Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2011 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali.



In data 14 dicembre 2011, alle ore 16.30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini (firmato)
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CISAL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CGU (firmato)
CSE (firmato)
RDB CUB (non firmato)
USAE (firmato)
La riunione ha per oggetto l'integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego dell'11 aprile 2011.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE

DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
FIRMATO IN DATA 11 APRILE 2011
Premessa

Visto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti" firmato in data 11 aprile 2011 con il quale le parti hanno definito, all'art. 2, la tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU da adottarsi qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti alla data del 12 dicembre 2011 non fosse stato ancora sottoscritto.
Tenuto conto che all'art. 2 del protocollo sopra menzionato le parti hanno concordato di incontrarsi in tempo utile per definire gli ulteriori dettagli procedurali necessari per procedere al rinnovo delle RSU.
Considerato che alla data del 12 dicembre 2011 il CCNQ di definizione dei nuovi comparti non e' stato ancora sottoscritto.
In data 14 dicembre 2011 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti dell'11 aprile 2011

Art. 1.
Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 5 - 7 marzo 2012 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno
A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni come definiti nel vigente CCNQ dell'11 giugno 2007:
- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Universita';
B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:
- ASI;
- CNEL;
- DigitPA;
- ENAC.

Art. 2. Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le
adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano gia' aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato all'8 febbraio 2012, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potra' essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascera' apposito attestato dell'avvenuto deposito, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia.
4. Al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare all'Aran, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovra' essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto ove non gia' in possesso dell'Agenzia. Tale adempimento e' finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo Aran. Inoltre, le OO.SS. a cio' tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel sito dell'Aran sara' disponibile l'elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facolta' di cui al comma precedente, per le quali si considerano espletate tutte le formalita' necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

Art. 3.
Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno 16 gennaio 2012, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovra' essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 24 gennaio 2012. La trasmissione all'Aran dovra' avvenire in via telematica, mediante invio di un file excel all'indirizzo di posta elettronica help@pec.aranagenzia.it.
2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovra' tener conto della necessita' di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.
3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Universita' non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

Art. 4.
Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validita' gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:
- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998
2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

Art. 5.
Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassuma, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sara' fornito, entro il 10 gennaio 2012, dal MIUR e, per le Scuole italiane all'estero e per le sezioni italiane presso le scuole straniere, dal MAE.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti prendono atto che poiche', a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 23 del 2010, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e' regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, l'indizione delle RSU prevista dal presente protocollo non si estende anche a detto personale
 
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