Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMUNICATO
Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Iskenderun (Turchia)


IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione
(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alfredo Antonio Levante, Console onorario in Iskenderun (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;
e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni - previa richiesta scritta di autorizzazione al Consolato d'Italia in Izmir e ricezione di autorizzazione scritta dal suddetto Consolato;
f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Onorario in Iskenderun;
g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa al rilascio di visti;
h) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficolta' ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in lzmir;
i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio - ETD - presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Izmir, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale
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