
prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario,
diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del
secondo comma dell' articolo 2, dal prezzo di acquisto o,
in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
al secondo periodo del terzo comma dell' articolo 3,
nonche' per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma
dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo
per l'esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
all' articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi
che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della
temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione
diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale
all'atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei
confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma 5
dell' articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui
all' articolo 36-bis, la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate da societa' che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto
per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e'
limitato a norma del comma 5 dell' articolo 19, la base
imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e dei
servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di
societa' che direttamente o indirettamente controllano tale
soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche' per quelle
assimilate agli effetti del diritto alla detrazione,
effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma 5
dell' articolo 19, la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate nei confronti di societa' che direttamente
o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a
motore nonche' delle apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione
effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei servizi se e' dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno
in cui e' stata effettuata l'operazione e, in mancanza,
secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il
cui acquisto o importazione la detrazione e' stata ridotta
ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di
indetraibilita' oggettiva, la base imponibile e'
determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai
sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi
dei commi precedenti."
"Art. 17. (Soggetti passivi).
1. L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i
quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte
le operazioni effettuate e al netto della detrazione
prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel
titolo secondo.
2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Nel caso delle prestazioni di servizi di cui
all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in
un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie
gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le
disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo
35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di
operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai
trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione di cui
all'articolo 21.
4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili
di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il
cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di
cui al presente comma, deve essere integrata dal
cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui
agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero
anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni
dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato
anche nel registro di cui all'articolo 25.
6. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente
generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del
numero 8-ter) dell' articolo 10;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all' articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro
componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere.
7. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base
alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio
2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977."
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi).
1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti
su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro
tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del
rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso,
ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero
fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di
credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale
che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra
adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza
fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione . Per le piccole e medie imprese, definite
secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e
dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere
prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 . Per i gruppi di societa', con patrimonio
risultante dal bilancio consolidato superiore a 500
miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante
la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o
controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile
della obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di
cessione della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La
garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'
precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono
esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di
importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per
cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della richiesta di documenti e la data
della loro consegna, quando superi quindici giorni. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le ulteriori modalita' ed i termini per
l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.
2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in
relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le
garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di
cui alle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'articolo
30 nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del
medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare
superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli
acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi
di cui alla lettera d) del secondo comma del citato
articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti
passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un
importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte
le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione
relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto
di beni e relative prestazioni di intermediazione,
prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e
relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni
di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma,
n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi
precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o
in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino
alla definizione del relativo procedimento penale.
4. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente
aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della
giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e'
autorizzata dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso
provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
5. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita'
relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i
termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi
inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi'
stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione
per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa nonche'
le modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
6. Se successivamente al rimborso o alla compensazione
viene notificato avviso di rettifica o accertamento il
contribuente, entro sessanta giorni, deve versare
all'Ufficio le somme che in base all'avviso stesso
risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme
con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del
rimborso o della compensazione, a meno che non presti la
garanzia prevista nel secondo comma fino a quando
l'accertamento sia divenuto definitivo.
7. I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma,
lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle
garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono
le seguenti condizioni:
a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno
cinque anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza
detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una
differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta
dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi
non superano cento milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi
superano i cento milioni di lire ma non superano un
miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque
a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano
un miliardo di lire;
c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento; la consistenza degli immobili iscritti
nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella normale
gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non
e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e'
presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati
regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o
quote della societa' stessa per un ammontare superiore al
50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi .
8. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia
non puo' eccedere il 100 per cento della media dei
versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio
precedente.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuate, anche progressivamente, in
relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i
quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono
eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla
richiesta."
"Art. 67. (Importazioni).
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni
aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello
Stato, che siano originari da Paesi o territori non
compresi nel territorio della Comunita' e che non siano
stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese membro
della Comunita' medesima ovvero che siano provenienti dai
territori da considerarsi esclusi dalla Comunita' a norma
dell'articolo 7:
a) le operazioni di immissione in libera pratica;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui
all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85
del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per
oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali,
che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita'
economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai
dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a
beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai
Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non
doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di
cui alla lettera a).
2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di
reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori
della Comunita' economica europea e quelle di
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori
della Comunita' medesima.
2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera
a), il pagamento dell'imposta e` sospeso qualora si tratti
di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione
di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e
successive modificazioni, previamente autorizzate
dall'autorita` doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma
2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita
IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al
cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche`, a
richiesta dell'autorita` doganale, idonea documentazione
che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un
altro Stato membro dell'Unione."
"Art. 68. (Importazioni non soggette all'imposta).
1. Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma,
lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel
secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei
corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo,
sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti
articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui
cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a
norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro
da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati
risultino da conforme attestazione resa, in sede di
dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua
l'operazione;
