Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2011 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.».

Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria, con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi":
"Art. 73. (Soggetti passivi) - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno
uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre,
residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando,
successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
trust un'attribuzione che importi il trasferimento di
proprieta' di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per
quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui
all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti
in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle societa'.
5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo
del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi
immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si
applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.".



 
Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e
giovani

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 99 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 99. (Oneri fiscali e contributivi) - 1. Le
imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui
avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora
definitivamente accertate sono deducibili nei limiti
dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici
e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di
categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono
corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base
a formale deliberazione dell'associazione."
-- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis,
6, 7, 8 nonche' il testo dell'articolo 11, come modificato
dal successivo comma 2 del presente articolo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali":
"Art. 5. (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali)
- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
13), cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa."
"Art. 5-bis. (Determinazione del valore della
produzione netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le
modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che
l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini
fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile."
"Art. 6. (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari) -
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell' articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell' articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'
articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'
articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti
contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi
prestati dall'intermediario e la somma degli interessi
passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'
articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell' articolo 113 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare."
"Art. 7. (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997."
"Art. 8. (Determinazione del valore della produzione
netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c)) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e
l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita'
esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e
immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per
il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri
componenti si assumono cosi' come rilevanti ai fini della
dichiarazione dei redditi."
"Art. 11. (Disposizioni comuni per la determinazione
del valore della produzione netta) - 1. Nella
determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di
eta' inferiore ai 35 anni;
3) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a
quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive
modificazioni;
4) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione
e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all' articolo 3,
comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1).
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a),
e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi ;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi;
6) .
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2.
3.
4.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91.
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente, di euro
2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalita' di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di
tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i
soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e), le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di
cui all' articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul
valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.
4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il
costo del predetto personale per un importo annuale non
superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo
del personale classificabile nell'articolo 2425, primo
comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La
suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero
dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto
al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in
ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello
di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
sempreche' permanga il medesimo rapporto di impiego.
L'incremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la
deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In
caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
della individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile
all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti
dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale.
Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano
gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di
imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle
attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il
rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da
quella che verra' approvata per il successivo periodo.
4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5
dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal
comma 4-quinquies, l'importo deducibile e',
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle
suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione
spetta nei limiti di intensita' nonche' alle condizioni
previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a
favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e
4-quater, non puo' comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies.".
Comma 1-bis:
-- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6 - (Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota
di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi) -
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, e' ammesso in deduzione ai sensi
dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota
imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello
in corso al 31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque
presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte
sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita
agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle
spese per il personale dipendente e assimilato, i
contribuenti hanno diritto, con le modalita' e nei limiti
stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un
massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza,
riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per
il personale, come determinata ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto non hanno presentato domanda hanno
diritto al rimborso previa presentazione di istanza
all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via
telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui
ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100
milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il
2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini
dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvedera'
all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti
legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' di presentazione
delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del
presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si
applicano altresi' per tutti i soggetti residenti o aventi
domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre
2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del
20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno
2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni
di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4
milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per
l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015,
si provvede per l'importo complessivamente corrispondente
all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto,
pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di
euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«, 2009 e 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011».
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e'
ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7
milioni di euro per l'anno 2011.".
Comma 2:
-- Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
legge, si veda nelle note al comma 1 del presente articolo.



 
Art. 3

Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
e rifinanziamento fondo di garanzia

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n), e' aggiunta la seguente: «n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.».
1-bis L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis del comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2 si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle attivita' di credito all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.



Riferimenti normativi
Comma 1
--Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2012", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 32. 4. Il complesso delle spese finali di cui ai
commi 2 e 3 e' determinato, sia in termini di competenza
sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e
in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini
del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si
assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli
enti locali ove disponibili;
g) delle spese concernenti i censimenti di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della
legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di
bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle
somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di
ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita'
di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo
sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti
nazionali dei fondi comunitari a finalita' strutturale e
sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di
phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, (GUCE L 210
del 31 luglio 2006) tale esclusione e' subordinata
all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione
del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014."
--Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
ed integrazioni (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
"Art 2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma
99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."
--Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni recante: Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59:
"Art. 2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti
indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali
intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di
trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita'
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle
disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e
per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita'
nazionale sull'estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del
Mediocredito centrale):
"Art. 3. Il secondo comma dell'art. 37 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti
commi:
"E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il
dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente
comma. I residui due decimi del dividendo saranno
utilizzati per incrementare la riserva straordinaria
dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche
attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito
centrale.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".



 
Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento
energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e16-bis»;
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;
c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: «ART.16-bis. - (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia ".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)».
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo degli articoli 11, 12 e 24 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificati dalla presente legge:
"Art. 11. (Determinazione dell'imposta) - L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell' articolo 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per
cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all' articolo
25 di importo complessivo non superiore a 500 euro,
l'imposta non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis)
nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma dell' articolo
165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a
quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia) - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell' articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a) ;
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia
di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle
detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche'
agli articoli 13, 15 ,16 e 16-bis), nonche' delle
detrazioni previste da altre disposizioni normative, e'
riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la
famiglia, sono definite le modalita' di erogazione del
predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all' articolo 10, comma 3-bis.
Art. 24. (Determinazione dell'imposta dovuta dai non
residenti) - 1. Nei confronti dei non residenti l'imposta
si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati
separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il
disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1
dell'art. 10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di
cui all' articolo 13 nonche' quelle di cui all' articolo
15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e
dell'articolo 16-bis). Le detrazioni per carichi di
famiglia non competono.".
-- Si riporta il testo vigente del comma 3
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate."
"Art. 3.Soggetti aventi diritto. 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali"
-- Si riporta il testo delle lettere a), b), c) e d),
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. Testo A
"Art. 3. (L) Definizioni degli interventi edilizi. 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento
conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica." omissis
Comma 2:
-- Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. (..) 1-16 omissis.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e
2011, per una quota pari al 36 per cento delle spese
sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unita'
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2011;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al
31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro
il 30 giugno 2012.
18.- 387. (omissis)"
-- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31
dicembre 2003.
"1.omissis
"Art. 9 .2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'incentivo fiscale previsto
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, si applica anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il (31
dicembre 2003) da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro
il (30 giugno 2004). In questo caso, la detrazione
dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta
al successivo acquirente o assegnatario delle singole
unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per
cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume
pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare
risultante nell' atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto
dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449
del 1997." omissis
Comma 3:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 25 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
"Art. 25. (Contrasto di interessi) - 1. A decorrere dal
1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano
una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con
obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di
pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla
dichiarazione delle ritenute operate.".
Comma 4:
-- Si riporta il testo del comma 48 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge di stabilita' 2011", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) -
1. - 47. omissis.
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,
nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro
il 31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma
347 si applicano anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria. Ai relativi oneri annui valutati in 6,58 milioni
di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La detrazione spettante ai sensi del presente comma e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma
6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Omissis. ".



 
Art. 5
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a
favore delle famiglie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione.



Riferimenti normativi
--Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.



 
Art. 6

Equo indennizzo e pensioni privilegiate

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
 
Art. 6 bis
Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti
nei contratti di conto corrente e di apertura di credito

1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente:
«Art. 117-bis - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2. ».



Riferimenti normativi
--Il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,
modificato dalla presente legge, recante "Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia" e' stato pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O



 
Art. 7

Partecipazione italiana a banche e fondi

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.



Riferimenti normativi
Comma 1:
--Si riporta il testo dell'art. 56 della legge 11
febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni (Ratifica
ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a
Parigi il 29 maggio 1990):
"56. Emendamenti. 1. Ogni proposta di emandare il
presente Statuto, da parte di un membro, di un Governatore
del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al
Presidente del Consiglio dei Governatori che sottopone la
proposta all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto
e' approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo
di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se
accettano l'emendamento proposto. Quando almeno tre quarti
dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa Centrale
e Orientale elencati nell'allegato A) che rappresentano
almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri
hanno accettato l'emendamento proposto, la Banca ne da'
attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a
tutti i membri.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo:
(i) e' necessario l'accordo di tutti i membri per
qualsiasi emendamento che modifichi:
a) il diritto a ritirarsi dalla Banca;
b) i diritti relativi all'acquisto di quote di
capitale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 5 del
presente Statuto;
c) le limitazioni della responsabilita' ai sensi del
paragrafo 7 dell'articolo 5 del presente Statuto; e
d) il fine e le funzioni della Banca definiti negli
articoli 1 e 2 del presente Statuto;
(ii) e' necessario l'accordo di almeno tre quarti dei
membri che rappresentano almeno l'ottantacinque per cento
del potere di voto totale dei membri per qualsiasi
emendamento che modifichi il paragrafo 4 dell'articolo 8
del presente Statuto.
Quando si sono verificate tutte le condizioni
necessarie per accettare l'emendamento proposto, la Banca
ne da' attestazione mediante comunicazione formale
indirizzata a tutti i membri.
3. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri
tre mesi dalla data della comunicazione formale cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo."
Comma 3:
--Per il riferimento al testo dell'art. 7, comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 143 del 1998 si veda nelle note
all'articolo 3.



 
Art. 8

Misure per la stabilita' del sistema creditizio

1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformita' alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilita' speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e' limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni gia' in essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o, a partire dal 1o gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivita' computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo' eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 derivanti dalle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2012, sono cosi' determinati:
a) per passivita' con durata originaria di almeno 12 mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa categoria di rating disponibile.
16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passivita' emesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.
19. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformita' delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia' stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alla garanzia, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacita' reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passivita' garantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita' della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca e' tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento e' trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passivita' garantite ecceda sia il 5 per cento delle passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la capacita' di raccolta della banca interessata, e' redatto in conformita' ai criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed e' comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalita' di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma 4 del presente articolo.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti):
"7-bis.Obbligazioni bancarie garantite. 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,
all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano,
salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente
articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di
crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime,
anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni
emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori
delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti
dei contratti derivati con finalita' di copertura dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'articolo 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma
1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente."
-- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 .Legge di contabilita' e finanza
pubblica:
"Art. 31 Garanzie statali. 1. In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie
prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti."
-- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
""Art. 26. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio."
--Per il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,
modificato dalla presente legge, recante "Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia" si veda nelle note
all'articolo 6-bis - Il Titolo IV comprende gli articoli da
70 a 105.
--Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della
direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria):
"1.Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) attivita' finanziarie: il contante, gli strumenti
finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni
connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali
europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
le altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni;
c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un
contratto con il quale un ente creditizio, secondo la
definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva
2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della
stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;
d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di
pegno o il contratto di cessione del credito o di
trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti
contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia
reale avente ad oggetto attivita' finanziarie e volto a
garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie,
allorche' le parti contraenti rientrino in una delle
seguenti categorie:
1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del
settore pubblico degli Stati membri incaricati della
gestione del debito pubblico o che intervengano in tale
gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei
clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da
garanzia pubblica;
2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca
dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali di
sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte 1, sezione
4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, il Fondo monetario internazionale e la Banca
europea per gli investimenti;
3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale,
inclusi:
a) enti creditizi, come definiti dall'articolo 4, punto
1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati
all'articolo 2, della medesima direttiva;
b) imprese di investimento, come definite dall'articolo
4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
c) enti finanziari, come definiti dall'articolo 4,
punto 5), della direttiva 2006/48/CE;
d) imprese di assicurazione, come definite
dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del
18 giugno 1992 del Consiglio, e dall'articolo 1, paragrafo
1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE;
e) organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 2,
della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 del
Consiglio;
f) societa' di gestione, quali definite dall'articolo
1-bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del 20
dicembre 1985 del Consiglio;
4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze
di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE
del 19 maggio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio,
articolo 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e),
inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti
futures, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera
f), del testo unico della finanza, delle opzioni e dei
prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale
direttiva;
5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse
imprese e associazioni prive di personalita' giuridica,
purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
a 4);
e) clausola di integrazione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare
una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia
finanziaria gia' prestata: 1) in caso di variazione
dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita, a
seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del
valore della garanzia originariamente prestata; 2) in caso
di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria
garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1);
f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento
del saldo netto, clausola di «close-out netting»: la
clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un
contratto che comprende un contratto di garanzia
finanziaria oppure, in mancanza di una previsione
contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in
caso di evento determinante l'escussione della garanzia
finanziaria:
1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e
vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo
pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono
estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale
importo, ovvero
2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei
confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni
e viene determinata la somma netta globale risultante dal
saldo e dovuta dalla parte il cui debito e' piu' elevato,
ad estinzione dei reciproci rapporti;
g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede la possibilita' di
sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di
valore dei beni originariamente costituiti in garanzia;
h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi
crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul
mercato monetario;
i) evento determinante l'escussione della garanzia:
l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto
fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario
della garanzia, in base al contratto o per effetto di
legge, di procedere all'escussione della garanzia
finanziaria o di attivare la clausola di
«close-outnetting»;
l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad
oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e
nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto
strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo
emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione
o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e
stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia
finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al
verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre
attivita';
m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
n) giorno e momento di apertura di una procedura di
risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in
cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti
delle passivita' o di restituzione dei beni ai terzi
secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche
condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di
denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche
qualora il debitore sia persona diversa dal datore della
garanzia;
p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni
finanziarie assistite da un contratto di garanzia
finanziaria;
q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento
degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la
registrazione delle attivita' finanziarie, in esito ai
quali le attivita' finanziarie stesse risultino nel
possesso o sotto il controllo del beneficiario della
garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo
o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna
per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito;
r) procedure di liquidazione: il fallimento, la
liquidazione coatta amministrativa, nonche' ogni altra
misura destinata alla liquidazione delle imprese e che
comportano l'intervento delle autorita' amministrative o
giudiziarie;
s) procedure di risanamento: l'amministrazione
controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e
dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della finanza,
nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle
imprese e che incide sui diritti dei terzi;
t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo
unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le
societa' e la Borsa, in relazione alle previsioni della
direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio."
--Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 170 del 2004:
"Art. 2.Ambito di applicazione. 1. Il presente decreto
legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria
a condizione che:
a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per
iscritto;
b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale
prestazione sia provata per iscritto. La prova deve
consentire l'individuazione della data di costituzione e
delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A tale
fine e' sufficiente la registrazione degli strumenti
finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli
articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sui
conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per
iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito e' sufficiente a
provare la fornitura del credito costituito in garanzia
finanziaria tra le parti."
--Si riporta il testo degli artt. 1264, 1265 e 2800 del
codice civile:
"Art. 1264. Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore
ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata
notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione."
"Art. 1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi.
Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'
cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata
per prima al debitore, o quella che e' stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche'
essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato
oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno."
"Art. 2800. Condizioni della prelazione.
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non
quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione
di esso e' stata notificata al debitore del credito dato in
pegno ovvero e' stata da questo accettata con scrittura
avente data certa."
--Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo n. 170 del 2004:
"Art. 3. 1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del
credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui
all'articolo 2 e' efficace fra le parti del contratto di
garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi
restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di
accettazione da parte del debitore previsti dal codice
civile."
--Si riporta il testo dell'art. 2843 del codice civile:
"Art. 2843. Annotazione di cessione, di surrogazione e
di altri atti dispositivi del credito.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione,
surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione
in dote del credito ipotecario, nonche' per sequestro,
pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve
annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha
effetto finche' l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo
l'annotazione l'iscrizione non si puo' cancellare senza il
consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione
medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in
dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel
domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al
conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una
scrittura privata o un atto formato in paese estero, si
applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837."
--Si riporta il testo dell'art. 67, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 67 Le disposizioni di questo articolo non si
applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di
credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le
disposizioni delle leggi speciali."



 
Art. 9

Imposte differite attive

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole « dei soci » sono aggiunte le seguenti: «, o dei diversi organi competenti per legge,»;
2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma;»
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
«56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite dalle parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole «rimborsabile ne'» sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole «puo' essere ceduto ovvero» sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.»;
5) l'ultimo periodo e' soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole «modalita' di attuazione » sono aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57».



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo dei commi 56, 57 e 58, nonche'
dei commi 56-bis e 56-ter introdotti dalla presente legge,
dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie",
come modificati dalla presente legge:
"Art. 2. (Proroghe onerose di termini) - 1. - 55.
(omissis)
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla
data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea
dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, ed
opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla
base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e
b) il rapporto fra le attivita' per imposte anticipate
indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e
delle riserve. Con decorrenza dal periodo d'imposta in
corso alla data di approvazione del bilancio, non sono
deducibili i componenti negativi corrispondenti alle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente comma.
56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui
all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e'
trasformata per intero in crediti d'imposta. La
trasformazione decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita
di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente e' computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla
perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione
dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla
quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in
crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis
si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria
ovvero relativi a societa' sottoposte a procedure
concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli
riferiti all'amministrazione straordinaria e alla
liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita',
dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto
positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero
ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis
e 56-ter non e' produttivo di interessi. Esso puo' essere
utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai
sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale
secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e
non concorre alla formazione del reddito di impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. L'eventuale credito che residua dopo
aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo
del presente comma e' rimborsabile.
58. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, possono essere stabilite modalita' di attuazione
dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57 del presente
articolo.
Omissis.".



 
Art. 10

Regime premiale per favorire la trasparenza

1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attivita' artistica, professionale o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:
a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformita' per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale e' possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacita' operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosita' dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita' svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a quelle successive. Per le attivita' di accertamento effettuate in relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno».
13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione.
13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario »;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
« 6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso»;
d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
« 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1 »;
e) al comma 7-ter, le parole: « sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore ».
13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31 dicembre 2012».
13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;
c) al comma 5:
1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«dai commi 4 e 4-bis»;
2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o pagata in ritardo»;
d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5».
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: « dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali » sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome»;
b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:
« 214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e' stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209».
13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso».



