Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 dicembre 2011
Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di bacillus thuringensis sottospecie kurstaki ceppo ABTS 351.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 63, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo ABTS 351) componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;
Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalita' definite dalla direttiva di iscrizione stessa;
Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto puo' essere concessa fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo ABTS 351), fatta salva la presentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995; e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI dei medesimo decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione;
Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 30 aprile 2019 fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalita' definite dall'art. 3 del sopra citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo ABTS 351), i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'Impresa a fianco indicata.
Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo ABTS 351).
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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