c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e
nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni
relative a particolari settori;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario da
parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre
che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
e) la reintroduzione e la reimportazione, da parte
dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di beni che
abbiano formato oggetto in un altro Stato membro della
Comunita' europea di lavorazioni assoggettate all'imposta
senza diritto a detrazione o a rimborso;
f) l'importazione di beni donati ad enti pubblici
ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni
colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
lettera l) dell'art. 2;
g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di
gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero
di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in
un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a
monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante
reti di riscaldamento di raffreddamento.".
Il testo degli articoli 38 e 41 del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 38. (Acquisti intracomunitari).
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli
acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio
dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di
cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento
sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello
Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da
terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) la consegna nel territorio dello Stato, in
dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di
beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro
utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal
territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto
passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo
conto
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte
o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti da altro Stato membro. La disposizione si
applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio
dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o
per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se
il cedente non e' soggetto d'imposta ed anche se non
effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo
superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati
al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni
destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si
considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano
percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia
effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per
oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti
energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi
lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione
europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione
o una rete connessa a un tale sistema;
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3,
lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del
Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel
territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione
totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai
soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell' articolo 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all' articolo 34 dello stesso
decreto che non abbiano optato per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo
degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'
articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati
nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e'
superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del
presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema,
di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti
di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo
7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il
pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza."
"Art. 41. (Cessioni intracomunitarie non imponibili).
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o
spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o
dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza
e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa,
spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel
territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c).
La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare
delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha
superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare
al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo
34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006. In tal caso e' ammessa l'opzione per
l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
della prima operazione non imponibile. L'opzione ha
effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa
all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e,
negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale
e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera,
d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a
committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro
conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio
dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni
spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai
committenti o da terzi per loro conto.
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante reti di
riscaldamento o di raffreddamento, nonche` le cessioni di
beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia;
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
si applica per i beni inviati in altro Stato membro,
oggetto delle operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5,
lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per
l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati
beneficerebbero della ammissione temporanea in totale
esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,
8-bis e9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione
della percentuale e dei limiti ivi considerati.".
Il testo dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 83. (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria).
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli
sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e
contributiva a carico dei soggetti non residenti e di
quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni,
l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di
comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base
dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in
loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano
altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni
relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali
riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da
contratti di associazione in partecipazione, quando
l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le
modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma
1 con apposita convenzione.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina
anche le modalita' di trasmissione, tra le due
Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva,
per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei
controlli effettuati e delle violazioni tributarie,
comprese quelle riscontrate in materia di ritenute,
individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive.
3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate
realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle
risorse finalizzato ad incrementare la capacita' operativa
destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della
evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli
stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno
il 10 per cento.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
seguente:
2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza
semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco
delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da
accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi
dei commi precedenti.
5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e
repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA
nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia
delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la
capacita' operativa destinata a tali attivita' anche
orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine
di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di
specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e
contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in
essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti
istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un
costante scambio informativo anche allo scopo di consentire
la tempestiva emissione degli atti di accertamento e
l'adozione di eventuali misure cautelari.
7. Gli esiti delle attivita' svolte in attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di
apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e
delle finanze.
7-bis Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli
in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto
con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tremesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita` per l'attivazione
di un sistema completo e periodico di scambio di
informazioni tra l'autorita` doganale e quella fiscale, da
attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di
accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e'
pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di
controlli finalizzati alla determinazione sintetica del
reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi
desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo
dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli
ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli
acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero
7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei
controlli di cui al comma 8 e' data priorita' ai
contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione
dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono
elementi indicativi di capacita' contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di
finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma
8 destinando una adeguata quota della propria capacita'
operativa alle attivita' di acquisizione degli elementi e
circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la
Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra
loro, le modalita' della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al
comma 8 ed in attuazione della previsione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate
eventuali situazioni rilevanti per la determinazione
sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze
professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali,
nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero
dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilita' dei
loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di
contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e
funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del
direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresi'
l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il
Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale
Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio
presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale,
sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in
servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo incarico sia prevista una retribuzione
complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente
generale in relazione all'incarico gia' ricoperto, per la
differenza sono fatti salvi gli effetti economici del
contratto individuale di lavoro in essere presso il
Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza
fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso
senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a
legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In
caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente
indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in
esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Meta' dei componenti sono scelti tra i
dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia.».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di
cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie
fiscali in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano automaticamente il trentesimo
giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla
previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei
mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo
domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente
cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il
triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione
la effettivita' della cessazione della residenza nel
territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei
comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale
delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del
comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei
comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche
nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei
comuni e' anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle
maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a
titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti
con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di
reciproco affidamento ed agevolando il contribuente
mediante la compressione dei tempi di definizione, nel
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo
5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). -
1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali
di constatazione in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo
24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano
l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto
esclusivamente il contenuto integrale del verbale di
constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni
successivi alla data della consegna del verbale medesimo
mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia
delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale.
Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso
notifica al contribuente l'atto di definizione
dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste
dall'articolo 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la
misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2,
comma 5, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti
dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono
essere versate nei termini e con le modalita' di cui
all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi
previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di
notifica dell'atto di definizione dell'accertamento
parziale.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di
cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate provvede all'i scrizione a ruolo a titolo
definitivo delle predette somme a norma dell' articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.».
18-bis. L' articolo 5-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali
di constatazione consegnati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18-ter. In sede di prima applicazione dell' articolo
5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da
parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre
2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati
al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque
prorogato al 30 giugno 2009.
18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della
comunicazione dell'adesione da parte del contribuente
prevista dall' articolo 5-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218.
19. In funzione dell'attuazione del federalismo
fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite
le associazioni professionali e di categoria, anche su base
regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la
metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello
stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del comma
19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o
comunale avvenga con criteri di gradualita' entro il 31
dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano
partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno
cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la
restituzione all'avente diritto notificandogli una
comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
che l'avente diritto abbia accettato la restituzione,
ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro,
decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della
riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente
identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e'
effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di
ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma
7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro
l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle
somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.»
22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma
1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
incassate anteriormente al quinto anno precedente la data
di entrata in vigore del presente decreto, sono versate
entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del
presente decreto
23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a
«cancellazione dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono
sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese
indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di
dilazione»;
c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue
disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi
delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
«3-bis. ll pagamento effettuato con i mezzi diversi dal
contante individuati ai sensi del comma 3 si considera
omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno
stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se
il gestore della carta non fornisce la relativa provvista
finanziaria».
23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «e ai
soggetti da essi incaricati».
24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato
per tre».
25. E' istituito presso il Ministero degli affari
esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela
all'estero degli interessi nazionali in economia, con
compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel
campo dei fenomeni economici complessi propri della
globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo
sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La
composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano
qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte
professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di
intervento, e' definita con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il quale sono stabilite altresi' le
disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di
segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del
Ministero degli affari esteri. La partecipazione al
Comitato e' gratuita.
26. Al Comitato competono, altresi', anche al fine di
farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni
economici complessi propri della globalizzazione, quali
l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei
Paesi in via di sviluppo, nonche' compiti di supporto alle
funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo
delle attivita' all'estero di imprese italiane e delle
iniziative di interesse nazionale all'estero.
27. Il Comitato e' composto, in numero non superiore a
dieci, da alte professionalita' tecniche dotate di elevata
specializzazione nei suoi settori di intervento, nonche' da
qualificati rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.
28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua
segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite
altresi' le disposizioni generali sul loro funzionamento.
Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attivita' svolta
e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato e'
gratuita.
28-bis. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di
quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e
simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,
delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori
di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a
mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse.
28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano
alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai
periodi precedenti, le spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande,
diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono
deducibili nella misura del 75 per cento.»;
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono
deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso,
per un importo complessivamente non superiore al 2 per
cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta».
28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater
entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella
determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo
d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata
applicando le disposizioni del comma 28-quater.
[28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'
articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b)
del comma 5 dell' articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono
ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli
di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni, sulla base delle disposizioni
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275
del 24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono
essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione
prevista dal testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. ll
riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto
nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle
finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento
alla data di notifica dell'ingiunzione e aIla relativa
causale. ll dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso
degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore
generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera
b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano
preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in
via generale i dipendenti destinati a provvedervi,
scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali
dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A
decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi e'
trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa,
quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di
cui alla citata lettera b) del comma 5 dell' articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive
modificazioni, e gli agenti della riscossione.
28-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del
giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e
delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»;
b) al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli
elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di
coordinamento prevista dal comma 1».
28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che
si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei
termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies
a 28-undecies del presente articolo.
28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e'
determinato secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta
sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma
28-octies dichiarato incompatibile con il mercato comune,
del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2,
comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in
materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle
differenze di valore riallineate relative a beni
ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni
non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle
differenze di valore relative alle partecipazioni detenute
nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di
esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle
somme versate in applicazione del regime dichiarato
incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi
dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla
stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le
disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e
successive modificazioni.
28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' approvato l'apposito modello per la
dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione.
Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti
deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla
restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro
quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento
.
28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle
dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e
trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto,
liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione notifica apposita
comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con
l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro
trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a
ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche'
degli ulteriori interessi dovuti.
28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.".