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
-- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, recante "Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario", come modificato dal comma 12 del presente
articolo:
"Art. 10. (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento) - 1. Gli accertamenti
basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies
del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalita'
di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi
o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei
ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
stessi.
2.
3.
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di
categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
4. La disposizione del comma 1 del presente articolo
non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito
per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo',
comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo
d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica
comunque in caso di cessazione e inizio dell'attivita', da
parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di
cessazione, nonche' quando l'attivita' costituisce mera
prosecuzione di attivita' svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale
svolgimento dell'attivita'.
4-bis. (comma abrogato dalla presente legge).
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti studi di settore, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al
comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore, anche in
deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei
redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a
quello derivante dall'applicazione degli studi di settore;
in tal caso, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume
d'affari risultante dall'applicazione degli studi di
settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
e interessi, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , e successive modificazioni.
11. Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli
acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale
investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
ad altri elementi significativi in relazione all'attivita'
esercitata».
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi":
"Art. 39. (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell' articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'
articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o
trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle
dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e
7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti
di altri contribuenti o da altri atti e documenti in
possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all' articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall' articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) abrogata;
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto ;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli
inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
d-ter) quando viene rilevata l'omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' l'indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione si applica a
condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto":
"Art. 54. (Rettifica delle dichiarazioni) - L'Ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27
e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere
accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati
nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui
agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della
completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni
sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle
risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati
e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e
51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni
possono essere indirettamente desunte da tali risultanze,
dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di
presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell' articolo 51, dagli elenchi allegati
alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo
possesso.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita'
istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri
da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di
imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la
maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante,
nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono
trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive
modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi
addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1
dello stesso articolo 12.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 43. ( Termine per l'accertamento) - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte."
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 57 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1972, n. 633:
"Art. 57. (Termine per gli accertamenti) - Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso
dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della
richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
In caso d'omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 331 del
codice di procedura penale:
"Art. 331. (Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessita') - Chi, esercitando imprese di servizi
pubblici o di pubblica necessita', interrompe il servizio,
ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o
aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio, e'
punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la
multa non inferiore a euro 516.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore
a euro 3.098.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.".
-- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante
"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205. Pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 marzo 2000, n. 76.".
Comma 7:
-- Si riporta il testo vigente del comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, recante "Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662":
"Art. 3. (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni) -
1. - 2. omissis.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Omissis.".
Comma 8:
--Per le modifiche apportate dalla presente legge al
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione." Pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76. si veda nelle note
all'articolo 12.
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662":
"Art. 13. (Ravvedimento) - 1. La sanzione e' ridotta,
sempre che' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.".
Comma 9:
--Per il testo dell'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificato dalla presente legge si veda
nelle note al comma 1 del presente articolo.
--Per il testo vigente dell'articolo 39 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
--Per il testo vigente dell'articolo 54 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
--Per il testo vigente dell'articolo 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
-- Per il testo vigente dell'articolo 57 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
--Per il testo vigente dell'articolo 331 del codice di
procedura penale si veda nelle note al comma 1 del presente
articolo.
-- per il testo del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, recante "Nuova disciplina dei reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", si
veda nelle note al comma 1 del presente articolo.
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 38 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 38. (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
fisiche) - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a
quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di
imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre
determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere
sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova
che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi
diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile .
La determinazione sintetica puo' essere altresi'
fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di
capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale
di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. .
La determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto
quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il
contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal
contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste
dalla legge.".
Comma 11:
--Per il testo vigente dell'articolo 10 della citata
legge n. 146 del 1998 si veda nelle note al comma 1 del
presente articolo.
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti":
"Art. 7. (Comunicazioni all'anagrafe tributaria) - Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
se relative a singole unita' locali . Le comunicazioni
delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi
degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti .
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale .
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare
all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta
estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione,
concentrazione o fusione .
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni .
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni
comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita'
connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c)
ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli
accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione
della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo
371-bis del codice di procedura penale sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di
carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 32. Poteri degli uffici - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi o
compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se
il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e
sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei
predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il
termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 del
citato decreto del presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 51. (Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto) - Gli Uffici dell'imposta
sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate
e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano
l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del
rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
finanze che tengano anche conto della capacita' operativa
degli Uffici stessi. I criteri selettivi per l'attivita' di
accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella
a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente
nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto
terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per
cento .
Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo
52 ;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
Comma 12:
-- Per il testo dell'articolo 10 della legge n. 146 del
1998, come modificato dalla presente legge, si veda nelle
note al comma 1 del presente articolo.
Comma 13:
-- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 10
e il testo dell'articolo 10-ter della citata legge n. 146
del 1998, vigenti per le attivita' di accertamento
effettuate in relazione alle annualita' antecedenti il 2011
e abrogate dal comma 12 del presente articolo :
"Art. 10. ((Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento) omissis.
4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei
confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruita', ai fini
dell'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo
10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare
delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000
euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La
presente disposizione si applica a condizione che non siano
irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma
2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e che i contribuenti interessati risultino
congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a
seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta
precedente.
Omissis.".
Art. 10-ter. (Limiti alla possibilita' per
l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti
presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai
fini degli studi di settore) -
1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai
contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo
10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre
2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
possono essere effettuati qualora l'ammontare delle
attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro,
sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi
definiti. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono
quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili,
per l'annualita' oggetto dell'invito di cui al comma
precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis,
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma
2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.".
Comma 13- bis:
-- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito" come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. (Dilazione del pagamento) - 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di
settantadue rate mensili.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore puo'
chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della
rata costante, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno
2.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate :
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione.".
Comma 13- ter:
--Per il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si veda nelle
note al comma 13-bis del presente articolo.
--Si riporta il testo vigente del comma 20
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010 :
"Art. 2. (Proroghe onerose di termini) - 1-19 omissis
20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal
mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di
due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo
e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore
comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di
difficolta' posta a base della concessione della prima
dilazione.
Omissis.".
Comma 13- quater:
-- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante "Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. (Remunerazione del servizio) - 1. Al fine di
assicurare il funzionamento del servizio nazionale della
riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e
contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento
del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei
costi fissi risultanti dal bilancio certificato da
determinare annualmente, in misura percentuale delle somme
iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora,
con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati,
dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di
ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del
gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso,
garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del
debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a
carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2.
3.
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5. soppresso.
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il
rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento
delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di
inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente rispetto al carico affidato e
progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
spetta il rimborso di cui al comma 1.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze . Nei casi di cui al comma 6,
lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico
dell'ente creditore.".
Comma 13- quinquies:
--Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
n. 112 del 1999, come modificato dalla presente legge, si
veda nelle note al comma 13-quater del presente articolo.
Comma 13- octies:
-- Si riporta il testo del comma 2, lettere da gg-ter )
a gg-septies), dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70 convertito con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106 recante " Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. (Semplificazione fiscale) - 1. - 2. lettera
gg-bis). ( omissis).
gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga
alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa,
nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai
sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare
le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o
patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi
partecipate.
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera
gg-ter) i comuni effettuano la riscossione coattiva delle
proprie entrate, anche tributarie:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le
disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e
delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione
in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione
forzata immobiliare;
2)
gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva
di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le azioni cautelari ed
esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta
ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei
quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il
sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina
uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i
quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
riscossione nonche' quelle gia' attribuite al segretario
comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili
sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento
delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell'articolo
42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui
alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e
2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» fino a:
«dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o
patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se
effettuata in forma diretta o mediante le societa' di cui
all' articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' consentito
di accedere ai dati e alle»;
3) il comma 2 dell' articolo 36 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' abrogato;
4) il comma 28-sexies dell' articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato;
(omissis).".
Comma 13- novies:
-- Si riporta il testo dei commi 24, 25 e 25-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante "Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria" (i termini ivi previsti, da ultimo prorogati
con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
2011, n. 74, sono ulteriormente prorogati dalla presente
legge):
"Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione) - 1-23 omissis
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere
l'attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e
dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4,
lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici
territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal
1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.
Omissis.".
Comma 13- decies:
-- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante "Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3-bis. (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento della prima rata entro il
termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle
rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, comporta la decadenza dalla
rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e
sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e'
iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva
comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,
commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e
degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine
di pagamento della rata successiva.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e
4-bis e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di scadenza o pagata in ritardo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5
si applicano anche alle somme da versare a seguito di
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo restando il
numero massimo stabilito .
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al
presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni.".
Comma 13- duodecies:
-- Si riporta il testo del comma 209 dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre n. 244 del 2007, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (..) 1-208 omissis.
209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' con le amministrazioni autonome, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere
effettuata esclusivamente in forma elettronica, con
l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
209.-387. (omissis)".
Comma 13- terdecies:
--Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto del presidente della repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 52. (Procedimento di vendita) - 1. La vendita dei
beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o
nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del
concessionario, senza necessita' di autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria.
2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale
della riscossione
2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla
vendita del bene pignorato o ipotecato al valore
determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del presente
decreto, con il consenso dell'agente della riscossione, il
quale interviene nell'atto di cessione e al quale e'
interamente versato il corrispettivo della vendita.
L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e'
rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi
successivi all'incasso."



 
Art. 11

Emersione di base imponibile

1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziarie il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies e' abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinche' vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedelta' dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese; »
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le parole « nonche' ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano » e' sostituita dalla seguente: «segnala», e le parole «Ufficio delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;
b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente: «comunica»;
c) all'ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario possono» sono sostituite dalla seguente: « puo' »;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli tributari» sono soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato.
10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».



Riferimenti normativi
Comma 1:
--Per il testo vigente dell'articolo 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si
veda nelle note al comma 11 dell'articolo 10 della presente
legge.
-- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
"Art. 33. (Accessi, ispezioni e verifiche) - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari,
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:" In deroga alle disposizioni del settimo
comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di
soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici,
elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con
mezzi propri all'eleborazione dei supporti fuori dei locali
stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione
dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma."."
-- Per il testo vigente dell'articolo 51 del citato
decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1973 si
veda nelle note al comma 11 dell'articolo 10 della presente
legge.
-- Si riporta il testo vigente dell' articolo 52 del
citato decreto del presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 52. Accessi, ispezioni e verifiche - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio d'attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale .
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo
51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del
secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrati":
"Art. 76. (Norme penali) - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.".
-- Il citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
reca "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205.".
Comma 2:
--Per il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si veda nelle
note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.
Comma 4:
-Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto del
presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si veda nelle
note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.
Comma 6:
-- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria":
"Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria -
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul
corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e
contributiva a carico dei soggetti non residenti e di
quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni,
l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di
comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base
dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in
loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano
altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni
relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali
riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da
contratti di associazione in partecipazione, quando
l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le
modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma
1 con apposita convenzione.
Omissis.".
Comma 7:
---- Si riporta il testo del comma 2, lett. a) del
citato articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106 recante " Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Semplificazione fiscale - 1. omissis.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di cui
all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante
"Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese",
nonche' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo nei riguardi di tali imprese,
assicurando altresi' una maggiore semplificazione dei
relativi procedimenti e la riduzione di sprechi
nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a
controlli di natura amministrativa disposti nei confronti
delle predette imprese devono essere oggetto di
programmazione da parte degli enti competenti e di
coordinamento tra i vari soggetti interessati.
Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinati
modalita' e termini idonei a garantire una concreta
programmazione dei controlli in materia fiscale e
contributiva, nonche' il piu' efficace coordinamento dei
conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese
da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza,
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva,
dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio
telematico di dati e informazioni fra le citate
Amministrazioni. Con il medesimo decreto e' altresi'
assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle
predette Amministrazioni informa preventivamente le altre
dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine
delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini
delle attivita' di controllo di rispettiva competenza. Gli
appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto
possibile, eseguono gli accessi in borghese; (55)
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali
delle imprese disposti dalle amministrazioni locali
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze
di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed
agenzie regionali e locali comunque denominate, devono
essere oggetto di programmazione periodica. Il
coordinamento degli accessi e' affidato al comune, che puo'
avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di
cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente; (55)
3)
4)
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si
applicano ai controlli ed agli accessi in materia di
repressione dei reati e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' a quelli
funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica
incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si
applicano altresi' ai controlli decisi con provvedimento
adeguatamente motivato per ragioni di necessita' ed
urgenza;
Omissis".
Comma 8:
-- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 44. (Partecipazione dei comuni all'accertamento)
- I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle
persone fisiche secondo le disposizioni del presente
articolo e di quello successivo .
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in
essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate,
prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai
sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano
una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei
soggetti passivi.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala
all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli
elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle
persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti
ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione
atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti,
provati da idonea documentazione, possono essere segnalati
dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con
riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma
comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento
della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo.
Comma soppresso.
Comma soppresso.
Comma soppresso.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e
quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle
amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di
rispondere gratuitamente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la
pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero
di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei comuni per favorire la
partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le
modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria
riservatezza .".
Comma 10-bis:
--Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 2
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate) - 1. -
5-bis. (omissis).
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e
iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si
applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette
somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i
periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i
quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento, e'
sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate
e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche
con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente
medesimo con identificativo fiscale diverso da quello
indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i
soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre
2011 sono prorogati di un anno.
5-ter. - 36-vicies quater. (Omissis).".



 
Art. 11 bis
Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di
acquisizione delle informazioni finanziarie

1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Per il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 si veda nelle
note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.
--Per il testo dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda nelle
note al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge.



 
Art. 12
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro
e contrasto all'uso del contante

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.
1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.».
2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito gratuita;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita' di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non puo' superare la percentuale dell'1,5 per cento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole cosi' definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale ».



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49. (Limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore) - 1. E' vietato il trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore oggetto di trasferimento, e'
complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il
trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con
piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia
essere eseguito per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei
soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di
cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e,
nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del
deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 1000 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla
banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il
codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati
moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero
che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di
procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non puo' essere pari o superiore a 1.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo
deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane
S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati
identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e
la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'articolo
11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla
lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'articolo 494 del codice di
procedura civile.
18.
19.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 30 aprile 2008.".
Comma 1-bis:
-- Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 58. (Violazioni del Titolo III) - 1. Fatta salva
l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40
per cento dell'importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta
nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento
del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute
nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51,
comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento
dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero
del conto.
7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi,
la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque
essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi
superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e'
aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a
cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono
aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui
al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo
inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del
libretto stesso."
Comma 5:
-- La Raccomandazione della Commissione europea 18
luglio 2011, n. 2011/442/UE, sull'accesso al conto corrente
di base e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2011, n. L
190.
Comma 8:
-- Per il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,
modificato dalla presente legge, recante "Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia" si veda nelle note
all'articolo 6-bis - Il Titolo VI e' rubricato:
"Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti
con i clienti".
--Il Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11 e' rubricato "Diritti ed obblighi delle parti".
Comma 10:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge di stabilita' 2012":
"Art. 34 (Deduzione forfetaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione carburanti) - 1. Per
tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e
fino a 2.064.000,00 euro;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1
nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun
periodo di imposta assumono quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma
1.
3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da:
«nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012»
fino alla fine del secondo periodo.
4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina
con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
rispettivamente fissate:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad
euro 473,20 per mille litri di prodotto:
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad
euro 473,70 per mille litri di prodotto.
5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal
comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior
onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,
comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da
1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in
65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei commi 4 e 5.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le transazioni regolate con carte di
pagamento presso gli impianti di distribuzione di
carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite
sia per l'acquirente che per il venditore.".
Comma 11:
-- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 51. (Obbligo di comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al
presente Titolo) - 1. I destinatari del presente decreto
che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti
delle loro attribuzioni e attivita', hanno notizia di
infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono
entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle
finanze per la contestazione e gli altri adempimenti
previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche
alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti
controlli di natura fiscale.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari,
assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari,
la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da
Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla
banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua
l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla
comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia'
effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di
trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione
sospetta non e' tenuto alla comunicazione di cui al comma
1.".



 
Art. 13

Anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita'». L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.(Soppresso).



