Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 6 dicembre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Oberheinricher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE; Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo; Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»; Vista l'istanza del 27 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Oberheinricher nato a Brunico (Bolzano) Italia, il giorno 27 dicembre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 27 settembre 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 27 settembre 2011 al sig. Stefan Oberheinricher, nato a Brunico (Bolzano) Italia, il giorno 27 dicembre 1984, di cittadinanza italiana, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |
| Art. 2
Il sig. Stefan Oberheinricher e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2011
Il direttore generale: Leonardi |
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