Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2011 (vai al sommario) |
REGIONE MARCHE |
COMUNICATO |
Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della regione (legge finanziaria 2012). |
|
|
(omissis)
Art. 7
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)
1. Per gli anni d'imposta 2011 e 2012, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005) e all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come da ultimo modificato dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), s'intende determinata, rispetto all'aliquota di base vigente, in ciascuno dei due anni di imposta, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito: a) fino ad euro 15.500,00, nessuna maggiorazione; b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,3 per cento; c) oltre euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,5 per cento. (omissis) |
|
|
|