 
Art. 9
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE,
relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE
e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica,
2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacita' trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessita' e la proporzionalita' delle misure adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrita' delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualita', tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilita' sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilita' successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche' di protezione dei dati personali e delle informazioni gia' archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalita' di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorita' di regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio».
6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 9:
La direttiva 2009/127/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2009, n. L 310.
La direttiva 2009/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.
La direttiva 2009/140/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.
La direttiva 2010/30/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
giugno 2010, n. L 153.
La direttiva 2011/17/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
marzo 2011, n. L 71.
Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269
(Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio
2001, n. 156, S.O.
Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 117 (Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 15. (Attivita' di operatore di rete).
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per
la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per
la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli
obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi
di interesse generale, la disciplina per l'attivita' di
operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del
citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese
quelle di collegamento, per la diffusione televisiva e'
conseguito con distinto provvedimento ai sensi della
delibera dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese
quelle di collegamento, per la diffusione sonora e'
conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del
regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3
maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in
tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di
cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n.
112.
5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha
durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici
anni ed e' rinnovabile per uguali periodi. Il Ministero
dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata
delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai
sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
6. L'operatore di rete televisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle
norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di
particolare valore alle reti per la televisione digitale
terrestre stabilite dall'Autorita'.
6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,
gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro
raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento
della popolazione nazionale possono diffondere un solo
programma di fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli
integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di
servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti
precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi
operatori locali a condizione che per la stessa capacita'
trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che
hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
7. L'attivita' di operatore di rete via cavo o via
satellite e' soggetta al regime dell'autorizzazione
generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259.".
La legge 14 novembre 1995, n. 481(Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
La legge 28 marzo 1991, n. 109 (Nuove disposizioni in
materia di allacciamenti e collaudi degli impianti
telefonici interni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
6 aprile 1991, n. 81.
Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 96
del 2010, si veda nelle note all'articolo 1.
Si riporta il testo dell' articolo 33, comma 1, lettera
d-ter, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,
n. 161, S.O., come modificato dalla presente legge :
"Art. 33. (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina
relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai
mediatori creditizi ed agli agenti in attivita'
finanziaria).
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per
l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai
contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad
apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all' articolo 2, anche i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di
protezione del contraente debole previsti in attuazione
della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di
finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano
analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
ovvero delle finalita' del finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi
inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 per contrastare le violazioni delle
disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se
concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al
fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei
comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura
delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista
dall' articolo 144 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e
dall' articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, e successive modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni
normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni
legislative aventi a oggetto operazioni e servizi
disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime
disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del
cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei
soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo
V e all' articolo 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine
di consentire l'operativita' nei confronti del pubblico
soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita' e
correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci,
modulati anche sulla base delle attivita' svolte
dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione
amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e
proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di
intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione,
rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria
quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il
potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a
diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine
di favorire relazioni responsabili e corrette tra
intermediari e clienti; (21)
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della
disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al
consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti
d'identita'; il sistema di prevenzione e' istituito
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed
e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un
gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle
finanze e' titolare dell'archivio e del connesso
trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo
29 del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
Ministero dell'economia e delle finanze designa per la
gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del
trattamento dei dati personali la societa' CONSAP Spa. I
rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione;
il Ministero dell'economia e delle finanze individua le
categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di
prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di
prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
un contributo in favore del titolare dell'archivio.
All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
(Omissis).".

