Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 novembre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Gedinach Iryna Borysivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale
Vista l'istanza, in data 27 luglio 2002, con la quale la Sig.ra Gedinach Iryna, nata a Berdychev (Ucraina) il 17 giugno 1970, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «ДИПЛОМ», rilasciato in data 23 giugno 1994, con n. KE 007178, dall'Accademia Nazionale di Medicina di Ivano-Frankivsk, con sede a Ivano-Frankivsk (Ucraina), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione esibita dall'interessata; Tenuto conto che nella riunione del 30 gennaio 2007 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si e' ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale; Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 3 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Gedinach Iryna e' risultata idonea; Rilevato che il titolo in questione e' stato rilasciato, dalla predetta Accademia Nazionale di Medicina di Ivano-Frankivsk, alla Sig.ra Gedinach Iryna Borysivna; Tenuto conto che, dalla documentazione agli atti, risulta che «Borysivna» e' il patronimico della Sig.ra Gedinach Iryna; Considerato, pertanto, che i nominativi Gedinach Iryna Borysivna e Gedinach Iryna si riferiscono alla medesima persona fisica, le cui esatte generalita' sono: Gedinach Iryna, nata a Berdychev (Ucraina) il 17 giugno 1970; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «ДИПЛОМ», in possesso dell'interessata; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «ДИПЛОМ», rilasciato in data 23 giugno 1994, con n. KE 007178, dall'Accademia Nazionale di Medicina di Ivano-Frankivsk, con sede a Ivano-Frankivsk (Ucraina), alla Sig.ra Gedinach Iryna Borysivna, nata a Berdychev (Ucraina) il 17 giugno 1970, cittadina italiana, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo. 2. La Dr.ssa Gedinach Iryna e' autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2011
Il direttore generale: Leonardi |
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