IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti nella regione Lazio fino al 31 dicembre 2012 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 2011; Considerata la grave situazione determinatasi nella gestione dei rifiuti prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Citta' del Vaticano, in ragione del prossimo esaurimento delle volumetrie residue della discarica di Malagrotta dove attualmente vengono smaltiti; Considerato che la Commissione europea ha notificato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora per l'infrazione 2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenendo la stessa inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria di riferimento; Visto il decreto del 27 dicembre 2011, n. 5699, con cui il Consiglio di Stato ha accolto, con provvedimento reso inaudita altera parte, l'istanza di sospensiva dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 4338/2011, per l'effetto sospendendo fino alla camera di consiglio del 17 gennaio 2012 l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti nella regione Lazio fino al 31 dicembre 2012, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 2011; Considerato che la sospensione dei richiamati provvedimenti impedisce al Commissario delegato - Prefetto di Roma di adottare le misure necessarie per prorogare il conferimento dei rifiuti prodotti nei comuni della provincia di Roma presso la discarica di Malagrotta; Considerato che dette azioni non possono essere intraprese da altro Ente pubblico, anche in considerazione della pendenza della procedura d'infrazione comunitaria sopra indicata; Ritenuto che occorre assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani nei comuni della provincia di Roma senza soluzione di continuita' per scongiurare il rischio di irreparabili pregiudizi alle matrici ambientali ed alla salute delle persone, almeno fino alla conclusione dell'incidente cautelare avanti al Consiglio di Stato; Considerato che ogni disfunzione nel ciclo dei rifiuti, a fronte di un bacino di utenza cosi' significativo come quello stanziato nei comuni predetti e tanto piu' la sua sospensione, determina altresi' evidenti rischi di compromissione del regolare mantenimento dell'ordine pubblico; Considerato che e' divenuto indispensabile provvedere in regime derogatorio all'ulteriore abbancamento dei rifiuti nella discarica di Malagrotta; Acquisita l'intesa della regione Lazio; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2011
Decreta:
Per le ulteriori motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' confermato fino al 17 gennaio 2012 lo stato di emergenza ambientale in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessita' di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2011
Il Presidente : Monti |