 
Art. 10
Qualita' delle acque destinate al consumo umano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori».
2. E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
c, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31 (Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque
destinate al consumo umano), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O., come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. (Punti di rispetto della conformita').
1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono
essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di
distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove
sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di
inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete
di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste
fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano
(3);
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in
cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel
punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei
contenitori.
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari,
nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
(Omissis).".

 
Art. 11
Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di
infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di
concessioni demaniali marittime

1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:
a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato;
b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
c) all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonche' proporzionato all'entita' degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita' classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita' turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attivita', diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita' ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita' di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per le attivita' a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Note all'art. 11:
Il testo degli articoli 01e 03 del decreto legge 5
ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione
dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime),
come modificati dalla presente legge, recita:
"Art. 01. 1. La concessione dei beni demaniali
marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi
pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive,
per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita'
ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad
uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di
utilizzazione di cui alle precedenti categorie di
utilizzazione.
2. (Abrogato).
2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di
competenza statale sono rilasciate dal capo del
compartimento marittimo con licenza.
2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate
qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, responsabile di
gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento
agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296."
"Art. 03.
(Omissis).
4-bis. Le concessioni di cui al presente articolo
possono avere durata superiore a sei anni e comunque non
superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base
dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente
comma non si applicano alle concessioni rilasciate
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali
dalle autorita` portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84.".
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n.
202., cosi' recita:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Il testo dell'articolo 42 del Codice della navigazione
cosi' recita:
"Art. 42. (Revoca delle concessioni).
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e
che non importino impianti di difficile sgombero sono
revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale
dell'amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che
comunque importino impianti di difficile sgombero sono
revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso
del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a
giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di
revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del
canone, salva la facolta' prevista dal primo comma
dell'articolo 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una
costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima,
salvo che non sia diversamente stabilito, e' tenuta a
corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote
parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti
al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al
valore delle opere al momento della revoca, detratto
l'ammontare degli effettuati ammortamenti.".
Il testo dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del
decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2007, n. 180, cosi' recita:
"Art. 6. (Nuove norme volte a promuovere la
consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di
guida in stato di ebbrezza).
(Omissis).
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti
balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e
secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a
svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di
intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla
somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni
della settimana, nel rispetto della normativa vigente in
materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze
comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le
ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate
per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago
di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per
lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
(Omissis).".
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.

 
Art. 12
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009

1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima nonche' nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e all'articolo 1 della presente legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonche' ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e certificazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo.
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attivita' di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.
Note all'art. 12:
La direttiva 2009/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10
giugno 2009, n. L 146.
Per i riferimenti alla citata legge n. 96 del 2010,
nonche' per il testo dell'articolo 2 della stessa, si veda
nelle note all'articolo 1.
La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.

 
Art. 13
Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»;
c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:
«c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita' tecniche di utilizzo di rete da posta derivante».
Note all'art. 13:
Il testo dell'articolo 27 della legge 14 luglio 1965,
n. 963 (Disciplina della pesca marittima), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203 , come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 27. (Sanzioni amministrative accessorie).
1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b), e
dell'articolo 26, comma 8, sono applicate le seguenti
sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli
apparecchi di pesca usati, ovvero detenuti in contrasto con
le norme della presente legge, escluse le navi; gli
attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese
relative alla custodia e demolizione sono poste a carico
del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine
prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o
impianti non autorizzati;
c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso
di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra
10 giorni e 30 giorni ;
c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un
periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il
ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare
dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove
non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di
violazione delle disposizioni relative alla detenzione a
bordo ovvero alle modalita` tecniche di utilizzo di rete da
posta derivante.".

