Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2011 |
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3987). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; Viste le note del Commissario delegato, prot. 18918/AG del 29 settembre 2011, prot. 19811/AG del 13 ottobre 2011, prot. 20759/AG del 28 ottobre 2011 e prot. 22538/AG del 24 novembre 2011; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il Commissario delegato, in esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, prot. 63556, anche al fine di favorire la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 1.117,44, al comune di Bussi sul Tirino la somma complessiva di euro 82.576,04 ed al comune di Introdacqua la somma complessiva di euro 6.080,00 al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni e per la riduzione in ripristino dei beni immobili gia' utilizzati come aree di accoglienza. I comuni rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo delle somme loro assegnate. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 89.773,48, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009. |
| Art. 2
1. Il Commissario delegato, in esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 10 settembre 2009 per l'espletamento delle attivita' connesse alla requisizione temporanea di beni mobili ed immobili per far fronte alla necessita' di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto e ospitati in tende o strutture alberghiere residenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 39 del 2009 e dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, e' autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 4.650,00 al fine di consentire all'Ente locale il pagamento, agli aventi diritto, dell'indennita' di requisizione. Il comune rendiconta al Commissario delegato l'utilizzo delle somme assegnate. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009. |
| Art. 3
1. Al fine di assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio aquilano colpito dal sisma del 6 aprile 2009, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' autorizzato ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione della palazzina «C» della caserma Campomizzi dell'Aquila, da destinare ad alloggi per gli studenti universitari, nei limiti dell'importo di euro 88.000,00. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009. 3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con esclusione delle deroghe ivi previste al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53. |
| Art. 4
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011 e' aggiunto il seguente comma: «4. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione le risorse derivanti dalle donazioni private, non finalizzate dal Comitato dei garanti, da impiegarsi con il medesimo vincolo di finalizzazione di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, ed a chiudere i conti correnti aperti ai sensi del comma 3 del citato art. 5.». |
| Art. 5
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3892 del 13 agosto 2010 dopo le parole «accertato il rapporto» sono aggiunte le seguenti: «di coniugio o». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2011
Il Presidente: Monti |
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