Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 novembre 2011 |
Approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-quater, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118-vicies, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Visto il regolamento (CE) n. 670/2011 della Commissione con il quale sono state apportate modifiche al citato reg. (CE) n. 607/2009, ed in particolare l'art. 70-bis relativo al metodo informatico da seguire nelle comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri e gli altri operatori, nonche' l'art. 73, per quanto concerne le disposizioni transitorie per l'inoltro alla Commissione dei fascicoli tecnici relativi alle denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche riconosciute dallo Stato membro anteriormente al 1° agosto 2009 ed alle denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche le cui domande di riconoscimento o di modifica dei disciplinari sono state presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009 ed approvate e trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2011, nonche' per la definizione delle modifiche minori presentate successivamente al 1° agosto 2009; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visti i decreti con i quali in conformita' alla predetta normativa nazionale e comunitaria sono state finora riconosciute le denominazioni di origine controllata, le denominazioni di origine controllata e garantita e le indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani ed approvati o modificati i relativi disciplinari di produzione; Visto il decreto 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni e Province autonome del territorio nazionale, con il quale e' stata rispettivamente innalzata del 20% la resa uva/ha ed all'80% la resa vino/uva prevista dai disciplinari di produzione dei vini IGT italiani; Considerato che ai fini della protezione dei vini italiani DOP e IGP necessita trasmettere alla Commissione UE entro il 31 dicembre 2011 i fascicoli tecnici delle stesse denominazioni di origine e indicazione geografiche, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 73 del reg. (CE) n. 607/2009, usufruendo del sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione UE, nel rispetto delle modalita' procedurali di cui agli articoli 70-bis, 70-ter, 71 e 73 del citato reg. (CE) n. 607/2009; Viste le circolari ministeriali n. 3378 del 22 febbraio 2011 e n. 7796 del 21 aprile 2011 con le quali sono state impartite le disposizioni in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali da seguire da parte dei soggetti legittimati e dalle competenti Regioni e Province autonome per la predisposizione dei richiamati fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani ed in particolare per l'adeguamento dei relativi disciplinari di produzione mediante la descrizione di tutti gli elementi prescritti dall'articolo 118-quater, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007, al fine di apportare alcune integrazioni, intese ad esplicitare taluni elementi e requisiti che di fatto sussistevano anteriormente al 1° agosto 2009, in conformita' sia alla preesistente normativa comunitaria e nazionale, sia alle innovazioni introdotte con la citata nuova normativa comunitaria, tenendo conto delle informazioni contenute nelle linee guida diramate dalla Commissione UE nell'ambito del Comitato di gestione OCM mercati agricoli - Settore vino ed alcoli; Visti i fascicoli tecnici delle DOP e IGP dei vini italiani pervenuti, cosi' come predisposti da parte dei soggetti legittimati e trasmessi al Ministero dalle competenti Regioni e Province autonome, comprensivi del disciplinare consolidato e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare; Considerato che ai fini della predisposizione dei disciplinari consolidati dei vini IGT italiani si rende necessario indicare negli specifici disciplinari le rese effettive di uva e di vino per ettaro, senza fare riferimento agli innalzamenti di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1996, che conseguentemente e' da ritenere abrogato; Ritenuto che, conformemente alle disposizioni di cui alle richiamate circolari e norme comunitarie, si rende necessario approvare da parte di questo Ministero, preliminarmente all'inoltro alla Commissione entro il 31 dicembre 2011, i predetti fascicoli tecnici, previa congiunta valutazione degli stessi con le competenti Regioni e Province autonome, in apposite riunioni, e successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP; Tenuto conto del parere favorevole espresso dalle Regioni e Province autonome in merito alla procedura prevista dal presente decreto nell'apposita riunione tecnica tenutasi presso questo Ministero in data 7 settembre 2011;
Decreta:
Art. 1 Approvazione disciplinari consolidati e relativi fascicoli tecnici vini DOP e IGP italiani
1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 73 del reg. (CE) n. 607/2009 ed alle disposizioni di cui alle circolari ministeriali n. 3378 del 22 febbraio 2011 e n. 7796 del 21 aprile 2011 richiamate in premessa, i disciplinari consolidati e i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani elencati nell'allegato al presente decreto, presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle competenti Regioni e Province autonome, sono approvati dal Ministero, previa congiunta valutazione degli stessi con le competenti Regioni e Province autonome, in apposite riunioni. 2. I disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici di cui al comma 1 sono inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis del reg. CE n. 607/2009, e sono pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' e sicurezza - Vini DOP e IGP. |
| Art. 2 Disposizioni particolari. Abrogazione norme preesistenti
1. Nei disciplinari consolidati di cui all'art. 1, limitatamente ai termini temporali concernenti l'applicazione della o delle disposizioni derogatorie relative ai seguenti aspetti: a) vinificazione o elaborazione al di fuori della zona di produzione delle uve; b) adeguamento della base ampelografica e della densita' di impianto dei vigneti. Resta valido il termine di entrata in vigore di cui ai preesistenti decreti con i quali sono stati inseriti nello specifico disciplinare DOP o IGP le previsioni derogatorie in questione. 2. E' abrogato il decreto ministeriale 2 agosto 1996 richiamato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' e sicurezza - Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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