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale", come modificati dal comma 14 del presente
articolo:
"Art. 8 (Imposta municipale propria) - 1. L'imposta
municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno
2014, e sostituisce, per la componente immobiliare,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli
immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al
possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze
della stessa. Si intende per effettiva abitazione
principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione non si applica
alle unita' immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile
il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti
abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e'
dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per
cento. La predetta aliquota puo' essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale
adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione,
sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo
periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti
percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di
cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata entro il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui
al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla meta'
anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui
abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito della
facolta' prevista dal presente comma, i comuni possono
stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente
a determinate categorie di immobili.
Art. 9 (Applicazione dell'imposta municipale propria) -
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
4.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei
criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale, senza
maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i
modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e
l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),
ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte
erariali sui redditi.".
Comma 2:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante
"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421":
"Art. 2 (Definizione di fabbricati e aree) - 1. Ai fini
dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato
l'area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione
e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui e' comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilita'
effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali . Il comune, su richiesta del contribuente, attesta
se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in
base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito
all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135
del codice civile.".
Comma 3:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
citato Decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 5 (Base imponibile) - 1. Base imponibile
dell'imposta e' il valore degli immobili di cui al comma 2
dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto , vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con
i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel
quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio
di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03;
per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno
1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30;
per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno
1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni
precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono esperire la procedura di
cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita e'
stata annotata negli atti catastali, ed estensione della
procedura prevista nel terzo periodo del comma 1
dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore
e' determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4.
5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da
quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e'
costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato
in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto , vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque.".
Comma 4:
-- Si riporta il testo vigente del comma 48
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica":
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata) - 1.-47.
(omissis).
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono
rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra
imposta.
49 - 100. (omissis).".
Comma 5:
-- Si riporta il testo vigente del comma 51 della
citata legge n. 662 del 1996:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata) - 1.-50.
(omissis).
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli
indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati
del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo
posto a base della rivalutazione operata ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
42 - 100. (omissis).".
Comma 6:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, recante
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali":
"Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale.. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all' articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. (sopresso).".
Comma 7:
-- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, recante "Ulteriori interventi correttivi di
finanza pubblica per l'anno 1994":
"Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati) - 1.
- 3. (omissis).
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo
2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 ;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso
.
3-ter.-14. omissis.".
Comma 8:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 43. (Immobili non produttivi di reddito
fondiario) - 1. Non si considerano produttivi di reddito
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.".
Comma 10:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 8. (Riduzioni e detrazioni dell'imposta) - 1.
L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o
inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e
l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi familiari dimorano abitualmente.
2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della
base imponibile di cui all' articolo 5. L'ulteriore
detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita
fino a concorrenza del suo ammontare ed e' rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale. Se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si
applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1, A8 e A9.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al
50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000 di
cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato,
fino a lire 500.000 , nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. La predetta facolta' puo' essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di
particolare disagio economico-sociale, individuate con
deliberazione del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari.".
-- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 504 del
1992:
"Art. 6. (Determinazione delle aliquote e dell'imposta)
- 1.-3. (omissis).
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata
dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di
cui all' articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del
presente comma si applicano a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di proprieta' o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa
coniugale.
4. (omissis).".
-- Si riporta il testo vigente del comma 56 della
citata legge n. 662 del 1996:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata) - 1. - 55.
(omissis).
56. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.
57 - 100. (omissis).".
Comma 12:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997:
"Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale.. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all' articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7. ".
-- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni":
"Art. 17 (Oggetto) - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85 .
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche
2-bis.omissis ".
Comma 13:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, nonche'
l'articolo 14 come modificato dalla presente legge, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale":
"Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale propria)
- 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono
il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
4.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei
criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale, senza
maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i
modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e
l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),
ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte
erariali sui redditi.
Art. 14. (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle
imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del
presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del
2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente,
alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei
tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette
regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n.
42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge
n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani,
continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in
base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi
urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la
possibilita' per i comuni di adottare la tariffa integrata
ambientale. (e' abrogato, con efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2013).
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali,
di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei compiti
attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione
della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.".
-- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa
presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del
tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se
dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' commessa la violazione .
6. ".
-- Si riporta il testo degli articoli degli articoli
23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale", cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 23 (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo
di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o
l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla
determinazione di questi, si applica la sanzione da lire
centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o
del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4.
4-bis. "
"Art. 53 (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa
presentazione della denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa
dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal
cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.
Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non
incidenti sulla determinazione di questa, si applica la
sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se
dovuta, e della sanzione.
4.
"Art. 76 (Sanzioni ed interessi) - 1. Per l'omessa
presentazione della denuncia, anche di variazione, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un
minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione
dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa
dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73,
comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo,
sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro
il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente all'avviso di
accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' commessa la violazione.
5.".
-- Si riporta il testo del comma 31 dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.", cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. - 1. - 30. (omissis).
31. Per l'omessa o infedele registrazione delle
operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le
sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si
applica la sanzione amministrativa dal duecento al
quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la
sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le
sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente e
contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
(omissis)".
-- Si riporta il testo dell'articolo 2752 del codice
civile:
"Art. 2752. (Crediti per tributi diretti dello Stato,
per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti
locali) - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore
i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute
secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle
persone fisiche, imposta sul reddito delle persone
giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta
regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui
redditi.
(Comma soppresso).
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme
relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello
dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla
pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni."
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.":
"Art. 2. (Misure in materia di riscossione) - 1. - 38.
(omissis).
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno.
40. - 45. (omissis)
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno.
".
-- Il decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia
e delle finanze emanato di concerto con il Ministero
dell'interno, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
2010, n. 117, reca "Certificazione, fino a tutto il 2009,
del maggior gettito dell'Imposta comunale sugli immobili
(ICI)."
-- Si riporta il testo vigente del comma 24
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010).":
"Art. 2. (Disposizioni diverse) - 1.- 23. (omissis).
24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali
di cui ai commi 39 e 46 dell' articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine del
31 maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita
certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno
2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante
dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45
del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006,
e successive modificazioni, con modalita' e termini
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. I
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito
accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello
relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o
alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale
ricadono, secondo modalita' stabilite dalla stessa regione
o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30
giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate
complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel
proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al
solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico
delle somme trasferite alla stessa regione o provincia
autonoma a titolo di rimborso del minor gettito
dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle
abitazioni principali.
omissis.".
Comma 14-bis:
-- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis del
citato articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011:
"Art. 7. (Semplificazione fiscale) - 1. - 2. (omissis).
2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
immobili ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni,
i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del
territorio una domanda di variazione della categoria
catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria
A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della
categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale.
Alla domanda, da presentare entro il 31 marzo 2012, deve
essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara
che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere
dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della
domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile necessari
ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
1994, e successive modificazioni."
omissis.
Comma 14-ter:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, del
decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28,
recante "Regolamento recante norme in tema di costituzione
del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed
adeguamento della nuova cartografia catastale.":
"Art. 3.(Immobili oggetto di censimento) - 1.
Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita'
immobiliari, come definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi
dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in
catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con
descrizione dei caratteri specifici e della destinazione
d'uso, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o
di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di
reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita'
reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i
seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle
piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per
l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi
e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di
volumetria inferiore a 150 m3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non
stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e),
nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con
paramento murario, qualora accessori a servizio di una o
piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di
iscrizione in catasto contestualmente alle predette
unita'.".
-- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, reca "Regolamento recante norme per
l'automazione delle procedure di aggiornamento degli
archivi catastali e delle conservatorie dei registri
immobiliari".
Comma 14-quater:
-- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, e' citato nelle note al comma 14-ter del
presente articolo.
-- Si riporta il testo vigente del comma 336,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005)":
"Art. 1 - 1. 335. (omissis).
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di
proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la
sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita'
immobiliari interessate la presentazione di atti di
aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al
D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,
qualora accertata, la data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai
soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di
notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla
richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono,
con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in
catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica
del classamento delle unita' immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento e la relativa
rendita. Si applicano le sanzioni previste per le
violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
(omissis).".
-- Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 28
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
recante "Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo
catasto edilizio urbano":
"Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3
sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da
stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel
possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque
implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella
consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa
dichiarazione deve essere corredata da una planimetria
delle unita' variate, redatta su modello fornito
dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle
norme di cui all'art. 7.
Art. 28. I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui
sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti
ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso
termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli
esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna
unita' immobiliare su apposita scheda fornita
dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa
Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici
tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze
di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge
17 agosto 1942, n. 1150.".
Comma 15:
-- il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle nota al
comma 6 del presente articolo.
Comma 16:
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione
di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma
dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16
giugno 1998, n. 191.", cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1.- 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre (3), e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali;
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale
e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa,
per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale
medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento
dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai
commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di
cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma
3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno
precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia
effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di
riferimento.
(omissis)".
-- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 138 del 2011, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica) - 1. - 10. (omissis).
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere
dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato
l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la
razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema
medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'. Resta fermo che
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e'
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di
reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta
e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa
si applica al reddito complessivo."
omissis.
Comma 17:
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, come modificato
dal coma 18 del presente articolo, e quello vigente
dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del
2011:
"Art. 2 (Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare) - 1. In attuazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione
rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente
articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai
comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro
territorio e con le modalita' di cui al presente articolo,
il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti
tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti
indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto
stabilito dal comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in
relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui
contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3,
con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi
del comma 8 del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a),
b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi
prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento
dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito
un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo
e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato
con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al
gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
fissata la percentuale della predetta compartecipazione e
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai
singoli comuni del relativo gettito, assumendo a
riferimento il territorio su cui si e' determinato il
consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto prevista dal presente comma e' fissata, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura
finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2
per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della
determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai
comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul
valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero
degli abitanti di ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale
relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto
resta attribuito allo Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a
statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei
predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente
provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove
sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel
riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni
standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche
della necessita' che una quota pari al 30 per cento della
dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base
al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del
Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre
dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo
puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade
il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali ai sensi
dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di
riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei
predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per
cento di cui al secondo periodo del presente comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,
lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al
21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti
erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che
confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al
gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di
finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota
di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo'
essere rideterminata sulla base dei dati definitivi,
tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito
del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
successivamente incrementata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente
alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote e delle quote
indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote
indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma
2, possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di
gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1,
lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione
della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed
equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7,
comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4
del presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per
cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in
relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite
ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante
per il controllo dell'evasione erariale o di tributi
locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura
comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo
utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di
somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato.
Art. 13.(Fondo perequativo per comuni e province) - 1.
Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la
neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in
conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.
42, le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo.
Il fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7,
comma 2. Tale fondo e' articolato in due componenti, la
prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei
comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le
predette quote sono divise in corrispondenza della
determinazione dei fabbisogni standard relativi alle
funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro
dinamica.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione.":
"Art. 27.(Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome) - 1. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi
derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e
all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento
comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le
procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il
principio del graduale superamento del criterio della spesa
storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.".
Comma 18:
-- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n.
23 del 2011, come modificato dal presente comma e'
riportato nelle note al comma 17.
Comma 19:
-- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n.
23 del 2011, come modificato dal comma 18 e' riportato
nelle note al comma 17.
-- Si riporta il testo vigente del comma 10
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 23 del
2011:
"Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
1. - 9. (omissis).
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.".
Comma 19-bis:
-- Il testo vigente dell'articolo 2, del citato decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' citato nelle note al
comma 18 del presente articolo.



 
Art. 14

Istituzione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa di cui al comma 29 e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.



Riferimenti normativi
Comma 4:
-- Si riporta il testo dell'articolo 1117 del codice
civile:
"Art. 1117. (Parti comuni dell'edificio.) - Sono
oggetto di proprieta' comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario
non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del
portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre
le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli
condomini.".
Comma 9:
-- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138, reca "Regolamento recante norme per la
revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe
d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi
criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione
dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".
-- Il citato decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, reca "Regolamento recante norme per
l'automazione delle procedure di aggiornamento degli
archivi catastali e delle conservatorie dei registri
immobiliari.".
Comma 11:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti":
"Art. 15. (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche) - 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento
in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di
esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la
prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati
di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla
chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10
comma 1, lettera i).".
Comma 12:
-- Si riporta il testo vigente del comma 1
dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.":
"Art. 17. (Regolamenti.) - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. - 4-ter. (omissis).".
-- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, reca "Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani.".
Comma 13-bis:
-- Il testo dell'articolo 2, come modificato
dall'articolo 13 della presente legge, e il testo vigente
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011
sono riportati nelle note al comma 17 dell'articolo 13.
-- Per il testo vigente dell'articolo 27 della citata
legge n. 42 del 2009 si veda nelle note al comma 17
dell'articolo 13.
Comma 14:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria":
"Art. 33-bis. (Servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche.) - 1.
A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica
istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni
la somma concordata in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6
settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale
importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei
confronti delle istituzioni scolastiche statali, del
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalita'
di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in
proporzione alla consistenza della popolazione scolastica,
sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al
relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione
finanziaria del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal
medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non
sono piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo
del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della
pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente comma, informando tempestivamente il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente
periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.".
Comma 22:
-- Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 12 dell'articolo 13.
Comma 26:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
citato decreto legislativo n. 23 del 2011:
"Art. 11. (Imposta municipale secondaria) - 1.
L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere
dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale,
per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale
sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni,
il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere
dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'
dettata la disciplina generale dell'imposta municipale
secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei
comuni, nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il
suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua
l'occupazione; se l'occupazione e' effettuata con impianti
pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto che
utilizza l'impianto per diffondere il messaggio
pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti
elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati
o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla
tipologia ed alle finalita' dell'occupazione, alla zona del
territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe
demografica del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della
dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono
disciplinati in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni
non e' obbligatoria e sono individuate idonee modalita',
anche alternative all'affissione di manifesti, per
l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge,
nonche' per l'agevolazione della diffusione di annunci di
rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, hanno la facolta' di disporre esenzioni ed
agevolazioni, in modo da consentire anche una piu' piena
valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale, nonche'
ulteriori modalita' applicative del tributo.".
Comma 28:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 19. (Istituzione e disciplina del tributo) - 1.
Salvo le successive disposizioni di raccordo con la
disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale,
le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle
funzioni amministrative di interesse provinciale,
riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti,
il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli
scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e
valorizzazione del suolo, e' istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo e' commisurato alla superficie degli
immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed e' dovuto dagli
stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti,
sono tenuti al pagamento della predetta tassa .
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare
entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno
successivo, il tributo e' determinato in misura non
inferiore all'1 per cento ne' superiore al 5 per cento
delle tariffe per unita' di superficie stabilite ai fini
della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non
sia adottata entro la predetta data la misura del tributo
si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione
della delibera prevista dal comma 3 e' fissato al 15
gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato
esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e' trasmesso in copia entro cinque giorni ai
comuni. Se la delibera non e' adottata nel predetto termine
il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo e' liquidato e iscritto a ruolo dai
comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative
norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e
le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei
termini di cui agli artt. 28 e 290 del T.U.F.L. approvato
con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni, sono integrati con apposita delibera
comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per
il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno,
e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al
comune spetta una commissione, posta a carico della
provincia impositrice, nella misura dello 0.30 per cento
delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite
le modalita' per l'interscambio tra comuni e province di
dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo .
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa
deduzione della corrispondente quota del compenso della
riscossione, e' versato dal concessionario direttamente
alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le
modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.".
Comma 35:
-- Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' riportato citato
nelle note al comma 12 dell'articolo 13.
Comma 39:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.":
"Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti) - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.".
Comma 45:
-- Si riporta il testo vigente dei commi da 161 a 170
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
"Art. 1. - 1. - 161. (omissis).
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li
hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione
dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale
cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere
effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le
quali i contribuenti possono compensare le somme a credito
con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti
dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti
locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate
tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per
l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione,
le modalita' ed i termini per l'effettuazione della
trasmissione dei dati.
171 - 1364. (omissis).".
-- Il testo vigente dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nelle note
al comma 12 del presente articolo.
Comma 46:
-- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 195
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
"Norme in materia ambientale", cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 195. (Competenze dello Stato.) - 1. (omissis)
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di
adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle attivita' produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro
nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti
urbani;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di
gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per
la determinazione delle garanzie finanziarie in favore
delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei
soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9
dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione
del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
presente decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di
qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite
dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si
trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui
parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al
fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle
norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni
della parte quarta del presente decreto, di forme di
semplificazione degli adempimenti amministrativi per la
raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti
destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita' di
istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da
adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l'individuazione
di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e
smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da
parte delle autorita' competenti, anche in conformita' a
quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE,
e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da
inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli
articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l'individuazione
delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie
per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi
dell'allegato D della parta quarta del presente decreto.
3. - 5. (omissis).".
Comma 47:
-- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 23 del 2011, n. 23, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle
imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del
presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del
2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente,
alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei
tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette
regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n.
42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge
n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali,
di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei compiti
attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione
della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.
omissis".



 
Art. 14 bis

Disposizioni in materia di riscossione dei comuni

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»;
2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse;
3) il numero 2) e' abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse.



Riferimenti normativi
Comma 1:
--Si riporta il testo del comma 2, del citato articolo
7 lettere gg quater e gg sexies come modificato dal
presente articolo, per le lettere gg-ter ) e gg-septies),
del decreto-legge n. 70 del 2011 si veda nelle note al
comma 13-octies) dell'articolo 10 della presente legge.
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera
gg-ter), «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle
proprie entrate, anche tributarie»;
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le
disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e
delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione
in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione
forzata immobiliare.
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il
sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina
uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i
quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
riscossione nonche' quelle gia' attribuite al segretario
comunale dall' articolo 11 del testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili
sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento
delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell'
articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e successive modificazioni;



 
Art. 15

Disposizioni in materia di accise

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca
"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative.".
Comma 3:
-- Si riporta il testo vigente del comma 154
dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996:
"Art. 1. - 1. - 153. (omissis).
154. La misura massima dell'imposta regionale sulla
benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata a
lire 50 a litro. L'operativita' di eventuali aumenti
erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione e'
limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario,
alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto
della citata imposta regionale, ove vigente.
(omissis)".
Comma 4:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante
"Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricita'.":
"Art. 6.(Aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante) - 1. L'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' aumentata a
euro 423,00 per mille litri di prodotto.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
1 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e
con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.
3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonche'
dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante
"Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni.":
"Art. 5. (Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori) - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista
nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci
con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5
tonnellate e' ridotta della misura determinata con
riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo
dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui
al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo
di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del
medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre,
rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di
gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o
in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il
medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita'
per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi
1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002,
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del
2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30
giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente
modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la parola: «purche'» sono aggiunte le seguenti:
«e nei limiti in cui»;
b) le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «il 15 per cento».".



 
Art. 16

Disposizioni per la tassazione
di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonche' alle unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita' inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 23
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 23 (Norme in materia tributaria) - 1. - 20.
(omissis).
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per
gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa
automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque
chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello
Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo e'
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i
termini da stabilire con Provvedimento del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In caso di
omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si
applica la sanzione di cui all'articolo 13 del Decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento
dell'importo non versato.
(omissis).".
Comma 9:
-- Il citato decreto legislativo n. 472 del 1997 reca
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".
-- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
reca "Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413.".
Comma 11:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 744 del
codice della navigazione:
"Art. 744. (Aeromobili di Stato e aeromobili privati.)
- Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e
quelli, di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi
istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della
Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea
internazionale sono considerati privati anche gli
aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di
dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili
utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche
occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della
sicurezza nazionale.".
Comma 15-bis:
-- Il citato decreto legislativo n. 471 del 1997 reca
""Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia
di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
-- Il citato decreto legislativo n. 472 del 1997 reca
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".



 
Art. 17

Canone RAI

1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonche' gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, reca "Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi".



 
Art. 18

Clausola di salvaguardia

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.».
b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la parola: «adottati» e' sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»; nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 40 (Disposizioni finanziarie) - 1. La dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835
milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro
per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo
periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della
manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.
1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1,
comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le
entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento
sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal
1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono
ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter,
secondo e terzo periodo non si applica qualora entro il 30
settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad
oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonche'
la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle
prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti
positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a
13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti
dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6,
dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo 23, commi
8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1,
articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 20,
articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del
presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463
milioni di euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di
euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per
l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563
milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011,
a 1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763
milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro
per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a
2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10,
comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo
18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al
2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto
a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari
importo, di una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti
di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".



 
Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori « scudati »
e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituita dalla seguente:
« 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e' persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e' complessivamente non superiore a euro 5.000 ».
3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000».
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita' ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.
12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e' dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e' il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attivita' finanziarie. Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita' finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attivita' finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».