 
Art. 14
Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero
di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore
nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di
installazione degli impianti di distribuzione di benzina

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e sono adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 14:
La direttiva 2009/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 ottobre 2009, n. L 285.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O.

 
Art. 15
Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e
2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria
europea, dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il Governo e' delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche e le integrazioni necessarie al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorita' bancaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 1093/2010, dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (CE) n. 1094/2010, dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre Autorita' previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1093/2010, dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010, nonche' del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
b) prevedere che le autorita' nazionali competenti possano, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;
c) prevedere che le autorita' nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che stabiliscono le circostanze in cui le Autorita' di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali competenti;
e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilita' di delega di compiti tra le autorita' nazionali competenti e tra le stesse e le Autorita' di vigilanza europee;
f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformita', rispettivamente, agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle Autorita' di vigilanza europee di cui alla lettera a) del presente comma;
g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinche' le autorita' di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilita' finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorita' di vigilanza europee e degli altri Stati membri.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 15:
La direttiva 2010/78/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15
dicembre 2010, n. L 331.
Il decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n 58
del 1998, si veda nelle note all'art. 6.
Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
(Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita'
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di
regolamento titoli), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2001, n. 130.
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142
(Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
luglio 2005, n. 171, S.O.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
I regolamenti (CE) 1093/2010, (CE) 1094/2010, (CE)
1095/2010 e (CE) 1092/2010 sono pubblicati nella G.U.U.E.
15 dicembre 2010, n. L 331.

 
Art. 16
Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di
deducibilita' delle spese relative ai contratti di locazione
sostenute da studenti universitari fuori sede

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura di infrazione n. 2009/4117 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 16:
Il testo dell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies,
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 15. (Detrazione per oneri).
(Omissis).
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro . Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita` ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n.
307, cosi' recita;
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi).
(Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

 
Art. 17
Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante
attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao
e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella
causa C-47/09

1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' abrogato;
b) all'articolo 7, il comma 8 e' abrogato.
2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni dei prodotti di cioccolato che riportano il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro» in un'altra parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 17:
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 12 giugno 2003 n. 178 (Attuazione della
direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2003, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Sanzioni).
1. Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei
prodotti di cacao e di cioccolato, definiti all'allegato I,
per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi
stabilite, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a
€ 3.000,00 ne' superiore ad € 8.000,00.
2. Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato,
definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,
grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti
nell'allegato II, nella misura eccedente il 5% del prodotto
finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze
commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore
minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di
cacao, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma non inferiore a € 1.000,00 ne'
superiore a € 5.000,00.
3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace
chiunque ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10, aggiunga grassi animali e preparati che
ne contengano qualora non siano stati ottenuti
esclusivamente da latte.
4. Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all'allegato I,
punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sostanze aromatizzanti
che imitano il sapore del cioccolato e delle sostanze
grasse del latte e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma non inferiore a
€ 1.000,00 ne' inferiore (2) a € 5.000,00.
5. Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei
prodotti di cui al comma precedente sostanze commestibili
in misura superiore al 40 per cento del peso totale del
prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente
prescritto.
6. Chiunque non ottempera all'obbligo di inserire
sull'etichettatura relativa ai prodotti di cioccolato,
definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,
fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di
cacao e di cioccolato, che questi contengono grassi
vegetali diversi dal burro di cacao tramite la dicitura
«contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 ne'
superiore ad € 8.000,00.
7. Chiunque utilizza le denominazioni previste
all'allegato I per indicare prodotti con caratteristiche
diverse, qualora utilizzati quali ingredienti di un
prodotto finito, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a
€ 3.000,00 ne' superiore ad € 5.000,00.
8. (Abrogato).".

 
Art. 18
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e
2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle
navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
Note all'art. 18:
La direttiva 2009/20/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
maggio 2009, n. L 131.
La direttiva 2010/36/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
giugno 2010, n. L 162.
La direttiva 2010/35/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
giugno 2010, n. L 165.

 
Art. 19
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in
materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante
foraggere

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.
Note all'art. 19:
La direttiva 2010/60/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
agosto 2010, n. L 228.

 
Art. 20
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE,
relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Note all'art. 20:
La direttiva 2009/128/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 novembre 2009, n. L 309.

