Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 novembre 2011, n. 213 |
Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalita' di esercizio. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»; Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilita', per i minori gia' titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita «guida accompagnata», autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della strada, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto articolo 115; Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010, n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti ed alle modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attivita' di guida accompagnata nonche' alle caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida; Visti altresi' gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo della competenza delle province in materia di vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attivita' di autoscuola, sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle attivita' delle autoscuole; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 1° agosto 2011;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata
1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata e' redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed e' presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo. 2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate: a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni; b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni; c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la qualita' di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identita' del dichiarante. 3. L'istanza di cui al comma 1 non puo' essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore e' scaduta di validita' ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida. 4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 240 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120: «2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione puo' essere richiesta e alle modalita' di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attivita' di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalita' di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato art. 115.». - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada.), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 115, 117, 121, 122, 123 e 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: «Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). - 1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche' non trasporti altre persone oltre al conducente; c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente; d) anni diciotto per guidare: 1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; 2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i mezzi adibiti ai servizi di emergenza. 1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'art. 117, comma 2-bis, purche' accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. 1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'art. 122. 1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. 1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. 2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento; b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. 2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art. 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. 3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. 5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di animali. 6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». «Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). - 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare: 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; b) anni sedici per guidare: 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; c) anni diciotto per guidare: 1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2; 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE; 4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E; d) anni venti per guidare: 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni; e) anni ventuno per guidare: 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE; 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E; 4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'art. 177; f) anni ventiquattro per guidare: 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. 1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'art. 117, comma 2-bis, purche' accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. 1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'art. 122. 1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. 1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. 2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento; b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. 2-bis. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, comma 12m chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro. 5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di animali. 6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». «Art. 117 (Limitazioni nella guida). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). - 1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'art. 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121. 5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». «Art. 117 (Limitazioni nella guida). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). - 1. 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'art. 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121. 5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». «Art. 121 (Esame di idoneita'). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). - 1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4. 6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 7. Le prove d'esame sono pubbliche. 8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'art. 122. 9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. 10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. 11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. 12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.». «Art. 121 (Esame di idoneita'). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). - 1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'art. 116 e del certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. 4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. 5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso. 6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 7. Le prove d'esame sono pubbliche. 8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'art. 122. 9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. 10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. 11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. 12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.». «Art. 122 (Esercitazioni di guida). - 1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'art. 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite piu' di due prove. 2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Se il veicolo non e' munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni. 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5. 4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate nel regolamento. 5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati. 5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. 6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi. 7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.». «Art. 123 (Autoscuole). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). - 1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. 2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. 3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. 4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacita' finanziaria. 5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1. 7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. 7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma e' ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. 8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. 9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. 10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati: a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. 11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi: a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente; b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico; c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). 11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. 12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.». «Art. 123 (Autoscuole). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). - 1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. 2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. 3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. 4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacita' finanziaria. 5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1. 7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. 7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma e' ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. 8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola. 9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. 10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati: a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. 11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi: a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente; b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico; c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). 11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. 12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.». «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di guida). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti: a) la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo; b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento; d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. 3. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. 5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti. 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.». «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di guida). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti: a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 115, comma 2; c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento; d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. 3. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. 5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti. 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.». - Il decreto 17 maggio 1995, n. 317 (Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1995, n. 177. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Si riporta la tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti): «TARIFFE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (Tabella 3, legge 1° dicembre 1986, n. 870)
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Validita' temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata 1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata: a) con scadenza di validita' alla data di compimento del diciottesimo anno di eta', in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validita' con scadenza successiva alla predetta data; b) con scadenza di validita' in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di eta' del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validita' della patente di guida, con duplicato e' rinnovata la validita' della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validita' della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di eta' del titolare. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessita' di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneita' dei quali e' previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti. 3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 - e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa. 4. Nel caso in cui, durante l'attivita' di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 e' revocato ed e' inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita' o revocata. In entrambi i casi il minore non puo' ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 225, 218 e 219 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: «Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade; b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli; c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.». «Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita' della violazione commessa, nonche' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e' notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per i fini di cui all'art. 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente puo' essere concesso una sola volta. 3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. 4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione e' comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205. 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.». «Art. 219 (Revoca della patente di guida). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). - 1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1. 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. 3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli. 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.». «Art. 219 (Revoca della patente di guida). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). - 1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1. 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. 3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.».
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| Art. 3 Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola. 2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione e' frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi. 3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo e' conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso e' iscritto anche presso il registro degli allievi del centro. 4. Il corso di formazione, la cui durata e' di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, puo' convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali e' rilasciato l'attestato di frequenza. 5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada. 6. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4. 7. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi. 9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4 Libretto delle lezioni di guida
1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. 2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, e' conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4. 3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo. |
| Art. 5 Autorizzazione alla guida accompagnata
1. L'Ufficio della motorizzazione al quale e' stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonche' della designazione degli accompagnatori resa in conformita' all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati. 2. Ai fini della validita' temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1. 3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non e' rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3. 4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualita' di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. E' fatta salva la possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o piu' accompagnatori gia' designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3. 5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore puo' essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonche' del centro a cui e' stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso. 7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti. 8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata e' revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita' ovvero sia revocata. In tal caso il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1. 9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 225 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 6 Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati
1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'eta' non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validita' e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di cinque anni. 2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni. 3. Un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca. 4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 7
Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio della guida accompagnata
1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se' la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonche' la patente di cui e' titolare. 2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con se' l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonche' la patente di cui e' titolare. 3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con se' la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con se' altresi' il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato. 4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 8 Contrassegno
1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno e' applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9. 2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 9 Disposizioni finali
1. Qualora un candidato gia' titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta', le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
Note all'art. 9: - Per il testo degli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro: Matteoli Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 354 |
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