Riferimenti normativi

Comma 1:
-- Si riporta il testo dell'articolo 13 della Tariffa,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di
bollo", cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 13 (Fatture, note, conti ed estratti di conti)

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 4:
-- Il testo vigente dell'articolo 13 della Tariffa,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e' citato nelle note al comma 1
del presente articolo.
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642:
"Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di
bollo assolta in modo virtuale) - Poste italiane s.p.a., le
banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di
acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta
provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per
esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dai
versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di
febbraio.".
Comma 6:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, recante "Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini.":
"Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del
territorio dello Stato) - 1. E' istituita un'imposta
straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza
l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in
Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati
dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di
informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per
cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la
regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di
eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno,
comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo
scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si
perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria
civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di
cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle
regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di
cui al comma 4, secondo periodo.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli
effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per
l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento
dell'imposta comporta, in materia di esclusione della
punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo,
l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente
articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma
l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le
stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il
direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche
dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo .
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle
attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da
una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate
ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
al 30 aprile 2010.
7. All' articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50».
7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la
regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate
ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. In tal caso gli effetti del
rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in
capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle
attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi
limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei
periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
destinate alle finalita' indicate all' articolo 16, comma
3.".
-- Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e 15
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e
successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti in
vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione
dei redditi di natura finanziaria, di emersione di
attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di
altre operazioni finanziarie.":
"Art. 12. (Rimpatrio) - 1. Nel periodo tra il 1°
novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati
fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso
gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie
detenute almeno al 1° agosto 2001, fuori del territorio
dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui
al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli
effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una
somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle
attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne'
compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o
contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere
destinate a qualunque finalita', rientrano nel patrimonio
personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente
nel reddito imponibile.
2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli
interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al
12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie
rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma
2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla
somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la
quotazione di mercato.
Art. 15. (Regolarizzazione delle attivita' finanziarie
detenute all'estero) - 1. In conformita' alle disposizioni
del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia
di libera circolazione dei capitali, gli interessati che
comunque detengono all'estero alla data di entrata in
vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono
conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad
eccezione del comma 8, relativamente alle attivita'
finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il
versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1,
ovvero con le modalita' indicate all'articolo 12, comma 2,
nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.
2. Gli interessati presentano agli intermediari la
dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle
attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando
per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma
1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui
all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve
essere allegata una certificazione degli intermediari non
residenti che attesta che le attivita' corrispondenti agli
importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi
intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero
versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di
cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative
comunicazioni e attestazioni con le modalita' di cui
all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del
1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso
articolo.".
Comma 7:
-- Il testo vigente dell'articolo 13 della Tariffa,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e' citato nelle note al comma 1
del presente articolo.
Comma 8:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, del
citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350:
"Art. 11. (Definizioni) - 1. Ai fini delle disposizioni
di cui al presente capo, si intende per:
a) «interessati», le persone fisiche, gli enti non
commerciali, le societa' semplici e le associazioni
equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) «intermediari», le banche italiane, le societa'
d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma
1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa' di
gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle
attivita' di gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio
iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del
predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili
organizzazioni in Italia di banche e di imprese di
investimento non residenti;
c) «decreto-legge n. 429 del 1982», il decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria;
d) «decreto-legge n. 167 del 1990», il decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,
recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori;
e) «decreto-legge n. 143 del 1991», il decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni,
recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio;
f)
g) «decreto legislativo n. 319 del 1998», il decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino
dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
h) «decreto legislativo n. 74 del 2000», il decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205.".
-- Il Capo III del citato decreto legislativo n. 241
del 1997, n. 241, e' rubricato "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.", cita Disposizioni in materia di
riscossione.
Comma 9:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito.":
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo) -
Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni ;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
Comma 24:
-- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante
"Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle
attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994.", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 11.- 1. E' istituito per l'anno 1994 un tributo
straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al
reddito complessivo relativo all'anno 1994, e' dovuto nella
misura di:
a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore
a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;
b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore
a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;
c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore
a lire 500 milioni.
2. Il pagamento del tributo e' effettuato nei termini e
con le modalita' previste per il versamento del saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per
l'anno 1994.
3. E' istituito un tributo straordinario dovuto dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche. Il tributo e' pari all'uno per cento del
reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui
dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento,
relativo al periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del
tributo e' effettuato nei termini e con le modalita'
previste per il versamento del saldo dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto
periodo di imposta.
4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili
ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai
soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' nel
territorio dei comuni individuati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre
1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.
5.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni e i rimborsi, nonche' per il contenzioso dei
tributi di cui ai commi 1 e 3, si applicano le disposizioni
previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta di bollo.
7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente
articolo sono riservate all'erario e concorrono alla
copertura degli oneri recati dal presente decreto e di
quelli relativi al servizio del debito pubblico. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di
quanto previsto dal presente comma.".



 
Art. 20

Riallineamento partecipazioni

1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate di pari importo da versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.
1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.



Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a 14
dell'articolo 23 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98:
"Art. 23 (Norme in materia tributaria) - 1. - 11.
(omissis).
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e
civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attivita'
immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i
seguenti:
«10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di
avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
applicare i principi contabili internazionali di cui al
regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di
controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai
sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad
imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale
della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio
consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite
nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di
partecipazioni.».
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle
operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di
operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a
quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione
entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12
decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2012." omissis.
Comma 3:
-- per il testo vigente dei commi da 12 a 14,
dell'articolo 23 del citato decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, si veda nelle note al comma 1 del presente articolo.



 
Art. 21

Soppressione enti e organismi

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli enti soppressi e' rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell' INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonche' tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione commissariale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e rappresentativita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche e' soppressa. ALLEGATO A
Parte di provvedimento in formato grafico


20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, d'intesa anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni ed i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2001):
"19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di
custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi,
di proprieta' degli enti previdenziali, restano alle
dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto
dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165."
-- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"33. Eccedenze di personale e mobilita' collettiva.
(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art.
16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs.
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12
del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono
tenute ad osservare le procedure previste dal presente
articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla
ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli
atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al
presente articolo da parte del dirigente responsabile e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo
il dirigente responsabile deve dare un'informativa
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre
amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il
personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del
2009."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 2 e 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza):
"1. ..... Omissis......
2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il
consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei
sindaci; d) il direttore generale.
3-6......Omissis......."
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8-11...... Omissis......"
--Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati
nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto
nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso
superare la percentuale del diciotto per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 66, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012):
"66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di
razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di
euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e
16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo
periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono
versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato."
--Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 62, le Autorita' di bacino coordinano e
sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como, con particolare riguardo all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di
bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione
dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione."
--La legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'"
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n.
270, S.O.



 
Art. 22

Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, escluse le societa', che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificita' dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole «entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.»
7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis del citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma 26 del medesimo articolo, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, sono individuate le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Puo' altresi' delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal fine utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.
9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti:
"7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in societa' co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette e da tasse.
"7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata dalle societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della societa' richiedente».



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 10. Agenzie fiscali.
1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in
deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II
del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro
istituzione si provvede secondo le modalita' e nei termini
ivi previsti."
--Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. 2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."
--Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6."
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti
in materia di spettacolo e attivita' culturali),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010,
n. 100, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 . 3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono
emanati entro il 31 dicembre 2012."
La legge 25 marzo 1997, n. 68 recante "Riforma
dell'Istituto nazionale per il commercio estero" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1997, n. 72.



 
Art. 23
Riduzione dei costi di funzionamento di Autorita' di Governo, del
CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province.

1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;
b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;
c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parita', il voto del Presidente vale doppio.
2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Commissione»;
c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con non meno di quattro voti favorevoli sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso.
2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli», sono sostituite dalle seguenti: «con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui ai commi terzo e quarto»;
b) all'ottavo comma le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorita' amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.»
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilita' previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Composizione del Consiglio).
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;
c)sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
2. L'Assemblea elegge in unica votazione due vice presidenti »;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei componenti»;
2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei rappresentanti»;
2) il comma 10 e' soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonche' gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore rappresentativita' nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita' del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986.
12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' soppresso il terzo periodo.
13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale e' composto da non piu' di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalita' di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.
17. Il Presidente della Provincia e' eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalita' stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.
20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.
20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.
22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, nono comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 .I predetti regolamenti sono sottoposti al
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il
Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' in
relazione alle norme del presente decreto, e successive
modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con
proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal
ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine
suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime
devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme
del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso,
trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate osservazioni, i regolamenti
divengono esecutivi."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, come modificato dalla
presente legge:
"2. E' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica e'
aumentato fino a trecentocinquanta unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il
regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico che
intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto
applicabili.
Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma,
prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di
direttore generale e di vicedirettore generale,
determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde
del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni
relative alla nomina del direttore generale e del
vicedirettore generale sono adottate dalla Commissione. Per
il supporto delle attivita' della Commissione e del
Presidente puo' essere nominato, su proposta del
Presidente, un segretario generale.
Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono
attribuiti dalla Commissione, anche in sede di
inquadramento, con deliberazione.
Al personale in servizio presso la Commissione e' in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali
o industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici
concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi
requisiti di competenza ed esperienza nei settori di
attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi sono
indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono
secondo i bandi appositamente emanati.
La Commissione, per l'esercizio delle proprie
attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero di centoventicinque unita'.
La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza,
previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle
deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta
giorni."
-- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 4
giugno 1985, n. 281 (Disposizioni sull'ordinamento della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per
l'identificazione dei soci delle societa' con azioni
quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il
credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279,
80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari
e disposizioni per la tutela del risparmio), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Il regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale di cui al terzo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge,
e' deliberato dalla Commissione nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Qualora a tale data risultino in vigore,
nella materia, norme regolamentari emanate in virtu' di
previgenti disposizioni legislative, la Commissione
provvede ai necessari adeguamenti.
Per il periodo di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Commissione puo', in
eccedenza al limite stabilito dall'ottavo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge,
e con le modalita' ivi previste, assumere dipendenti con
contratto a tempo determinato in numero non superiore a 25
unita'. I relativi contratti non possono in ogni caso
eccedere la durata di tre anni a decorrere dalla data
suddetta.
Per lo stesso periodo la Commissione puo' ulteriormente
avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche
economici e di aziende e istituti di credito. Detto
personale, sommato a quello di uguale provenienza gia' in
servizio in forza di provvedimenti nominativi di messa a
disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore
della legge 30 aprile 1981, n. 175 , non puo' superare le
cento unita'.
Il personale di cui al precedente comma e' individuato
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione
presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di
avviso che specifichi i profili professionali richiesti, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed e'
assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli
interessati, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 .
La Commissione con proprie deliberazioni da' attuazione
alle norme di cui ai commi terzo e quarto.
L'inquadramento in ruolo del personale di cui
all'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1981,
n. 175 , e' effettuato nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale. Ultimate
le relative operazioni, e' altresi' inquadrato in ruolo il
personale che, alla stessa data, presta servizio presso la
Commissione in forza di provvedimenti nominativi adottati
ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 , e, successivamente, il
personale chiamato in servizio ai sensi dei precedenti
terzo e quarto comma. Al personale in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175 , e'
corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella
del provvedimento che dispone l'inquadramento, una
indennita' determinata con il regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale. Tale
indennita' e' pari alla differenza tra il trattamento
economico effettivamente percepito nello stesso periodo e
quello che sarebbe spettato al personale suddetto in base
alle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216
, come modificato dall'articolo 1 della citata legge 30
aprile 1981, n. 175.
L'inquadramento ha luogo, a domanda dell'interessato,
nella posizione determinata da apposita commissione
esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della
valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi
predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei
titoli culturali, professionali e di merito con particolare
riguardo alla qualita' del servizio prestato, della durata
del periodo di effettivo servizio presso la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, delle qualifiche e
dei gradi rivestiti, nonche' delle anzianita' maturate
presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. La
Commissione esaminatrice, composta da non meno di tre
membri, e' presieduta dal presidente o da un componente
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono
essere scelti tra docenti universitari ovvero tra esperti
che non abbiano con la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le
materie oggetto dell'esame colloquio sono determinate dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, in
relazione ai profili professionali corrispondenti alle
qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione
delle altre modalita' per l'espletamento delle operazioni
di inquadramento.
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono
assunte dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
Il trattamento economico del personale inquadrato in
ruolo cessa di essere a carico delle amministrazioni e
degli enti di appartenenza a partire dalla data della
relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale
per le societa' e la borsa. Il personale che non richieda
l'inquadramento in ruolo restera' a disposizione della
Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima,
fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in
applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 .
A richiesta degli interessati, le amministrazioni e gli
enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme
necessarie per la costituzione della posizione assicurativa
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero
periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza
sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta
assicurazione generale.
Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente
comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa i capitali necessari per la
ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonche' dei
trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque
denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel
ruolo della Commissione aveva diritto.
Ai fini del trattamento di previdenza per il personale
proveniente dalle amministrazioni statali si provvedera',
da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione
delle somme maturate dagli interessati a titolo di
buonuscita."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art 1. 3. La ricognizione delle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente
dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
"Art. 1 . 3. Sono organi dell'Autorita' il presidente,
la commissione per le infrastrutture e le reti, la
commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio.
Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito dal
presidente dell'Autorita' e da quattro commissari. Il
consiglio e' costituito dal presidente e da tutti i
commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali
vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il
voto indicando due nominativi, uno per la commissione per
le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per
i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o
di impedimento di un commissario, la Camera competente
procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in
carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei
componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri quando
mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria
non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo
2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 . Il
presidente dell'Autorita' e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle
comunicazioni. La designazione del nominativo del
presidente dell'Autorita' e' previamente sottoposta al
parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi
dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481."
-- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 33.Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da
centrali di committenza.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo
ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o
consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute
all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono
affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare le funzioni di stazione appaltante di
lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e
trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla
base di apposito disciplinare che prevede altresi' il
rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita'
espletate, nonche' a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia
affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici."
-- Si riporta il testo dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 1980):
"Art. 47 . 2. I dipendenti dello Stato e di altre
pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti degli enti
e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla
vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento
e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di
Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il
periodo durante il quale esercitano le loro funzioni,
conservando per intero il trattamento economico loro
spettante, in misura comunque non superiore a quella
dell'indennita' percepita dai membri del Parlamento."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 1 Livellamento remunerativo Italia-Europa 1. Il
trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto, in funzione della carica ricoperta o
dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed
incarichi di vertice o quali componenti, comunque
denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A, non puo' superare la
media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti
economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe
cariche e incarichi negli altri sei principali Stati
dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di
autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento
economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in
funzione della carica ricoperta non puo' superare la media
ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti
dei Parlamenti nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre
che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del
medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori
generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi
equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai
fini del presente comma per trattamento economico
omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni
e delle indennita' a carico delle pubbliche finanze
percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' istituita una Commissione, presieduta dal
Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di
chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che
durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio
di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla
ricognizione e all'individuazione della media dei
trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno
precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle
previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo
contenute nel Documento di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In
sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e' adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a
stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le
informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione
riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate
entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il
31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, norme di principio in materia di
coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la propria legislazione
alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni
stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che
siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa
non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in
via esclusiva, del trattamento economico
dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a
decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e,
comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennita'
che non siano stati ancora determinati alla data di entrata
in vigore del presente decreto."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni (Norme
sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro):
"3.Procedura di nomina dei componenti.
1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del
precedente articolo 2 sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica.
2. I membri di cui al comma 1, lettere b) e c), del
precedente articolo 2 sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri."
-- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata
legge n. 936 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
"4.Procedura di nomina dei rappresentanti.
1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei
membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri da' avviso di tale scadenza e dei termini di cui
al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale,
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti
delle categorie produttive di cui all'articolo 2.
2-bis. I rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le
designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei ministri.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta
giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce
l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le
organizzazioni designanti.
4. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle
organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del
medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate.
5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire
tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il
grado di rappresentativita', con particolare riguardo
all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture
organizzative, alla consistenza numerica, alla loro
partecipazione effettiva alla formazione e alla
stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali
di lavoro e alle composizioni delle controversie
individuali e collettive di lavoro.
6. Analoga documentazione, a tutela dei propri
interessi, possono fornire, entro i successivi trenta
giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni
controinteressate.
7. Il ricorso e' deciso, udite le parti, entro
quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche alle imprese a carattere nazionale a gestione
pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le
quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della
rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli
interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi
necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di
rappresentativita' nel settore di appartenenza, con
particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice
occupazionale.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si
applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM,
le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi
deliberanti, nonche' ai rappresentanti dei liberi
professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli
ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in
volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10."
-- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, del
citato decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. E' altresi' abrogata,
o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile
con le disposizioni di cui al presente articolo."
-- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"8.Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul
potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112."
-- Si riporta il testo dell'articolo 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
"141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali
e provinciali.
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di
sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 186,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010):
"186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica
e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico
comunale di cui all' articolo 11 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del
difensore civico comunale possono essere attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore civico della
provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
tale caso il difensore civico provinciale assume la
denominazione di «difensore civico territoriale» ed e'
competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento
della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale di cui all' articolo 17 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di
articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco
dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due
consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori,
nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)
costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e
delle relative risorse e con successione dei comuni ai
medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni
altro effetto."



 
Art. 23 bis
Compensi per gli amministratori con deleghe delle Societa'
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le societa' non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e' determinato il compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvedera' a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo.
3.Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile che non potra' risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa, e che dovra' essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4.Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli di amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1, non potranno superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro per la societa' controllante e dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita' e trasparenza.
5.Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si
interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti
giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la
partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita'
imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o
finanziaria."
-- Si riporta il testo degli articoli 2359 e 2389 del
codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati."
"Art. 2389. Compensi degli amministratori.
I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto
di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura
emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformita' dello statuto e'
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche."



 
Art. 23 ter

Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un tetto massimo per i rimborsi spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono versate annualmente al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"3. Personale in regime di diritto pubblico. 1. In
deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421."



 
Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni di eta'.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»;
- al comma 4, la parola «2013» e' sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»;
- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»
- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».
17-bis.Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.
26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1o gennaio 2011.
31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".