 
Art. 21
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE,
relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in
materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.
Note all'art. 21:
La direttiva 2009/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 16
maggio 2009, n. L 122.
La direttiva 2009/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
giugno 2009, n. L 155.
La direttiva 2009/52/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
giugno 2009, n. L 168.

 
Art. 22
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE,
concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni
e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorita'
di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, nonche' al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della
Banca d'Italia

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorita' di vigilanza.
2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione»;
2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»;
b) all'articolo 67:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione»;
2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali».
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione»;
b) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia puo' emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale».
4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «al 10 per cento del proprio patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis».
Note all'art. 22:
La direttiva 2010/76/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
dicembre 2010, n. L 329.
Si riporta il testo dell' articolo 53 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come
modificato dalla presente legge:
" Art. 53. (Vigilanza regolamentare).
1. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalita'
di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1,
lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo
storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto
richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma
2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che
assicurano la non identificabilita' sono individuati su
conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle
stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singole banche, riguardanti anche: la
restrizione delle attivita` o della struttura territoriale;
il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di
natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi
del patrimonio, nonche`, con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,
il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il
mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche
che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno
pubblico, la Banca d'Italia puo` inoltre fissare limiti
alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
4. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di
rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione
della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a
essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di
situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia
puo' stabilire condizioni e limiti specifici per
l'assunzione delle attivita' di rischi.
4-bis.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.".
Il testo dell' articolo 67del citato decreto
legislativo n.385 del 1993, come modificato dalla presente
legge, recita:
" Art. 67 (Vigilanza regolamentare).
1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la
Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo
bancario complessivamente considerato o suoi componenti,
aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche` i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
di cui al presente comma.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative
modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia
(178).
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi
del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle
attivita` o della struttura territoriale del gruppo; il
divieto di effettuare determinate operazioni e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche`,
con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia
necessario per il mantenimento di una solida base
patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca
d'Italia puo` inoltre fissare limiti alla remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere
conto, anche con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.
3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno
solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.".
Il testo degli articoli' 6, comma 2-bis, lettera a), e
7 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificati' dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 6. (Vigilanza regolamentare).
(Omissis).
2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano
congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento,
nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) governo societario, requisiti generali di
organizzazione sistemi di remunerazione e di
incentivazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa
l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi di
investimento e delle attivita' di investimento nonche'
della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente
pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la
percezione o corresponsione di incentivi .
(Omissis)."
"Art. 7. (Interventi sui soggetti abilitati).
1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti
abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali,
fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
2. La Banca d'Italia puo` emanare, a fini di
stabilita`, disposizioni di carattere particolare aventi a
oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1,
lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare
provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i
servizi, le attivita`, le operazioni e la struttura
territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,
vietare il pagamento di interessi; fissare limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
per il mantenimento di una solida base patrimoniale.
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca
d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza,
possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea
dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di
OICR.".
Il testo dell'articolo 12 comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125, come modificato dalla
presente legge, recita:
"Art. 12. (Disposizioni varie di carattere tributario).
(Omissis).
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la
fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005,
risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi
da quelli strumentali per le attivita' direttamente
esercitate dalla stessa o da imprese strumentali in misura
superiore alla quota percentuale prevista dall'articolo 7,
comma 3-bis. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i
redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime
previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (35). L'acquisto a
titolo gratuito di beni immobili e diritti reali
immobiliari non fa venire meno la natura di ente non
commerciale e il regime agevolativo per i due anni
successivi alla predetta acquisizione.
(Omissis).".

 
Art. 23
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;
b) all'articolo 10, comma 1-bis, le parole: «dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti».
Note all'art. 23:
Si riporta il testo degli articolo 5, comma 15, alinea,
e 10, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 209
del 2003, come modificati dalla presente legge:
"Art. 5. (Raccolta).
(Omissis).
15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove
cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato
di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al
comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori
ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al
trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad
un centro di raccolta di cui al comma 3.
"Art. 10. (Informazioni per la demolizione e codifica).
(Omissis).
1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti
in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il
produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione
degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma
1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti
adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e
sulla verifica dei componenti che possono essere
reimpiegati.
(Omissis).".

 
Art. 24
Disposizioni finali

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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