Riferimenti normativi
Riferimenti normativi:
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'."
-- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 12
del presente articolo :
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma
inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate
a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianita' contributive non e'
gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine
servizio si effettua secondo le regole di cui al citato
articolo 2120 del codice civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all' articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'
articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all' articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941,
n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all' articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All' articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le
economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono
nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera b-bis),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020".
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all' articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall' articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'
articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le
previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l' articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All' articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente.
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l' articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l' articolo 21, comma 4, e l' articolo 40, comma
3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all' articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'
articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all' articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista."
-- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni (Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento):
"18.Reintegrazione nel posto di lavoro. Ferme restando
l'esperibilita' delle procedure previste dall'articolo 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai
sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di
imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel
posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che
nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se
ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro
di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo
comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo
un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in
ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di
fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di
lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni
dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso il servizio, ne' abbia richiesto entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei
termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo
comma e' provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del
codice di procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni giorno di
ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 21, del
citato decreto-legge n. 138 del 2011:
"21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «anno
scolastico e accademico» sono inserite le seguenti:
«dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del
presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento entro il 31 dicembre 2011."
-- Si riporta il testo dell'articolo 22-ter, comma 1,
del citato decreto-legge n. 78 del 2009:
"Art. 22-ter Disposizioni in materia di accesso al
pensionamento
1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni
(Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria):
"6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza
di un requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno
quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il
primo semestre dell'anno;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma
e al comma 7."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, della
citata legge n. 335 del 1995:
"6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni
urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di
lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di
liquidazione delle pensioni, nonche' di regolarizzazione di
adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti
dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province
della regione siciliana), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2001, n. 417:
"2. 1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che
l'opzione ivi prevista e' concessa limitatamente ai
lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che
abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema
contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo e'
comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il
diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del
presente decreto."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 23, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dalla
presente legge:
"23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la
pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei
requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti
dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo, a condizione che
abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema
medesimo."
-- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti):
"10.Sordomuti ultrassessantacinquenni.
Con effetto dal 1° maggio 1969, in sostituzione
dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65
anni di eta', sono ammessi su comunicazione delle
competenti prefetture all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a
carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21
luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni e
integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale da'
comunicazione della data di inizio del pagamento della
prima mensilita' della pensione sociale ai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che
sospendono, dalla stessa data, la corresponsione
dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato
agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo
di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al
precedente comma."
-- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili):
"19.Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze
economiche.
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui
agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal
primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di
65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono
ammessi al godimento della pensione sociale a carico del
fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la
differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione
sociale e quello della pensione di inabilita', viene
corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno
con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS da' comunicazione della data di inizio del
pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della
pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della
disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara'
tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli
interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7, della
citata legge n. 335 del 1995:
"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati le modalita' e i termini di presentazione
delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di
cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato
sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico
di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della
citata legge n. 243 del 2004:
"9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e'
confermata la possibilita' di conseguire il diritto
all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in
presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni
per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione."
-- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"4.Procedura per la dichiarazione di mobilita'.
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300
, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
"7.Indennita' di mobilita'.
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita'
per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e'
corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente
misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, L. 27
febbraio 1985, n. 49 . Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per
la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita',
le modalita' per la restituzione nel caso in cui il
lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un
periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, L. 9
marzo 1989, n. 88 , un contributo transitorio calcolato con
riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo
integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di
aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in
misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso
al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in
corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al
versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i
periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di
aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui
all'art. 22, L. 11 marzo 1988, n. 67 , per la parte a loro
carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88 .
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3,
sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste
dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui
all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre
1968, n. 1115 , e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni."
"24.Norme in materia di riduzione del personale.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a
12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e
che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"2. 28. In attesa di un'organica riforma del sistema
degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali
ed acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure
per il perseguimento di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi."
-- Si riporta la Tabella B allegata alla citata legge
n. 243 del 2004:
Tabella B

Parte di provvedimento in formato grafico

-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1,
comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247:
"11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
citata legge n. 335 del 1995:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
"Art. 1 Delega al Governo per la revisione della
disciplina in tema di lavori usuranti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di
concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari
lavori o attivita' e che maturano i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la
possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al
pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli
previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti,
secondo i principi e criteri direttivi di cui all' articolo
1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre
2007, n. 247. Restano ferme le modalita' procedurali per
l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei
commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al
comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai
sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a
prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti
tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la
copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un
criterio di priorita', in ragione della maturazione dei
requisiti agevolati, e, a parita' degli stessi, della data
di presentazione della domanda, nella decorrenza dei
trattamenti pensionistici."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare,
a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e
il regime di decorrenza del pensionamento vigente al
momento della maturazione dei requisiti agevolati, le
seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre
1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai
soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti
categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come
definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6
ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non
inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per
l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio
2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro
che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1°
luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori
che prestano la loro attivita' per almeno tre ore
nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto
decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro
di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali
operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto
nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si
applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro
previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di
tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti
staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso
continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee
di produzione, alla manutenzione, al rifornimento
materiali, ad attivita' di regolazione o controllo
computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato
e' esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1
abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui
alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo
le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione
dei requisiti, negli ultimi dieci di attivita' lavorativa,
per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre
2017;
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa
complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1°
gennaio 2018.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si
tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle
attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d),
con esclusione di quelli totalmente coperti da
contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori
dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla
Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti
agli incrementi della speranza di vita previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i
lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico in presenza dei seguenti
requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il
30 giugno 2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno
rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il
31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati per
lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due
anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita'
contributiva ridotta di una unita' rispetto ai requisiti
indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
d) per l'anno 2011, un'eta' anagrafica inferiore
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di due unita' rispetto ai
requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima
Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre
2011, la riduzione del requisito di eta' anagrafica
prevista al comma 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette
attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi
all'anno da 72 a 77.
6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'
considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a) e b)
del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per
il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del periodo di
tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento
per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla
lettera b). Qualora il lavoratore di cui ai commi 6 e 6-bis
abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle
altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal
predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il
periodo complessivo in cui sono state svolte le attivita'
di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un
periodo superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per
l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai
requisiti previsti nell'assicurazione generale
obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono
cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente
articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano,
fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con
effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata
in vigore del presente decreto purche', in ogni caso,
successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro."
-- Si riporta il testo dell'articolo 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2001):
"23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di
sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui
attivita' e' venuta a cessare a causa della definitiva
chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici
previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.
153, il numero delle settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se
l'attivita' si e' protratta per meno di cinque anni, a
1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
e a 1,25 se superiore a tale limite."
--Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
"Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
maggio 1995, n. 122, S.O.
--La legge 27 dicembre 1941, n. 1570 recante "Nuove
norme per l'organizzazione dei servizi antincendi" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1942, n. 27.
--Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
n. 400 del 1988 si veda nelle note all'articolo 22.
--Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. -Legge
finanziaria 2000):
"43. Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello
Stato Spa.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle
Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908,
n. 418, e' soppresso. A decorrere dalla medesima data e'
istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale
e' iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa
data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello
Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di
ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione
previdenziale complessiva conforme all'anzianita'
assicurativa ed all'anzianita' contributiva vantata presso
il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianita' connesse
all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di
ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico
dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista
dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti
previsti a copertura degli oneri per le anzianita'
assicurative e le anzianita' contributive connesse
all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di
ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano
dalla contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31
dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i
trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da
liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le
regole previste dalla normativa vigente, presso il
soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del
Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo
comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un
comitato amministratore, la cui composizione ed i cui
compiti sono determinati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione
del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla
data di cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il
personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via
esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei
limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine di
due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS,
valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede
attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla
Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i
contratti di programma in essere tra il Ministero dei
trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato
Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono definite le modalita' di
inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la
Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed
amministrazioni interessati sono regolati da apposite
convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo
sono definite con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive
modificazioni ed integrazioni (Disposizioni in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi), come modificato
dalla presente legge:
"1.Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e
di anzianita'.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a
due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per
invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite
dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che
non siano gia' titolari di trattamento pensionistico
autonomo presso una delle predette gestioni, e' data
facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non
coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo
precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica."
-- Si riporta il testo dell'articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni:
"Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il
personale in servizio presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici
non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo'
chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del
quinquennio antecedente la data di maturazione della
anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di
esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di
ciascun anno a condizione che entro l'anno solare
raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo
richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si
applica al personale della Scuola.
1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non
sono reintegrabili negli anni nei quali puo' essere
presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo
periodo del medesimo comma 1.
2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta
dando priorita' al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale
per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al
dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al
cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo
attivita' di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non governative che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento.
Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di
esonero gli importi del trattamento economico posti a
carico dei fondi unici di amministrazione non possono
essere utilizzati per nuove finalita'.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti
limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse
rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante
durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile
con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese
dal dipendente come lavoratore autonomo o per
collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e
consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e'
consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui
possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di
appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione
alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in
posizione di esonero dal servizio, certificate dai
competenti organi di controllo, possono procedere, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di
eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale
anno.
7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
il collocamento a riposo previsto dal proprio
ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e quelli disposti con riferimento alle domande di
trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano,
con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi
previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia'
adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i
dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di
impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali
comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni
pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita'
contributiva dei dipendenti interessati."
--Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 si veda nelle note all'art.
23-bis.
-- La legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.
--Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
-Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
-- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"34.Trattamenti pensionistici e di disoccupazione.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo."
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 788, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2007):
"1. 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori
a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e'
corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico
dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque
non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare,
con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a
quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i
requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera a
favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La
misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza
ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di
centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la
certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che
dia diritto alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e
di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di
cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennita' di
maternita', e' corrisposto per gli eventi di parto
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento
economico per congedo parentale, limitatamente ad un
periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito
preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita'
di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo
si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per
ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le
prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a
valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151."
-- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
-- Si riporta il testo dell'articolo 38 della
Costituzione:
"38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera."
-- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi :
"Art. 17 Tassazione separata . 1. L'imposta si applica
separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati allelettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
[]
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46 ;
c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al
comma 2 dell'art. 49 , se il diritto all'indennita' risulta
da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto
nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque
percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive,
a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'articolo 1 bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con
modificazioni, dallalegge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia
delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di 5 anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di 5 anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma
1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al
conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche
in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita
di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate
nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del
capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo
intercorso tra la costituzione della societa' e la
comunicazione del recesso o dell'esclusione, la
deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio
o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni;
m)
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
5 anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte
o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
c), quinto e sesto periodo."
-- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 19. Indennita' di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito
per un importo che si determina riducendo il suo ammontare
delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.
Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla
percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute
ovvero rimborsando quelle spettanti.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato
reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile
in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita
dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla
durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per
il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata
agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita',
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e'
maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del
contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del
contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2, e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
[4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne
e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla
meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
di fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate
alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17. ]
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 23
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
-- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 22-bis,
del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"22-bis. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al
31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui
importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui,
sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al
5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino
a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione
il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti
importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti
che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle
aziende private del gas e per il personale gia' addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione
e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a
conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della
corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini
dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a
fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di
perequazione, secondo modalita' proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e'
erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta,
all'entrata del bilancio dello Stato."



 
Art. 25

Riduzione del debito pubblico

1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, e' versata all'entrata del bilancio dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 (Misure urgenti per il
differimento di termini in materia ambientale e di
autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di
emissione di anidride carbonica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111:
"4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono stabilite le procedure di versamento
all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della
vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la
successiva riassegnazione, per le attivita' stabilite
dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 27 ottobre 1993, n 432. (Istituzione del Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato):
"2.Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 239,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010):
"239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita' previste ai sensi dell' articolo 7-bis del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169."
-- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico. (Testo A):
"44. (L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste
dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di
Stato in circolazione. (L).
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato
consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e successive modificazioni. (L).



 
Art. 26

Prescrizione anticipata delle lire in circolazione

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 (Misure urgenti per il
differimento di termini in materia ambientale e di
autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di
emissione di anidride carbonica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111:
"4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono stabilite le procedure di versamento
all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della
vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la
successiva riassegnazione, per le attivita' stabilite
dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzione del Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato):
"2.Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 239,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010):
"239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita' previste ai sensi dell' articolo 7-bis del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169."
-- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico. (Testo A):
"44. (L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste
dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di
Stato in circolazione. (L).
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato
consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non
si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e successive modificazioni. (L).



 
Art. 27

Dismissioni immobili

1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 33-bis.
(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni, Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui al presente articolo e' promosso dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 3 ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva all'avvio delle iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita' di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivita' relative all'attuazione del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullita' i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".»
2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter.
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche' per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilita' del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprieta' della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu' Enti territoriali, il potere d'impulso puo' essere assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprieta' dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del presente decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalita' di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche' di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni gia' inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volonta' dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualita' di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo' essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale e' riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalita' di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalita' di superamento delle criticita', anche tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita' di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o piu' accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avocare a se' la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facolta' e' riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilita' e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, puo' provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonche' con gli Organi di governo dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio delle licenze di esercizio delle attivita' previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.».
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,»
3-bis.All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai sensi del presente articolo»
3-ter.All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.»
3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su richiesta dei soggetti interessati»
3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli»
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A decorrere dal 1o gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti:
«c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.».
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2012» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2013»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti dalla normativa vigente,» sono inserite le seguenti «dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.»
c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite le seguenti parole «puo' dotarsi di proprie professionalita' e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi».
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonche' agli alloggi di cui al comma 442» sono soppresse.
7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole «nonche' definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono soppresse.
7-bis.Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, e' soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della domanda di trasferimento».
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia puo' individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa' partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o piu' decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione e' effettuata con decreto del Ministero della giustizia, previo parere di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dalla societa' indicata nel comma 11, in virtu' del presente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita' di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 12 e 13, lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata
legge n. 183 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7 Disposizioni in materia di dismissioni di
terreni agricoli
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, individua i terreni a
vocazione agricola e agricoli, anche su segnalazione dei
soggetti interessati, non utilizzabili per altre finalita'
istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti
pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del
demanio mediante trattativa privata per gli immobili di
valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica
per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al
patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di
individuazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni
da porre a base delle procedure di vendita di cui al
presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli
medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327."
2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al
comma 1, al fine di favorire lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto
il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli,
cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185. Nell'eventualita' di incremento di
valore dei terreni alienati ai sensi del presente articolo
derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti
nel corso del quinquennio successivo all'alienazione
medesima, e' riconosciuta allo Stato una quota pari al 75
per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto
al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del
presente periodo sono stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del
demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita
da parte degli enti gestori delle medesime aree.
4. Le regioni, le province, i comuni, anche su
richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le
finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i beni
di loro proprieta' a vocazione agricola e agricoli compresi
quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire
all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere.
L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali
gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al
netto dei costi sostenuti e documentati.
5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di
dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla
riduzione del debito pubblico."
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2010):
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza,
ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette
amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per le
finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618
e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31
gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali
variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di
immobili di proprieta' dello Stato non in gestione
dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella
gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma."
-- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione
degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del
Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni
immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti
previdenziali pubblici e privati restano ferme le
disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relative agli interventi manutentivi, a
carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita'
istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche
fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge
riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli
affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli
41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di
spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con societa' specializzate nel
settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
o con altri soggetti pubblici per la gestione degli
appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo
preventivo degli uffici centrali del bilancio.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente,
dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi
dalla disciplina del presente comma i beni immobili
riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i
beni e le attivita' culturali, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto
previsto dal comma 2, nonche' i beni immobili all'estero
riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la
preventiva comunicazione dei piani di interventi
all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
«rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite
dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 441,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
"441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono trasferiti in proprieta', a titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel
cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono,
entro centoventi giorni dalla data della volturazione,
all'accertamento di eventuali difformita'
urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei
profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo
1952, n. 137."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma,
capitale della Repubblica), come modificato dalla presente
legge:
"1.Obiettivi.
1. Sono di preminente interesse nazionale gli
interventi funzionali all'assolvimento da parte della
citta' di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e
diretti a:
a) realizzare il sistema direzionale orientale e le
connesse infrastrutture, anche attraverso una
riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante
Est della citta';
b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale,
archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in
particolare quello dell'area centrale, dei Fori e
dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema
dei parchi urbani e suburbani, nonche' acquisire le aree
necessarie e quelle ancora private del comprensorio di
Villa Ada;
c) assicurare la piu' efficace tutela dell'ambiente e
del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi
Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali,
sportivi e per il tempo libero nonche' interventi di
recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione
delle periferie, ivi comprese le opere di carattere
igienico-sanitario;
d) adeguare la dotazione dei servizi e delle
infrastrutture per la mobilita' urbana e metropolitana
anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi
intermodali e di navigabilita' del Tevere con la
sistemazione della sua portualita', la riorganizzazione
delle attivita' aeroportuali nonche' il potenziamento del
trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in
sede propria, sotterranea e di superficie;
e) qualificare le universita' e i centri di ricerca
esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per
la scienza e la cultura;
f) costituire un polo europeo dell'industria, dello
spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema
congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il
restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture
esistenti;
g) provvedere alla adeguata sistemazione delle
istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a
Roma."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, del
DPR 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento di riordino del
Consiglio superiore dei lavori pubblici), come modificato
dalla presente legge:
"4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore,
in ragione del loro ufficio:
a) i Capi Dipartimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) il direttore generale del Servizio integrato
infrastrutture e trasporti competente per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna;
c) i direttori di settore dei Servizi integrati
infrastrutture e trasporti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) il Capo Dipartimento della protezione civile;
e) il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno;
f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
g) il direttore dell'Agenzia del territorio;
h) [Soppressa];
i) il direttore generale dei lavori e del demanio del
Ministero della difesa;
l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina;
m) il direttore generale per i beni architettonici ed
il paesaggio del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
n) il direttore generale per i beni archeologici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
o) il direttore generale per l'architettura e l'arte
contemporanea del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
p) il direttore generale per le politiche strutturali e
lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
r) il direttore generale per la difesa del suolo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po."
-- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un
proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente
legge:
"5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione
e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo
culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui
all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
entro un anno dalla data di presentazione della domanda di
trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri
enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del
citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione."
--Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge n.
196 del 2009 si veda nelle note all'art. 23.
--Per il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 si veda nelle note all'art. 23.
-- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"34. Accordi di programma.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto."
-- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137):
"12. Verifica dell'interesse culturale.
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta."
"13. Dichiarazione dell'interesse culturale.
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa
che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto
dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica."



 
Art. 28
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni
di spese

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole «entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2» sono soppresse.
5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.».
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso.
11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale.
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilita' interno.
11-quater. All'articolo 76 , comma 7, primo periodo, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le parole "40%" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento".



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a
Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o
diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
di base. La predetta aliquota di base e' pari a 1,23 per
cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione
non puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015."
-- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione), come modificato dalla presente legge:
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma
2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo."
-- Si riporta il testo dell'articolo 77-quater, commi 4
e 5, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come
modificato dalla presente legge:
"4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle
somme di cui al l' articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione
IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo
accantonamento di un importo corrispondente alla quota del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti
al predetto importo, condizionate alla verifica positiva
degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in
bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai
sensi della vigente legislazione, ne consentono
l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non
superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione
in bilancio."
"5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme
spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale
risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, previo accantonamento di un importo
corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del
fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli
adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
alla verifica positiva degli adempimenti regionali,
rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione
delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione,
ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un
periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di
iscrizione in bilancio."
-- Si riporta il testo degli articoli 2 e 13 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale):
"Art. 2 Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a
quanto previsto in base al disposto del seguente articolo
7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni,
relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e
con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito o
quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti
indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto
stabilito dal comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in
relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui
contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3,
con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi
del comma 8 del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a),
b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi
prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento
dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito
un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo
e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato
con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al
gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
fissata la percentuale della predetta compartecipazione e
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai
singoli comuni del relativo gettito, assumendo a
riferimento il territorio su cui si e' determinato il
consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto prevista dal presente comma e' fissata, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura
finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2
per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della
determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai
comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul
valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero
degli abitanti di ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale
relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto
resta attribuito allo Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a
statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei
predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente
provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove
sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel
riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni
standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche
della necessita' che una quota pari al 30 per cento della
dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base
al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del
Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre
dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo
puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade
il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali ai sensi
dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di
riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei
predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per
cento di cui al secondo periodo del presente comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,
lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al
21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti
erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che
confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al
gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di
finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota
di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo'
essere rideterminata sulla base dei dati definitivi,
tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito
del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
successivamente incrementata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente
alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote e delle quote
indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote
indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma
2, possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di
gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1,
lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione
della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed
equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7,
comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4
del presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per
cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in
relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite
ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante
per il controllo dell'evasione erariale o di tributi
locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura
comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo
utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di
somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato."
"Art. 13 Fondo perequativo per comuni e province
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la
neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in
conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.
42, le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo.
Il fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7,
comma 2. Tale fondo e' articolato in due componenti, la
prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei
comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le
predette quote sono divise in corrispondenza della
determinazione dei fabbisogni standard relativi alle
funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro
dinamica."
-- Si riporta il testo degli articoli 21 e 23 del
citato decreto legislativo n. 68 del 2011:
"Art. 21 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
1. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province
dell'autonomia di entrata, e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il
Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18,
comma 6, il Fondo e' alimentato dal gettito della
compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo
18, comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in coerenza con la determinazione dei
fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto
del Fondo sperimentale di riequilibrio."
"Art. 23 Fondo perequativo per le province e per le
citta' metropolitane
1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del
citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato,
per le province e per le citta' metropolitane, dalla quota
del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF
di cui all'articolo 18 del presente decreto non devoluto
alle province e alle citta' metropolitane competenti per
territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti, la
prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle
province e delle citta' metropolitane, la seconda le
funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in
corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard
relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione
della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non
fondamentali, la perequazione delle capacita' fiscali non
deve alterare la graduatoria dei territori in termini di
capacita' fiscale per abitante.
2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42
del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a
statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni,
l'altro a favore delle province e delle citta'
metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato
di cui al presente articolo."
-- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del
citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 17 Tributi propri connessi al trasporto su gomma
1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle
province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,
commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del
1997.
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al
12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province
possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non
superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le
diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
delibera di variazione sul sito informatico del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da
adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottarsi entro il 2011, e' approvato il
modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i
dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e'
corrisposta con le modalita' del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del
presente articolo compete alle amministrazioni provinciali.
A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio
provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli
importi, distinti per contratto ed ente di destinazione,
annualmente versati alle province. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le
imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n.
1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni
non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,
in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione,
accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le
attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla
stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni
sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
5. [].
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27
novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la
previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti
soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia
determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non
soggetti ad IVA.
7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con
disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il
riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, in conformita' alle seguenti
norme generali:
a) individuazione del presupposto dell'imposta nella
registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle
successive intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario
e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad
autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza
e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli
nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla
classe di inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime
delle esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha
residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31
dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province
l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La
riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per
le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni
stipulate tra le province e l'ACI stesso."
"Art. 18 Soppressione dei trasferimenti statali alle
province e compartecipazione provinciale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della
compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in modo tale da
assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali
soppressi ai sensi del comma 2 nonche' alle entrate
derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.
2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i
trasferimenti statali di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto
capitale alle province delle regioni a statuto ordinario
aventi carattere di generalita' e permanenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con
la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.
4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1
puo' essere successivamente incrementata, con le modalita'
indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente
alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali
suscettibili di soppressione.
5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale
all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e'
soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal
fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia
elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.
6. [].
7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali
del gettito relativo alla compartecipazione provinciale
all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 12, del
citato decreto-legge n. 138 del 2011:
"12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per
l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo fino
alla totalita' delle maggiori entrate previste
dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva
applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente
decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti
interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle
regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e
520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa
per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma
6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998,
n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione
dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, per la determinazione delle misure dell'imposta
provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche in assenza del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato
articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del
2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate
secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.
Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
percepiscono le somme dell'imposta provinciale di
trascrizione conseguentemente loro spettanti."
-- Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 7, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale
di cui al periodo precedente si calcolano le spese
sostenute anche dalle societa' a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che sono titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne'
commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di
cui al precedente periodo non si applica alle societa'
quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale e' pari o inferiore al
35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga
al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno e dei limiti di
contenimento complessivi delle spese di personale, le
assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle
funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3,
lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42."



 
Art. 29
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di
committenza nazionale e interventi per l'editoria

1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.
3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5 «regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale», missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' destinato al sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.



Riferimenti normativi
--Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196
del 2009 si veda nelle note all'articolo 23.
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 34, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori."
-- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 66, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
-Legge di stabilita' 2012):
"66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di
razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di
euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e
16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo
periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono
versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato."
--La legge 7 agosto 1990, n. 250 recante "Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo
11 della legge stessa" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27
agosto 1990, n. 199.
--Il decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 2010, n. 223 recante "Regolamento recante
semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi
all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e' pubblicato nella Gazz. Uff.
23 dicembre 2010, n. 299.
-- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 23
febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia):
"16. Istituzioni e attivita' della minoranza slovena.
1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al
sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative,
informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni
ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la
regione consulta le istituzioni anche di natura associativa
della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' data priorita' al funzionamento della
stampa in lingua slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma lo Stato assegna ogni anno propri
contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel
bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno
2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la
somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi,
l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato
annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni."



 
Art. 29 bis
Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica
amministrazione

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;»



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dalla
presente legge:
"68.Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure
previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito
di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico
tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a
spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti
indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi,
sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre
amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici appartenenti
alla categoria del software libero o a codice sorgente
aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalita'
di cui alle lettere da a) a d)."



 
Art. 30

Esigenze indifferibili

1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole «1.400 milioni».
2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato.
3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15 del presente decreto; l'aliquota della compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4».
b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013».
3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti «; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unita' che navighino esclusivamente nelle acque protette della Laguna di Venezia.».
3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro sesto - titolo I - del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante anche ai fini della istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.
3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e' emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unita' navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d'acqua, con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma.
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuita' e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu' elevate espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura, e' autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.
7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte corrente.
8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attivita' culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
« - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione».
8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "47,2 milioni di euro".
8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012, la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-bis e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 18, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012)", come modificato dalla
presente legge:
"18. Ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2012
della partecipazione italiana a missioni internazionali, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di
1.400 milioni di euro per l'anno 2012".
-- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una
dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede all'individuazione della
quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale
rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e
alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e
modalita' di erogazione delle relative risorse".
-- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con
dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e'
escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Dall'anno 2012
il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri
premiali individuati da un'apposita struttura paritetica
istituita nell'ambito della predetta Conferenza senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle
spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale.
Il 50 per cento delle risorse puo' essere attribuito, in
particolare, a favore degli enti collocati nella classe
degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e'
comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi
di trasporto con procedura ad evidenza pubblica".
-- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario", come modificato dalla presente legge:
"4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39,
commi 3 e 4, a decorrere dal 2013, lo Stato provvede alla
soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi
carattere di generalita' e permanenza, relativi al
trasporto pubblico locale e alla conseguente
fiscalizzazione degli stessi trasferimenti".
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante
"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59":
2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si
intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di
funzioni e compiti; per enti locali si intendono le
province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
locali; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare
si intende il trasporto pubblico locale effettuato con
unita' che navigano esclusivamente nelle acque protette
della laguna di Venezia.
-- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]"
--Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, recante "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima)" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21
aprile 1952, n. 94, S.O.
--Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
--Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
-- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
gia' citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
--Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1999, n. 137.
--Si riporta l'autorizzazione di spesa di cui al
suddetto decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011,
n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato":
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE
DI STABILITA'

Parte di provvedimento in formato grafico

--Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante
"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario", convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33:
"1. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili, con particolare
riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi
organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro".
--Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile":
"19. Norma finanziaria. 1. Le somme relative alle
autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la
protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di
intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
corso dell'esercizio in relazione agli interventi da
effettuare.
2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita'
speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428
, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione
dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per
la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire
nell'apposita rubrica dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti
statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su
pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione
le norme della legge e del regolamento di contabilita'
generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di
accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo
da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a
favore del Dipartimento della protezione civile
confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati all'unita' previsionale di base
6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615)
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge a
carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a
formali impegni a carico dei competenti capitoli da
istituire ai sensi del comma 1.
5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione
civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per
la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle
pertinenti unita' previsionali di base dei relativi stati
di previsione".
-- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi":
"A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica".
--Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 239, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -legge finanziaria 2010)":
"239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".
--Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 3, della
gia' citata legge 12 novembre 2011, n. 183:
"3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata
una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015
per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare
prioritariamente alla prosecuzione di interventi
indifferibili infrastrutturali, nonche' per la messa in
sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria,
per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore
delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati
alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti nell'ambito
dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I
predetti interventi sono individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delegato per la politica di coesione economica,
sociale e territoriale, su proposta del Ministro
interessato al singolo intervento".
-- Si riporta il testo degli articoli 9 e 33 della
Costituzione:
"9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione".
"33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante "Disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra
settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:
"1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali".
-- Si riporta il testo dell'articolo 2 del gia' citato
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34:
"Art. 2 Potenziamento delle funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei
1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e
degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei
e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un programma straordinario e
urgente di interventi conservativi di prevenzione,
manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree.
Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza ed
e' proposto dal Direttore generale per le antichita',
previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti
dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, destinati alla regione Campania,
nonche' di una quota dei fondi disponibili nel bilancio
della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali. La quota da destinare
al programma straordinario di manutenzione da parte della
regione Campania e' individuata dalla Regione medesima
nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
(PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la
realizzazione del programma di cui al comma 1 e'
autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione
di graduatorie in corso di validita', di personale di III
area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro
900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di
assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da
destinare all'espletamento di funzioni di tutela del
patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta'
assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per il reclutamento del personale del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti
percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al
fine di procedere alle assunzioni di personale presso la
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in
corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo
periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle graduatorie regionali in corso di validita',
applicando in caso di parita' di merito il principio della
minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e'
elaborata anche al fine di consentire ai candidati di
esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I
candidati che non accettano mantengono la collocazione ad
essi spettante nella graduatoria della regione per cui
hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri.
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del
programma di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte
comunitaria, della societa' ALES S.p.A., interamente
partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per
l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti
alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione
del programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al
comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71,
72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono ridotti della meta'. Per
l'affidamento dei lavori compresi nel programma e'
sufficiente il livello di progettazione preliminare, in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del
procedimento ritenga motivatamente la necessita' di
acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al
comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree
archeologiche sono dichiarati di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove
occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti
la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse
provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1,
gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su
due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta
giorni, contenente un elenco degli interventi da
realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima
stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di
presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le
correlate modalita' di valorizzazione del marchio o
dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio
finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio
decreto, puo' disporre trasferimenti di risorse tra le
disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle
Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive
esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento
degli impegni gia' presi su dette disponibilita'".
-- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 2, della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183:
"2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni
di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio
culturale statale secondo i principi di efficienza,
razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste
di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed
in grado di generare ricadute positive sul turismo e
sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "alle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono sostituite dalle
seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi
8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";
b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti:
«Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso
la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie
regionali in corso di validita' ai fini di quanto previsto
dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica
nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito
risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle graduatorie regionali in corso di
validita', applicando in caso di parita' di merito il
principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria
unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai
candidati di esprimere la propria accettazione e non
comporta la soppressione delle singole graduatorie
regionali. I candidati che non accettano mantengono la
collocazione ad essi spettante nella graduatoria della
regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente».
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 8-bis e
8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
recante "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25:
"8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74".
"8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data".
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del
2009".
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal
predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; sono fatte
salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate
alla predetta data".
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -legge finanziaria 2008)":
"3. 102. Per il quadriennio 2010-2013, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente".
-- Si riporta l'elenco 3 allegato all'articolo 33,
comma 1, della gia' citata legge 12 novembre 2011, n. 183,
come modificato dalla presente legge:
"Elenco 3
(articolo 33, comma 1)
FINALITA'
- Fondo per le politiche giovanili
- Investimenti Gruppo Ferrovie
- Contratto di programma con RFI
- Professionalizzazione Forze armate - per il
rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui
agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»
- Partecipazione italiana a Banche e Fondi
internazionali
- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza
del 4 novembre
- Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito
- Ulteriori esigenze dei Ministeri
- Interventi per assicurare la gratuita' parziale dei
libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448
- Unione italiana ciechi
- Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni; stipula di convenzioni con i
comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale,
di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
- Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo
dell'informazione."
-- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 53, della
citata legge 12 dicembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA)
S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a
versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di
9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di
9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014".
-- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale":
"4. Finanziamento delle attivita' di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali. 1. Per il
periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa
di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti
in particolare la ricerca e sperimentazione in campo
agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali,
la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di
dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale,
il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di
produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e
del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la
tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi,
nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali.
Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a
progetti speciali in materia agricola predisposti da
universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca
nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a
quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole
e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture
ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
al presente articolo".



 
Art. 31

Esercizi commerciali

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte».
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
legge:
"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera
circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di
garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di
pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento
del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un
livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo,
lettere e) ed m), della Costituzione, le attivita'
commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e
bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e
prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso
di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di
attivita' commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il
settore alimentare e della somministrazione degli alimenti
e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia
di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
d-bis), il rispetto degli orari di apertura e di
chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva,
nonche' quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell'esercizio;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione
per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
preventive per il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie".



 
Art. 32

Farmacie

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita' sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.
2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita' ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E' data facolta' alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
gia' citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223:
"1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita
al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al
Ministero della salute e alla regione in cui ha sede
l'esercizio e secondo le modalita' previste dal presente
articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile".
-- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi
correttivi di finanza pubblica":
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica
del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266 , procede alla riclassificazione
delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di
cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico;
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con
accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC)".
--Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante
"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza":
"Art. 45. Dispensazione dei medicinali.(Legge 22
dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n.
162, art. 11, commi 1 e 2)
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella
tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata
dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome
e gli estremi di un documento di riconoscimento
dell'acquirente.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma
1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata
sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43
nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la
ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite
nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di
apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone
conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di
entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che
prescrivano un quantitativo che, in relazione alla
posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo
di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al
numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni in
commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di
durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di
terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone
comunicazione al medico prescrittore.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella
II, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per
volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di
spedizione e il timbro della farmacia e la conserva
tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul
registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60,
comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal
giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui
all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel
caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare
una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta
originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella
II, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per
volta.
6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali
inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente
alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette
diverse da quella di cui al decreto del Ministro della
salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario
nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il
nome, il cognome e gli estremi di un documento di
riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per
due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione,
copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione
della liceita' del possesso dei farmaci consegnati dallo
stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella
II, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la
prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contravventore alle disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con
proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di
tracciabilita' di medicinali, la forma ed il contenuto dei
moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a
base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie
interne degli ospedali e singoli reparti.
10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette
che prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa
specifica annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via
definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a
quello prescritto, dandone comunicazione al medico
prescrittore, ovvero puo' consegnare, in modo frazionato,
le confezioni, purche' entro il termine di validita' della
ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta
per volta consegnato".
--Si riporta il testo dell'articolo 89 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE":
"Art .89. Medicinali soggetti a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta. 1. Sono soggetti a prescrizione
medica da rinnovare volta per volta i medicinali che,
presentando una o piu' delle caratteristiche previste
dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso
continuato, stati tossici o possono comportare, comunque,
rischi particolarmente elevati per la salute.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare
sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul
confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola
volta».
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al
comma 1 hanno validita' limitata a trenta giorni; esse
devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a
conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorita'
competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio
sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalita' atte ad escludere
l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.
4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta
relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il
codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni
di carattere speciale esigono la riservatezza dei
trattamenti, si applicano le relative procedure.
5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o
apposta con timbro, la chiara indicazione del medico
prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende,
non ha validita' ove sia priva degli elementi di cui al
comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei
dati relativi alla esenzione".



 
Art. 33

(Soppressione di limitazioni esercizio di attivita' professionali).

1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sostituito dal seguente:
All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
5bis Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5.ter Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a diciotto mesi".



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 10 della citata
legge 12 dicembre 2011, n. 183, come modificato dalla
presente legge:
"1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali in contrasto con i principi di cui al comma
5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al
comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede
a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo
unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400".
2-bis. All'articolo 3, comma 5, lett. c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole «la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a tre anni», sono sostituite
dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a diciotto mesi».
3. E' consentita la costituzione di societa' per
l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel
sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati
dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra
professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'
professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli
professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo
di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti
soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di
investimento;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione
dell'incarico professionale conferito alla societa' sia
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la
designazione del socio professionista sia compiuta
dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del
socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con
provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
deve contenere l'indicazione di societa' tra
professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile
con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del
codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la
societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al
quale risulti iscritta.
8. La societa' tra professionisti puo' essere
costituita anche per l'esercizio di piu' attivita'
professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e
associativi gia' vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge,
adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie
di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, e' abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «prendendo come riferimento le tariffe
professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse".
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del
citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come
modificato dalla presente legge:
"5. Fermo restando l'esame di Stato di cui
all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per
l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti
professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare
l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non
potra' essere superiore a diciotto mesi e potra' essere
svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro
stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero
dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al
corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie per le quali resta confermata la
normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e'
pattuito per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista e' tenuto,
nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto
al cliente il livello della complessita' dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico. In caso di mancata determinazione
consensuale del compenso, quando il committente e' un ente
pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi,
ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa
nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe
professionali stabilite con decreto dal Ministro della
Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e'
tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo,
avente ad oggetto l'attivita' professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la
struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e'
libera. Le informazioni devono essere trasparenti,
veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie".



 
Art. 34
(Liberalizzazione delle attivita' economiche ed eliminazione dei
controlli ex ante)

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita' ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita' economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la necessita' di alcuni requisiti per l'esercizio di attivita' economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione:
"117.
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato".
-- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno":
"Art. 4 Servizi finanziari. 1. Sono esclusi dall'ambito
di applicazione del presente decreto i servizi finanziari,
ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i
servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio
pensionistico professionale o individuale, la negoziazione
dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e
quelli di consulenza nel settore degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano, in particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari
di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, alle attivita', ai servizi di
investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A
ed alla sezione B del medesimo Allegato".
Art. 5 Servizi di comunicazione. 1. Ai servizi ed alle
reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V
della parte prima del presente decreto".



 
Art. 35
(Potenziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, e' aggiunto il seguente:
«21-bis - (Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorita' puo' presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo del titolo V del Libro IV del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo.
"Titolo V
Riti abbreviati relativi a speciali controversie".



 
Art. 36
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei
mercati del credito e finanziari).

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2.bis Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'Autorita' di vigilanza di settore competente.
2.ter In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, e' di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato":
"Art. 7. Controllo. 1. Ai fini del presente titolo si
ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del
codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti
o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o
congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e
di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza
determinante sulle attivita' di un'impresa, anche
attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla
totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che
conferiscono un'influenza determinante sulla composizione,
sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla
impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei
contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici
suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o
beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti
giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
derivano".



 
Art. 36 bis
(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel
settore del credito).

1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003,
n. 229", come modificato dalla presente legge:
"21. Azioni ingannevoli. 1. E' considerata
ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto
corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti
elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo
ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto,
quali la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi,
l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza
post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami,
il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita',
la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e
controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i
motivi della pratica commerciale e la natura del processo
di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del
professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o
l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita' di una manutenzione, ricambio,
sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del
professionista o del suo agente, quali l'identita', il
patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento,
l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta'
industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del
presente Codice.
2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica
commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce
o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione
del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i
marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi
di un concorrente, ivi compresa la pubblicita' comparativa
illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista
degli impegni contenuti nei codici di condotta che il
medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un
impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi
in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che,
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la
salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne
notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale
di una banca, di un istituto di credito o di un
intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un
contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione
di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,
istituto o intermediario
4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere
bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza".



 
Art. 37

(Liberalizzazione nel settore dei trasporti).

1. Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle seguenti norme generali:
a) individuare tra le Autorita' indipendenti esistenti, l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali e alla mobilita' urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorita' individuata ai sensi del medesimo comma:
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano altresi' ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorita' individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste dal presente articolo l'Autorita' provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
--La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240.
--Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante
"Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre
2007, n. 207.
--Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2007,
n. 207
--Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
--Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
"Art. 36 Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e'
istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e'
esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di componente del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge
i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
e le procedure previste a legislazione vigente per
l'approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore
autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli
specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di
nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi
sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla
medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
della concessione di gestione di autostrade per le quali la
concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e
relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio
e' dato in concessione;
3) in alternativa a quanto previsto al numero 1),
affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui
alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
la costruzione e gestione di nuove autostrade, con
convenzione da approvarsi con decreto del Ministro
dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie
funzioni, delle societa' miste regionali Autostrade del
Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni
Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali
Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione, di
rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse
nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica
utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi
in materia di espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti
concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle
autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai
fini della sicurezza del traffico sulle strade ed
autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed
autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri
attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle
sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per
effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2,
lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al
loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al
comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' trasferito all'Agenzia, per formarne il
relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi'
trasferite le risorse finanziarie previste per detto
personale a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture, nonche' le risorse di
cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del
2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza
sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al
personale trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono
lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas
s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a.
trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile
risultante al momento della cessione tutte le
partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in societa'
regionali; la cessione e' esente da imposte dirette,
indirette e da tasse.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto
dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di
approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di
Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di
amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i
requisiti necessari per stabilire forme di controllo
analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla
societa', al fine di assicurare la funzione di organo in
house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato».".



 
Art. 38

(Misure in materia di politica industriale).

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio» sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente lettera: «c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 355, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -legge finanziaria 2005)", come modificato dalla
presente legge:
"355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle
stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
legislazione vigente. Ai fini dell'individuazione degli
interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni,
attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e
processi aziendali, su proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico;
c-quater) iniziative e programmi di ricerca e
sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge
27 dicembre 2006, n. 296".



 
Art. 39

(Misure per le micro, piccole e medie imprese).

1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore [all'80] per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, e' definita la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma
99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese (226);
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67".
--Per il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia"si veda nelle note all'articolo 6-bis - Si
riporta il testo dell'articolo 106:
"106. Albo degli intermediari finanziari. 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono prestare servizi di
pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se
autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico".
-- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 29 e 32,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico
bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia
collettiva dei fidi» o entrambe".
"32. ... (Il presente comma, modificato dalla legge
di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge i commi
4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies all'articolo
155, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia).
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;c) stipula, ai sensi
dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche
assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di
facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111,
commi 3 e 4.
-- Si riporta il testo dell'articolo 111 del citato
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
"111. Microcredito. 1. In deroga all'articolo 106,
comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto
dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere
finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o
societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a
condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00
e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' di capitali;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a
quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di
cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono,
se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al
comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a
condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni
piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed
e).
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela".



 
Art. 40

(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Entro le ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole «identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole «identificata o identificabile».
b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.
d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa.
3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il seguente comma:
«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.»
4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono sostituire con le seguenti: «entro la fine».
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessita' a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.»Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attivita' in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infi9ne il seguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli utenti» sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le attivita' di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma.
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari".
9.ter Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione e' rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni gia' erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 109 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", come
modificato dalla presente legge:
"109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre
strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o
gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli
affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di
accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi
alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o
dalla provincia autonoma, possono dare alloggio
esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o
di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo
le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente
l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia
considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purche' munito della fotografia del
titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i
soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure
territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi
informatici o telematici o mediante fax, le generalita'
delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali"
-- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice
in materia di protezione dei dati personali", pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso
di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione
relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, cui si
riferiscono i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
in uno o piu' siti;
q) «Garante», l'autorita' di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675".
--Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", come modificato dalla presente legge:
"5. Permesso di soggiorno. (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 5) 1. Possono soggiornare nel territorio dello
Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di
validita', a norma del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b)
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza
di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d)
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo'
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso".
-- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria", convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
"3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato
coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di
riferimento, entro la fine del mese successivo".
-- Il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante "Norme in materia ambientale" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O Si riporta il testo
dell'articolo 242, commi 7 e 9, come modificati dalla
presente legge:
"7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. La regione, acquisito il parere del
comune e della provincia interessati mediante apposita
conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile,
approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la
regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto
adeguatamente motivato, integrazioni documentali o
approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine
per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per
l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del
progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e
dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il
tempo strettamente necessario all'attuazione medesima,
l'autorizzazione regionale di cui al presente comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi,
in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e
rocce da scavo all'interno dell'area oggetto
dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle
falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il
provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti
anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le
eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei
lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie,
in misura non superiore al cinquanta per cento del costo
stimato dell'intervento, che devono essere prestate in
favore della regione per la corretta esecuzione ed il
completamento degli interventi medesimi.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei
contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa
sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio
dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera'
necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi'
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi".
--Si riporta il testo vigente dell'articolo 193 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
"Norme in materia ambientale":
"193. Trasporto dei rifiuti. 1. Per gli enti e le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non
aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e
del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal
trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i
rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro
effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e
etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le
imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i
comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in
regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo
188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti
non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore
degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,
comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento
chilogrammi o cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei
contenuti del formulario di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere
numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati
sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), il formulario di identificazione e' validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo
alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per
le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda
SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di
identificazione. La movimentazione dei rifiuti
esclusivamente all'interno di aree private non e'
considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v),
purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e
non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le
attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le
soste tecniche all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per
forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a
decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette
attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto
del predetto termine per caso fortuito o per forza
maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della
medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare,
senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto
termine, il comune e la provincia territorialmente
competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione. Ferme restando le competenze degli organi di
controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza
indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e
effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del
termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il
periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita'
per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo
superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha
avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del
presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a
conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei
rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla
movimentazione dei rifiuti e il formulario di
identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 giugno 2009".
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi:
"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,
se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di
acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta
a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato
notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o
di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal
rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di
imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale;
non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto,
altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso
l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica
locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di
lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire
250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuate le tipologie di animali per le quali spetta la
detraibilita' delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore
a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore
a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai
contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati
con enti per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
--Si riporta il testo dell'articolo 100, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
"2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica , nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
[c) le erogazioni liberali a favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;]
d) le erogazioni liberali a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da'
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo
2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero
utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito
di impresa dichiarato, a favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalita' di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi
di ricerca scientifica nel settore della sanita'
autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate;
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
--Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A).":
"Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'. 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva."
--Si riporta il testo degli articoli 71 e 72 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
"Art. 71. Modalita' dei controlli. 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.".
"Art. 72. Responsabilita' in materia di accertamento
d'ufficio e di esecuzione dei controlli.
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui
all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e
della predisposizione delle convenzioni quadro di cui
all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le attivita' volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite
dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi,
nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili dell'omissione".
--Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", come
modificato dalla presente legge:
"27. Trasferimenti di impianti e rami d'azienda. 1.
Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale sono
consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di
impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive
analogiche private locali e tra queste e i concessionari
televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non
abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento
del territorio nazionale.
2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione
della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione
e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive
digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di
rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente
l'attivita' televisiva in ambito nazionale o locale, a
condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla
diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche,
legittimamente operanti in virtu' di provvedimenti della
magistratura, che non siano oggetto di situazione
interferenziale e non siano tra quelli risultati
inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del
Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validita' delle concessioni
per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in
ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di
rami di aziende, nonche' di intere emittenti televisive
analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro
concessionario, nonche' le acquisizioni, da parte di
societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita'
televisiva o radiofonica costituite in societa' cooperative
a responsabilita' limitata. Ai soggetti a cui sia stata
rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione
sonora e' consentita la cessione di intere emittenti
radiofoniche analogiche a societa' di capitali di nuova
costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito
di procedere allo scorporo mediante scissione delle
emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti
analogiche concessionarie svolgenti attivita' di
radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di
societa' cooperative senza scopo di lucro, di associazioni
riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a
condizione che l'emittente mantenga il carattere
comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti
analogiche di radiodiffusione sonora operanti in ambito
locale di ottenere che la concessione precedentemente
conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un
nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente
articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di
comunicazione elettronica necessari per interconnettersi
con gli impianti acquisiti.
7-bis. La cessione anche di un singolo impianto
radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le
attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli
atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami
d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere
dagli operatori del settore prima della data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in
ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari."
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 862, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -legge finanziaria 2007)":
"1. 862. Le iniziative agevolate finanziate a valere
sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora
completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai
sensi della vigente normativa e che, alla medesima data,
risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per
cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro il 31 dicembre 2008".



 
Art. 41
Misure per le opere di interesse strategico (programmazione,
approvazione unica progetto preliminare, verifica avanzamento
lavori, riduzione termini CIPE.

1. Fatte salve le priorita' gia' deliberate in sede Cipe, all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in ordine ai profili di bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:
«Art. 169-bis. - (Approvazione unica progetto preliminare). - 1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE puo' valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' si applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, e' vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.»;
b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
«f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.».
3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 175 e' sostituito dal seguente:
«Art. 175 (Finanza di progetto) - 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale italiana e dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita' al Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita' al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilita'.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che:
a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonche' dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o piu' istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione e' definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE.
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia' svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilita' relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilita' al Ministero, il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.».
14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta, ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste, assume la denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data.



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 161 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",
come modificato dalla presente legge:
"161.Oggetto e disciplina comune applicabile. (art. 1,
commi da 1 a 6, D.Lgs. n. 190/2002)
1. Il presente capo regola la progettazione,
l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto
dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti
produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche
private di preminente interesse nazionale, individuati a
mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma
predetto sono, altresi', individuate, con intese generali
quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia
autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e'
concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali
opere le regioni o province autonome partecipano, con le
modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in
accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.
1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il
Documento di finanza pubblica individua, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco
delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base
dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e
territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilita' di prevalente finanziamento con
capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di
cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con
capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
necessari per il reperimento delle risorse relative al
finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la
loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti
aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di
fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal Cipe e
comunque conformemente alla normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di
progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo
163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello
studio di fattibilita', anche in ordine ai profili di
bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta
giorni. A questo fine la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto
Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e
insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo
Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai
presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del
presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro
concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del
presente capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta'
metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e
i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al
comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in
vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel
rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni,
delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni
in materia di progettazione, approvazione e realizzazione
delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da
quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui
all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non
derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e
contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione,
direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di
lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario e societa' di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali
e transitorie).
6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle
opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE
(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure
previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare
anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati
informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori".
--Si riporta il testo dell'articolo 163, comma 2, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dalla presente legge:
"2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri
e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
di programma da approvare con le modalita' previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento
procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta
all'Unita' tecnica finanza di progetto, ovvero offerta
dalle regioni o province autonome interessate con oneri a
loro carico;
f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa".
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004", come modificato dalla
presente legge:
"177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare. Per i
contributi destinati alla realizzazione delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna
definitivamente le risorse. In relazione alle
infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte
II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e
decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi
degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del
medesimo decreto legislativo. In caso di criticita'
procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti
termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni".
--Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti":
"2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.".



 
Art. 42

Misure per l'attrazione di capitali privati

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione.».
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: «La gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»;
b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione funzionale ed economica» sono inserite le seguenti: «eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte gia' realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa»;
c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche un prezzo» sono inserite le seguenti: «nonche', eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere gia' realizzate».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata puo' essere stabilita fino a cinquanta anni.»
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di societa' esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,», sono inserite le seguenti parole: «nonche' di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)».
9. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attivita' e le attivita' culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340» nonche' «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, versate all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite. 9-bis. All'alinea del comma l dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo, le parole «infrastrutture autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale».



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 143 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
dalla presente legge:
"143.Caratteristiche delle concessioni di lavori
pubblici.(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, L. n.
109/1994; art. 87, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola,
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata,
ad opere o parti di opere in tutto o in parte gia'
realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della
concessione e da ricomprendere nella stessa.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo,
l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, puo' essere circoscritto al completamento
della progettazione, ovvero alla revisione della medesima,
da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario
consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede
di gara anche un prezzo nonche', eventualmente, la gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti
di opere gia' realizzate, qualora al concessionario venga
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti
e della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si
tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi
da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono prevedere nel piano
economico finanziario e nella convenzione, a titolo di
prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro disponibilita' o allo scopo
espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia
necessaria all'equilibrio economico finanziario della
concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente
all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e
costituiscono uno dei presupposti che determinano
l'equilibrio economico finanziario della concessione.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a
trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano
economico - finanziario di copertura degli investimenti e
della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche'
l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
un corrispettivo per tale valore residuo.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli
investimenti del concessionario, puo' stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto
all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui
le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino piu' favorevoli delle precedenti per il
concessionario, la revisione del piano dovra' essere
effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare
il rientro del capitale investito e l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per
le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di
euro, la durata puo' essere stabilita fino a cinquanta
anni.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta
della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a
carico del concessionario l'alea economico - finanziaria
della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di
servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".
--Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dalla presente legge:
"11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti
a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad
oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita'
al presente codice. La gestione funzionale ed economica
puo' anche riguardare, eventualmente in via anticipata,
opere o parti di opere direttamente connesse a quelle
oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa".
--Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
"Codice delle assicurazioni private":
"2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la
sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o
interpretazione".
--Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 2, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli
strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel
regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel
medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti
di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle
disposizioni previste dall'ordinamento comunitario".
--Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni
relative ai criteri di valutazione delle attivita'
patrimoniali".
--Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 3, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve
tecniche nel rispetto del principio della congruenza.
L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga,
determinando altresi' le tipologie, le modalita' e i limiti
di impiego di attivi espressi in altra valuta o di
strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare
le medesime esigenze".
--Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 3, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle
attivita' risultante dal registro. L'ISVAP determina, con
regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta
del registro, con particolare riguardo all'annotazione
delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le
modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche".
--Si riporta il testo dell'articolo 191, comma 1, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei
comportamenti delle imprese e degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i
regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel
presente codice, disposizioni di carattere generale aventi
ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicita', le regole di
presentazione e di comportamento delle imprese e degli
intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto
conto delle differenti esigenze di protezione degli
assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e
durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli
relativi alla promozione e al collocamento, mediante
tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti
assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di
gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure
amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di
controllo interno delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la
formazione delle riserve tecniche, la copertura e la
valutazione delle attivita', la composizione ed il calcolo
del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni
dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal
codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni
delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita,
ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di
investimento e i principi e gli schemi da adottare per la
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme
e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il
piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del prospetto
dimostrativo del margine di solvibilita' e degli altri
modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e
consolidato delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli
obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono
tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il
bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la
verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della
solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione e
delle societa' che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti
previsti per l'accesso all'attivita', per il rispetto delle
condizioni di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni
e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie,
per le misure di salvaguardia, di risanamento e di
liquidazione delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione".
--Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami
vita e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione
di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di
proprieta' dell'impresa. Nella scelta degli attivi
l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la
sicurezza, la redditivita' e la liquidita' degli
investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e
dispersione degli attivi medesimi".
--Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, comma 1,
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del
lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche'
delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma
7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP
stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi
gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura
delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le
tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative
quote massime".
--Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere
regionale, con il sistema della finanza di progetto, le cui
procedure sono state avviate, ai sensi della normativa
vigente, e non ancora definite alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' di nuove opere di
infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo
ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e
ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla
rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE
TEN-T NETWORK) riducendo ovvero azzerando l'ammontare del
contributo pubblico a fondo perduto, possono essere
previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi
dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le
seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il
periodo di concessione possono essere compensate totalmente
o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio".
--Si riporta il testo del numero 14 dell'elenco 1
recante "Disposizioni legislative autorizzative di
rassegnazioni di entrate" allegato alla gia' citata legge
24 dicembre 2007, n., 244, come modificato dalla presente
legge:
"14. Ministero per i beni e le attivita' culturali
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83
Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,
n. 240, articolo 4, comma 3
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo
110"



 
Art. 43
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi
e altre misure

1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente legge secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo.
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano gia' stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformita' alla normativa pro- tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. 8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessari e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessita' ed urgenza della rimozione di sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012 ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.».



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 8-duodecies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee", convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8-duodecies. Modifiche all'articolo 2, comma 82,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa
in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.
2006/2419
1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonche' in occasione
degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero
delle successive revisioni periodiche della convenzione,»
sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la
convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti
aggiuntivi».
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la
societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'
concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a
condizione che i suddetti schemi recepiscano le
prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di
approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla
finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione
gia' approvati (28). Le societa' concessionarie, ove ne
facciano richiesta, possono concordare con il concedente
una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli
investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la
specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo
21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
nonche' dei nuovi investimenti come individuati dalla
direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007,
n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25
agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati
attraverso il parametro X della direttiva medesima.
2-bis. La societa' ANAS S.p.a., salva la preventiva
verifica da parte del Governo presso la Commissione europea
di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma
che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello
Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il
tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso
nonche' la realizzazione da parte del concessionario di
opere infrastrutturali complementari sul territorio di
riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie, entro
il 31 dicembre 2010 pubblica il bando di gara per
l'affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS
S.p.a. in ordine ai contenuti del bando di gara e del
relativo capitolato o disciplinare, ivi compreso il valore
della concessione, le relative modalita' di pagamento e la
quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore a
quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, che
il concessionario e' autorizzato ad accantonare nel fondo
di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 nonche' l'indicazione delle opere
infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti
in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il
ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli
obblighi assunti dal concessionario. II predetto bando deve
prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a
partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza
del valore di concessione, che viene versato all'entrata
del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore
di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni
caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la
realizzazione dell'infrastruttura.
2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione
e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono
affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, ovvero all'articolo 153 del medesimo
decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo
i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III,
capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti
gia' individuati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione secondo la normativa nazionale di
riferimento, nonche' i titolari di concessioni di cui
all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto
legislativo".
--Si riporta il testo del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia. (Testo A)":
"TITOLO II
Titoli abilitativi"
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante "Misure
urgenti in materia di dighe", convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584:
"1. 1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe
di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza
o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000
di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai
fini della tutela della pubblica incolumita', in
particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da
parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla
normativa vigente in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180
giorni (3) dalla presentazione della domanda e
dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento puo' essere emanato nella forma
dell'approvazione condizionata all'osservanza di
determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali,
che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i
limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
9".
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante "Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di
edifici istituzionali", convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2004, n. 139:
"4. Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai
risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai
soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto
degli interventi per l'incremento delle condizioni di
sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica
di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584"
--Si riporta il testo dell'articolo 114 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"114.Dighe.1. Le regioni, previo parere del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano
apposita disciplina in materia di restituzione delle acque
utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi
irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle
acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi,
al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento
degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte
terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della
capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita'
dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono
effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali
modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine
di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide
in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,
volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione e' predisposto dal gestore
sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della tutela del territorio (378) di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con quello delle
politiche agricole e forestali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni,
con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua
presentazione, previo parere dell'amministrazione
competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano
dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica,
come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di
gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
sei mesi dalla data di presentazione senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione
competente, fermo restando il potere di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale
termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e'
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti
indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di
inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita'
ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non
abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 30
giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di
cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto
di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare
la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in
conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a
valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di
qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione".
--Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363,
recante "Approvazione del regolamento per la compilazione
dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di
ritenuta":
"13.Autorizzazione all'invaso. Prima che lo sbarramento
sia ultimato l'ufficio del Genio civile, previo nulla osta
del Servizio dighe, potra', a titolo sperimentale e in via
provvisoria, autorizzare invasi parziali che dovranno pero'
interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una
sufficiente stagionatura.
Dall'inizio dell'invaso lo sbarramento sara'
permanentemente vigilato a cura del richiedente la
concessione o concessionario e ne saranno attentamente
seguite le manifestazioni tutte e le deformazioni
effettuando le relative misure con gli strumenti all'uopo
predisposti.
L'invaso delle acque fino al raggiungimento del livello
di massimo invaso sara' consentito per la prima volta in
occasione del collaudo.
L'ufficio del Genio civile, qualora se ne manifesti la
necessita', potra' revocare in qualunque momento
l'autorizzazione agli invasi, informandone il Servizio
dighe".
--Si riporta il testo dell'articolo 93, comma 5, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5".
--Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»":
"Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti. 1. Il piano di manutenzione e' il documento
complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica
e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l'attivita' di
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita',
l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto
differenziato in relazione all'importanza e alla
specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti
documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del
responsabile del procedimento:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti
significative del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle
informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le
modalita' per la migliore utilizzazione del bene, nonche'
tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu'
possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria,
per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla
sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze
prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine
di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel
corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo
di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il
programma delle verifiche comprendenti, ove necessario,
anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche,
al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e
quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo
di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione,
che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.
8. In conformita' di quanto disposto all'articolo 15,
comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed
il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate
dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle
eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che
ne ha verificato validita' e rispondenza alle prescrizioni
contrattuali, sono sottoposti a cura del direttore dei
lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di
rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere
ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita'
per la relativa manutenzione e gestione di tutte le loro
parti, delle attrezzature e degli impianti.
9. Il piano di manutenzione e' redatto a corredo di
tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del
responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93,
comma 2, del codice".
--Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4-bis,
della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti":
"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il Registro italiano dighe
provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione,
comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle
operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti
ad espletare sulle medesime opere".
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7, del
citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507:
"7. Al fine di garantire l'azione di controllo
esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe
da parte della pubblica amministrazione, ogni
concessionario o gestore delle opere e' tenuto ad
individuare, anche all'interno della propria struttura, un
ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle
opere e dell'esercizio dell'impianto".
--La circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 recante
"Disposizioni integrative e attuative in materia di dighe"
e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale - n. 56 del 7-3-1996
--Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 172 e 173,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286:
"172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle
attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei
servizi, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b) e
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla
legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico
dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale
di base inserita nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture. Nella medesima unita' previsionale di
base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente
iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture per le attivita' del
Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e i parametri per la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia'
facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese
quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell' articolo
6 della legge 1° agosto 2002, n. 166".
--Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7-bis, del
citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507:
"7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte
del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo
degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla L.
25 novembre 1962, n. 1684 , alla L. 2 febbraio 1974, n. 64,
e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica, realizzate antecedentemente
all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli
sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i
concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
d'acqua da dighe sono tenuti a presentare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi
della normativa sopra indicata".



 
Art. 44

Disposizioni in materia di appalti pubblici

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comunque disciplinata:
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti gia' stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni» fino a: «gestori di opere interferenti», sono sostituite dalle seguenti: «pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.». 5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 100.000 euro". L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' abrogato .
6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso di fallimento dell'appaltatore», sono aggiunte le seguenti: «o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo le parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».
7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche' delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.».
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;» sono inserite le seguenti: «112-bis;».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 86, commi 3-bis e
3-ter, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione".
"3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo'
essere comunque soggetto a ribasso d'asta".
--Si riporta il testo dell'articolo 87, commi 3 e 4,
del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche'
al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla
relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3
luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati
nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".
--Si riporta il testo dell'articolo 89, comma 3, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"3. Nella predisposizione delle gare di appalto le
stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2,
lettera g)".
--Si riporta il testo dell'articolo 36 della legge 20
maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento":
"36.Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo
Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati
ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di
imprenditori che esercitano professionalmente un'attivita'
economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di
realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata
dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente
ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi
adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca
del beneficio, e nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e
creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai
quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le
infrazioni per l'adozione delle sanzioni".
--Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro":
"5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente decreto, di
cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo
periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del
25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' vicino a quello preso in considerazione".
--Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
"Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi
1. Nell'ambito della Commissione di cui all' articolo
6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da
organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi
compreso il settore della sanificazione del tessile e dello
strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della
specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite
anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base
delle attivita' di cui all' articolo 21, comma 2, nonche'
sulla applicazione di determinati standard contrattuali e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in
relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro
flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei
termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all' articolo 6, comma
8, lettera g) di uno strumento che consenta la continua
verifica della idoneita' delle imprese e dei lavoratori
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di
legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale
strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese
ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
determina l'impossibilita' per l'impresa o per il
lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore
edile. (85)
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che
potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso ad
altri settori di attivita' individuati con uno o piu'
accordi interconfederali stipulati a livello nazionale
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, il
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di
cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre se
correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni".
--Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia",
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, come modificato dalla presente legge:
"2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti
modificazioni:
a) all' articolo 27, comma 1, le parole:
"dall'applicazione del presente codice" sono sostituite
dalle seguenti: "dall'ambito di applicazione oggettiva del
presente codice";
b) all' articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono
sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di societa' con meno di quattro soci,»;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono
sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole:
«degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
del direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di societa' con meno di quattro soci,»; le parole:
«cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle
seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono
sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale»
sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto
in ogni caso non operano quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n.
55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata di
un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e'
stata rimossa;";
[
1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" e'
inserita la seguente: "gravi";
1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter,
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti.»;
[1.7
1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
"m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA.";
1.9) alla lettera m-ter), sono soppresse le parole: ",
anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste," e le parole: "nei tre anni
antecedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno
antecedente";
2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di esclusione
previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di
esclusione previste" e dopo le parole: "affidate ad un
custode o amministratore giudiziario" sono inserite le
seguenti: ",limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento,";
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale
l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.";
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1,
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di
cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi
dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera
m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la
dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di
cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.";
c) all' articolo 40, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I soggetti accreditati sono tenuti a
inserire la certificazione di cui alla presente lettera
relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici
nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo
nazionale italiano di accreditamento di cui all' articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;";
1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole:
«attivita' di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «,
ferma restando l'inderogabilita' dei minimi tariffari»;
2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente:
"9-quater. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della
qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
in considerazione della rilevanza o della gravita' dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e'
cancellata e perde comunque efficacia.";
c-bis) all' articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire
nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, secondo il modello predisposto e pubblicato
dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio,
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai
fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni
dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica
quanto previsto dall'articolo 6, comma 11»;
d) all' articolo 46 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documenti
e informazioni complementari - Tassativita' delle cause di
esclusione";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento
e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o
altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte; i
bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette
prescrizioni sono comunque nulle";
e) all' articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di
controllo, verificano il possesso del requisito di
qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero
attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i contratti affidati a contraente generale;
per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82»;
e-bis) all' articolo 49, comma 2, lettera c), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento»;
e-ter) all' articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo
le parole: «Alle procedure ristrette,» sono inserite le
seguenti: «per l'affidamento di lavori,»;
f) all' articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo
periodo e' soppresso;
g) all' articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo
periodo e' soppresso;
g-bis) all' articolo 62, comma 1, dopo le parole:
«Nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le
seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;
h) all' articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni
appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati
dall'Autorita', previo parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie
professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma
1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre
motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando -
tipo.";
i) all' articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma,
l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei
requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i
contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti
relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari
e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle
stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.".
i-bis) all' articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al
netto delle spese relative al costo del personale, valutato
sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
i-ter) all' articolo 87, comma 2, la lettera g) e'
abrogata;
l) all' articolo 122:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori
affidati ai sensi del presente comma, relativi alla
categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante
subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell'importo della medesima categoria; per le categorie
specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano
ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A,
punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati),
contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e'
trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica
l'articolo 65, comma 1";
2) il comma 7-bis e' abrogato;
m) all' articolo 123, comma 1, le parole: "1 milione"
sono sostituite dalle seguenti: "un milione e
cinquecentomila";
m-bis) all' articolo 125, comma 11, primo e secondo
periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantamila euro»;
n) all' articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine,
le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi
d'asta conseguiti";
o) all' articolo 133, i commi 4 e 5 , sono sostituiti
dai seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di
cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il
10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la meta'
della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.»;
p) all' articolo 140, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento
dell'esecutore" sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel
bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave
inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi degli articoli 135 e 136";
q) all' articolo 153, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 9 le parole "asseverato da una banca" sono
sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di
credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell' articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una
societa' di revisione ai sensi dell' articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1966";
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
«19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita' non presenti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La
proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione
di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico
interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione
aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al
progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare, eventualmente
modificato, e' inserito nella programmazione triennale di
cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le
eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e'
posto a base di gara per l'affidamento di una concessione,
alla quale e' invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il
promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo,
puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la
locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.»;
r) all' articolo 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole "dell'avviso" sono sostituite
dalle seguenti: "della lista";
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il progetto preliminare delle infrastrutture,
oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui
all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due
per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare
anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di
specifici obblighi comunitari.";
2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo
progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle
interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi
previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad
altra commissione consultiva competente. Le valutazioni
delle amministrazioni interessate e degli enti gestori
delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e
richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti
interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data
del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha
finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le
disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia
di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi
alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero
valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di
conferenza di servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
il progetto preliminare»; (19)
2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del
progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara.
In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a
carico dello Stato.";
4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla
data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che
approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale
termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.
In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il
vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata
al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto
aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con
deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal
comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del
presente comma deroga alle disposizioni dell' articolo 9,
commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.";
s) all' articolo 166 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero
valuta la compatibilita' delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi,
approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di
pubblica utilita'»;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere emanato
entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in
cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il
progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima
deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE
puo' disporre la proroga dei termini previsti dal presente
comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non
supera i due anni. La disposizione del presente comma
deroga alle disposizioni dell' articolo 13, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.";
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo,
ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato
adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del
finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo'
trovare applicazione anche con riguardo a piu' progetti
definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali
progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano
dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma
la validita' della valutazione di impatto ambientale
effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo
all'intera opera»;
t) all' articolo 167, sono apportate le seguenti
modifiche:
01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi
previsti dall'articolo 166.» sono sostituite dalle
seguenti: «nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166,
comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto
definitivo con le modalita' previste dall'articolo 165,
comma 4.»; (24)
1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera e non
possono comportare incrementi del costo rispetto al
progetto preliminare.";
2) al comma 10, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
u) all' articolo 168, sono apportate le seguenti
modificazioni:
01) nella rubrica, la parola: «definitivo» e'
sostituita dalla seguente: «preliminare»; (24)
02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 165»;
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del
progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del
progetto preliminare» e il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla
conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte
motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione
localizzativa alla base del progetto preliminare
presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di ricezione del progetto preliminare»;
2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «il
progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il
progetto preliminare» e le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; al
terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono
sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo
giorno» e le parole: «ricezione del progetto definitivo»
sono sostituite dalle seguenti: «ricezione del progetto
preliminare»;
3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la
localizzazione» e le parole: «individuati nel progetto
preliminare laddove gia' approvato» sono soppresse;
4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto
definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto
preliminare» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»;
v) all' articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le
parole: «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico
dei fondi» sono inserite le seguenti: «ovvero l'utilizzo di
una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi
d'asta conseguiti»;
z) all' articolo 170, comma 3, le parole: "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
aa) all' articolo 176, comma 20, primo periodo, le
parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma
2";
bb) all' articolo 187, comma 1, lettera a), e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti
accreditati sono tenuti a inserire la predetta
certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo
40, comma 3, lettera a);»;
cc) all' articolo 189:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite
direttamente dal contraente generale nonche' quelle
eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero
eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le
suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono
essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle
corrispondenti categorie»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole:
«di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o
dirigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un
direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente,
nonche'»;
dd) all' articolo 204, comma 1, le parole
«cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un
milione di euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e
terzo periodo»;
ee) all' articolo 206, comma 1, dopo le parole: "38;"
sono aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole
"nell'invito a presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte
le seguenti: "95; 96;";
ff) all' articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva
2004/17/CE";
2) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 6"
sono inserite le seguenti: "dell'articolo 30";
gg) all' articolo 240:
01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III,
capo IV, affidati a contraente generale»;
1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del
procedimento" sono inserite le seguenti: "entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3";
2) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal
ricevimento" e le parole: "da detto ricevimento", sono
sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della
commissione";
3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il compenso per la commissione non puo' comunque
superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre
anni con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.";
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della
commissione» la parola «e'» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' essere»;
hh) all' articolo 240-bis:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'importo complessivo delle riserve non puo' in
ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo
contrattuale.";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del
regolamento, sono stati oggetto di verifica.";
ii) nella parte IV, dopo l' articolo 246 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 246-bis Responsabilita' per lite temeraria:
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo
quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al
pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio quando la decisione e' fondata su ragioni
manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al
gettito delle sanzioni previste dal presente comma si
applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice
del processo amministrativo approvato con il citato decreto
legislativo n. 104 del 2010.»;
ll) all' articolo 253 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole:
"31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola:
"anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui
all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'";
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente:
«20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli
122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;
4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "La verifica e' conclusa entro il 31 dicembre
2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e
all'articolo 40, comma 4, lettera g).";
mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'
articolo 164,
1) all' articolo 16, comma 4, lettera d) le parole: «al
10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per
cento»;
2) all' articolo 28, comma 2, lettera a), dopo le
parole «per lavori di importo» sono inserite le seguenti:
«pari o»;
3) all' articolo 29, comma 1, lettera a), dopo le
parole: «di lavori di importo» sono inserite le seguenti:
«pari o»;
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei
lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori»
sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o
responsabile di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sull'esecuzione
dei lavori» e' inserita la seguente tabella:
«Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi
dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.
Impresa
Codice fiscale
Categoria
Importo in cifre
Importo in lettere
».
--Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 10 e
10-bis, del citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
come modificati dalla presente legge:
"10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s),
numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti
definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge".
"10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r),
numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis),
lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle
opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Alle opere i cui
progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da
165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nel testo vigente prima della medesima data".
--Si riporta il testo dell'articolo 91, comma 1, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dalla presente legge:
"1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o
superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di
cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III,
le disposizioni ivi previste".
--Si riporta il testo dell'articolo 140, comma 1, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come
modificato dalla presente legge:
"1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai
sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto
ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno
interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario".
--Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato
dalla presente legge:
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente
codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e
svolgersi nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve
altresi' rispettare i principi di libera concorrenza,
parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le
modalita' indicate nel presente codice.
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia
di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle
piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove
possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli
appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi
comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III,
capo IV, nonche' delle connesse opere integrative o
compensative, deve garantire modalita' di coinvolgimento
delle piccole e medie imprese.
2. Il principio di economicita' puo' essere
subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali,
nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice, le procedure di affidamento e le altre attivita'
amministrative in materia di contratti pubblici si
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui
all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresi', delle
disposizioni stabilite dal codice civile".



 
Art. 44 bis

Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute

1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.
 
Art. 45
Disposizioni in materia edilizia (opere di urbanizzazione a scomputo, materiali innovativi, approvazioni accordi di programma piano casa).

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.»;
b) all'articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.
3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4. All'articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato della gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».



Riferimenti normativi
Riferimenti normativi:
--Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificato dalla presente legge:
"16. (L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire.
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di
costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in
diretta attuazione dello strumento urbanistico generale,
l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria
di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n.
457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non
superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del comma 6".
--Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificato dalla presente legge:
"Art. 52. (L) Tipo di strutture e norme tecniche. tutti
i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate
con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici che si avvale anche della collaborazione del
Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme
tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono
adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette
norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche
in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della
destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita'
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere
di fondazione; i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di
opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi
diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in
vigore, la loro idoneita' deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello
stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i
relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
--Si riporta il testo dell'articolo 59 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificato dalla presente legge:
"Art. 59. (L) Laboratori. 1. Agli effetti del presente
testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso
ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche (79).
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente
capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e
rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo,
e' servizio di pubblica utilita'".
-- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4, del
citato decreto-legge 25 giugno 208, n. 112:
"4. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia
stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati".
-- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009,
recante "Piano nazionale di edilizia abitativa", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Accordi di programma e infrastrutture
strategiche. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti promuove con le regioni ed i comuni, sulla base
delle procedure attuative di cui all'art. 8, la
sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di
concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta
abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica e demografica del territorio di riferimento
attraverso la realizzazione di programmi integrati di
promozione di edilizia residenziale anche sociale e di
riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli
di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita'
ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione
di problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono
elaborati in modo coerente con la programmazione regionale
relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del
territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo sono attuati anche ai sensi del comma 5 dell'art.
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1,
gli interventi sono attuati con le modalita' di
approvazione di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163".



 
Art. 46

Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita' portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonche' con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale e' svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 47

Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «ferroviarie e stradali» sono sostituite dalle seguenti: «ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico».
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.



Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato
dalla presente legge:
"1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per
l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal
CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi
232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA".



 
Art. 48

Clausola di finalizzazione

1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. 1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione":
"Art. 27. Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma
2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo".



 
Art. 49

Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9, all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 20, all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30, commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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